L’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli r.c.a. opera, e l’azione diretta verso l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell'auto in zone private . La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Nipote investito dal nonno nel cortile di casa. La pronuncia in commento trae origine dalla morte, avvenuta nel 2008, di un bimbo di un anno, deceduto dopo essere stato investito dal camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione. I genitori della piccola vittima, in proprio e quali legali rappresentanti degli altri due figli minorenni, agivano contro la Compagnia di Assicurazione del veicolo investitore nonché della proprietaria dello stesso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale conseguenti alla morte del piccolo. L'iter giudiziale vede il Tribunale rigettare la domanda attorea e la decisione successivamente viene confermata anche dalla Corte di Appello, accogliendo, quindi, l'interpretazione costante della giurisprudenza secondo cui il sinistro non è coperto dalla assicurazione r.c.a. quando avvenuto in area privata il cui accesso era limitato a un numero determinato di persone. I genitori del minore deceduto, nelle suindicate qualità, ricorrevano alla Suprema Corte, articolando tre motivi di ricorso. Con ordinanza interlocutoria numero 33675/2021 la Corte disponeva la trasmissione della questione alle Sezioni Unite. Le questioni giuridiche sottese alla pronuncia. Le traiettorie evolutive della responsabilità civile, come noto, sono connesse con l'istituto assicurativo in una visione della responsabilità quale istituto preposto anche e soprattutto alla tutela della vittima, lo strumento assicurativo, pattizio o reso obbligatorio dal legislatore, ha consentito, infatti, di accentuare la tutela del danneggiato. Questo è particolarmente evidente nella responsabilità per danni da circolazione stradale , dove è stato imposto l'obbligo assicurativo, oggi disciplinato dall' articolo 122 d.lgs. numero 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private , il quale, al primo comma, dispone l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile per tutti i veicoli a motore posti in circolazione su strade di uso pubblico “o ad esse equiparate”. Tale ultimo inciso ha determinato un ampio contenzioso nel nostro ordinamento ed il criterio utilizzato dalla giurisprudenza, per determinare il campo di applicazione della norma, è stato quello dell'uso pubblico dell'area, ovvero la concreta destinazione al transito abituale di un numero indeterminato di persone che utilizzano l'area stessa uti cives e non uti singuli indipendentemente dalla natura pubblica o privata della stessa Cass. civ., Sez. Unumero , numero 8090/2013, Cass. civ. numero 5111/2011 e Cass. civ., Sez. Unumero , numero 8620/2015 . Pertanto in tutti i casi, come quello che ha dato origine alla pronuncia de quo , in cui un incidente fosse occorso in un'area privata ove l'accesso non fosse consentito ad un numero indeterminato di persone quindi non equiparabile a strade pubbliche , alla vittima non veniva riconosciuta azione nei confronti dell'assicuratore di r.c.a. per il risarcimento dei danni subiti. Tale interpretazione si poneva, tuttavia, in contrasto con il diritto europeo che, in punto di circolazione stradale, non pone questo limite. Secondo la Corte di Giustizia la nozione di “circolazione dei veicoli” contenuta nella Direttiva 2009/103/CE che codifica 5 preesistenti direttive dal 1972 al 2005 costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, e che essa non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale, rientrando in tale nozione qualunque uso di un veicolo purché “conforme alla funzione abituale dello stesso” cfr. CGUE, C-334/16, C-80/17 , C-100/18 . La decisione delle Sezioni Unite. Gli Ermellini hanno, dunque, dovuto porre al vaglio l'interpretazione della nozione di circolazione dei veicoli, accolta nel diritto interno, mettendo in luce come la normativa italiana, a differenza di quella comunitaria, ponga l'accento unicamente sull'uso pubblico delle aree sulle quali avviene la circolazione e non sulla conformità della funzione abituale del veicolo . La Suprema Corte facendo ricorso alla nozione di interpretazione “adeguatrice”, nel rispetto del vincolo di interpretazione conforme alla normativa sovranazionale e coerente con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico, respinge la richiesta di disapplicazione diretta della norma e ne offre una lettura “conforme” al diritto europeo. Invero la Direttiva europea auto, non definisce cosa debba intendersi per circolazione/uso del veicolo e l'area sulla quale debba avvenire il sinistro, ma la finalità è di assicurare la massima protezione per le vittime degli incidenti, come ribadito dalla Corte Europea nelle sentenze richiamate. La decisione estende, quindi, in coerenza con il diritto europeo, la nozione di circolazione di veicoli fino a ricomprendere ogni utilizzo o possibile utilizzo conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto così da garantire ai soggetti danneggiati una tutela piena ed effettiva ed in coerenza con la funzione sociale propria del sistema assicurativo complessivamente considerato. Ne discende, come affermato dalla stessa Corte Suprema, che non ricadono nella nozione di “circolazione dei veicoli”, e conseguentemente la copertura assicurativa non sarà operante, soltanto quelle situazioni in cui il sinistro si verifica allorquando il veicolo è stato adibito a finalità diverse dal trasporto, ad esempio come macchina da lavoro o come arma. Si osserva infine come l'adeguamento operato dalla decisione in commento risulti in linea anche con la proposta del Parlamento Europeo e del Consiglio di modifica alla Direttiva 2009/103 CE [COM 2018 336 final] che introduce la nozione di “uso di veicolo” proprio alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria.
Presidente Curzio – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 28/9/2017 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dai sigg. P.A. , N. e G. e M.L. in relazione alla pronunzia del Tribunale di Milano 21/10/2014, di per quanto ancora d'interesse rigetto della domanda proposta nei confronti della società Vittoria Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio in conseguenza del decesso del congiunto P.D. figlio di P.A. e della M. e fratello di P.N. e G. , all'esito di investimento avvenuto da parte del nonno materno sig. M.F. alla guida del veicolo tipo Camper tg. […] di proprietà della altra figlia sig. M.T. , e assicurato per la r.c.a. con la predetta compagnia assicuratrice, avvenuto nella recintata area cortilizia interna tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di abitazione privata. Rigetto motivato in ragione della mancata copertura dall'assicurazione per la r.c.a. D.Lgs. numero 209 del 2005, ex articolo 122 e 144 c.d. Codice delle assicurazioni private per essersi il sinistro verificato in luogo privato, difettando pertanto nella specie i presupposti dell'azione diretta spiegata nei confronti della compagnia assicuratrice. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito, i P. e la M. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., che ha depositato anche memoria. Chiamata all'udienza dell'11/9/2019, con ordinanza interlocutoria numero 33675 del 18/12/2019 la Terza Sezione ha osservato essere la giurisprudenza di questa Corte univoca nell'affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone aventi accesso giuridicamente lecito all'area, requisito da intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l'accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni Cass., 28/06/2018, numero 10717 , in fattispecie relativa a un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa . La Sezione rimettente ha posto ulteriormente in rilievo che la ricordata ricostruzione degli applicabili articolo 122 e 144 Cod. ass. private è stata ribadita anche a Sezioni Unite Cass., Sez. Unumero , numero 8620 del 2015 , cit., pag. 22 , precisando che la suddetta normativa nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile c.d. auto, si esprime nel senso di correlare l'obbligo assicurativo all'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l'obbligo assicurativo e, quindi, per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro . Ha sottolineato, ancora, che la precisazione è stata fatta nella prospettiva di costruzione ermeneutica del principio secondo cui nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell' articolo 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade . Con la conseguenza che per l'operatività della garanzia per la r.c.a. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere . Non ha mancato di rilevare che diversamente da quanto sostenuto dalla corte di merito nell'impugnata sentenza l'orientamento interpretativo della S.C. risulta invero in contrasto con la giurisprudenza Eurounitaria, in base alla quale l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 c.d. prima direttiva auto , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso Corte di giust., 04/09/2014, causa C162/13, pag. 10 , come confermato e ribadito anche da Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16, Corte Giust., 20/12/2017, C-334/16 , Corte Giust., 20/6/2019, C-100/18 . Ha posto in rilievo che tale contrasto, non ex professo esaminato nella suindicata sentenza delle Sezioni Unite del 2015, prospetta l'esigenza di una “rivisitazione ermeneutica dell' articolo 122 del codice delle assicurazioni private , con disapplicazione della norma regolamentare di cui al D.M. 1 aprile 2008, numero 86, articolo 3, comma 2, lett. a , cfr., di recente, Cass., 04/06/2019, numero 15198 , nel senso che la nozione di circolazione stradale cui l'obbligo assicurativo e dunque l'assicurazione potrebbero e in tesi dovrebbero intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale , con valutazione da effettuarsi anche in chiave di analisi economica del diritto, per le ricadute che potrebbe implicare per un verso prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l'altro di lettura di questi come redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell'ottica di una più compiuta tutela delle vittime . Ha pertanto rimesso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite, quale questione di massima di particolare importanza, formulando il seguente quesito se l' articolo 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale . Con conclusioni scritte del 26/10/2020 il P.G. presso questa Corte ha chiesto disporsi la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perché valuti la conformità dell' articolo 122, comma 1, Cod. ass. , in riferimento agli articolo 11, 76, 77 e 117 Cost. . Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell' articolo 352 c.p.c. , articolo 117 disp. att. c.p.c. , articolo 24 Cost. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 4. Si dolgono che la corte di merito abbia deciso senza che il Relatore facesse la prevista esposizione dei fatti di causa , laddove la discussione orale avanti al Giudice di Appello deve essere preceduta obbligatoriamente dalla relazione del Consigliere cui essa è affidata dal Presidente, trattandosi di momento importante per la strategia difensiva, perché permette di sapere in anticipo quale sia l'insieme dei fatti ritenuti rilevanti dal relatore, consentendo così di interloquirvi, correggendone, se del caso, l'impostazione o integrandola od anche solo trascurandola, per dar maggior peso alle altre questioni non trattate . Lamentano essere stato concesso, interrompendo lo svolgimento delle difese orali, appena 1 minuto alla difesa delle parti appellanti di ulteriore discussione prima di toglierle la parola, praticamente costringendo il legale a terminare la sua arringa illico et immediate dopo circa appena 10 minuti dall'inizio della stessa , sicché la limitatezza del tempo concesso dalla Corte, con un preavviso di appena 1 minuto per la conclusione di un discorso ancora non compiuto ha rappresentato un vulnus dei poteri difensivi garantiti alla difesa dalla Costituzione, specie laddove la materia imponeva una trattazione pur sobria, ma di un certo respiro storico ed Europeistico . Il motivo, oggetto di espressa rinunzia in udienza da parte dei difensori dei ricorrenti, è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Trattasi di rinunzia che, non importando disposizione del diritto in contesa, costituisce mera estrinsecazione della linea di difesa adottata nell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante nell'impostazione della lite al difensore, che nell'espletamento del mandato sceglie in piena autonomia la condotta tecnico-giuridica ritenuta più confacente agli interessi del proprio rappresentato cfr. Cass., 17/3/2006, numero 5905 Cass., 23/1/1995, numero 722 Cass., 16/2/1989, numero 934 Cass., 12/12/1986, numero 7387 , non essendo pertanto richiesta alcuna specifica autorizzazione al riguardo da parte di quest'ultimo. Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell' articolo 2054 c.c. , articolo 122 e 144 Cod. ass. , articolo 132 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4. Con il 3 motivo denunziano violazione degli articolo 11 e 117 Cost. , articolo 267 TFUE , articolo 122 e 144 Cod. ass. , articolo 2054 c.c. , con riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 4. Si dolgono che con una serie di apodittiche affermazioni, tra loro quasi tutte inconciliabili , deponenti per una motivazione largamente al di sotto del minimo costituzionale , la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza prestato incondizionata adesione all' orientamento giurisprudenziale tralatizio, per il quale la vittima di un sinistro da circolazione veicolare in Italia può vantare azione diretta, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo responsabile, solo se il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o su aree a queste equiparate , pervenendo conseguentemente ad escluderne l'esperibilità nel caso in esame, caratterizzato da un investimento di un bambino da parte del camper dell'appellata M.T. , in un luogo privato, tra il giardino e la rampa di accesso del garage dell'abitazione degli attori , sul quale non vigeva la copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 122 CdA , non potendo il medesimo equipararsi in alcun modo a strada pubblica, non avendovi libero accesso un numero indeterminato di persone . Lamentano essersi dalla corte di merito del tutto apoditticamente escluso che tale orientamento giurisprudenziale sia in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa nella causa C-162/2013 e nelle pronunzie successive, la dove è pervenuta a delineare una nozione di circolazione dei veicoli estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. È rimasto nel giudizio di merito accertato che il 16/5/2008, alla guida del camper tg. omissis , di proprietà della figlia T. e assicurato per la r.c.a. con la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., mentre effettuava le manovre per farlo uscire -tramite una rampa-dal box garage privato e posizionarlo nello spazio cortilizio dell'inerente e recintata abitazione privata in vista della relativa immissione nella pubblica Via Carrettuzza numero 40 nel Comune di Cappella Maggiore, il sig. M.F. ha mortalmente investito il nipotino P.D. all'epoca di poco più di 1 anno figlio della altra figlia L. . La domanda dagli odierni ricorrenti originariamente proposta nei confronti della società Vittoria Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio in conseguenza del decesso del congiunto D. è stata nel doppio grado del giudizio di merito rigettata per essere il sinistro occorso nella recintata area cortilizia interna tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di abitazione privata. I giudici di merito hanno al riguardo argomentato dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile solo allorquando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità -giuridicamente lecita di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche ovvero l'accesso avvenga per particolari finalità ed in particolari condizioni. Nel dare atto che, avendo acquisito valore di cosa giudicata il capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di risarcimento proposta in primo grado dagli appellanti nei confronti di M. , nella specie non acquisisce rilievo alcuno invero nemmeno la circostanza che il contratto stipulato da M.T. prevedesse in concreto anche la copertura per sinistri verificatisi in aree private in quanto tale rapporto non è oggetto di valutazione , nell'impugnata sentenza la corte di merito ha escluso l'applicabilità nella specie della copertura assicurativa per la r.c.a. per essere il sinistro avvenuto tra il giardino e la rampa di accesso del garage di abitazione privata, area recintata, in alcun modo equiparabile a strada pubblica, non avendovi accesso libero un numero indeterminato di persone . Soluzione nell'impugnata sentenza ravvisata non contrastare con quanto affermato nella pronuncia della Corte di Giustizia Europea resa il 4 settembre 2014 nella causa C-162/13 , là dove risulta in particolare sottolineato che l'articolo 3 § 1 della Direttiva Europea richiamata deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso , ritenendo la corte di merito che tale principio non consente affatto di trarre indicazioni circa l'incompatibilità con la normativa comunitaria delle limitazioni spaziali previste dalla normativa interna in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile , avendo la Corte Europea unicamente affermato che la copertura assicurativa deve estendersi ad ogni uso conforme alla funzione abituale del mezzo assicurato, senza affermare neppure indirettamente che la limitazione della copertura assicurativa obbligatoria ai sinistri verificatisi in strada pubblica o area ad essa equiparata sia in contrasto con la normativa comunitaria . Nel dare atto che le Sezioni Unite del 2015 hanno precisato che per l'operatività della garanzia per la r.c.a. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere e nell'osservare che l'applicazione di tale principio può rendere coerente la normativa italiana con la giurisprudenza Eurounitaria quanto al concetto di circolazione stradale anche ai fini dell'operatività della garanzia per la r.c.a., la Terza Sezione rimettente ha sottolineato, da un canto, come le Sezioni Unite del 2015 non abbiano in effetti ex professo esaminato il principio posto da Corte Giust., 4/8/2014, C-162/13 secondo cui l'articolo 3, § 1, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24/4/1972 -c.d. 1 Direttiva auto- relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurazione di tale responsabilità deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso . Per altro verso, che l'affermazione del suindicato principio non esclude la possibilità di sostenersi, come fatto dalla Corte territoriale , che il precedente sovranazionale sia rivolto a delimitare, ai fini in parola, il concetto di uso del veicolo piuttosto che quello dell'area in cui esso viene svolto . La Sezione rimettente pone in rilievo che la suindicata pronunzia della Corte di Giustizia del 2014 ha individuato quale uso del veicolo sia rilevante ai fini dell'obbligo di responsabilità civile auto , escludendo altresì che possa al riguardo attribuirsi rilievo alcuno alle caratteristiche del terreno su cui l'automezzo è utilizzato. Statuizioni successivamente confermate da Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16 con riferimento a sinistro concernente trattore agricolo fermo su una pista sterrata di un'azienda agricola , Corte Giust., 20/12/2017, C-334/16 con riferimento a sinistro avvenuto su campo militare a ufficiale dell'esercito a bordo di veicolo ivi circolante , Corte Giust., 20/6/2019, C-100/18 con riferimento ad incendio di automezzo in autorimessa privata . Nel sottolineare l'impossibilità di prescindere dall'interrelazione delle pur distinte discipline ex articolo 2054 c.c. e dell'assicurazione per la r.c.a., la Sezione rimettente ha posto la questione se l' articolo 122 Cod. ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza Eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Al quesito deve darsi risposta positiva. Atteso che, come osservato dalla Sezione rimettente la disciplina posta all' articolo 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse, in quanto quest'ultima, quale necessariamente desumibile dalla normativa comunitaria, si riverbera sull'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore , va sottolineato come queste Sezioni Unite, chiamate a definirne il concetto ai fini dell'assicurazione obbligatoria di cui alla L. numero 990 del 1969, articolo 1, abbiano già avuto modo di affermare che la circolazione ex articolo 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Hanno altresì precisato che la norma di cui alla L. numero 990 del 1969, articolo 1 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo e quindi per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro. A tale stregua, sono pervenute a ravvisare nell'utilizzazione del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso il criterio decisivo ai fini della determinazione dell'ambito della copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., pur senza ex professo esaminare il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l'assicurazione obbligatoria la circostanza cioè dell'essere il veicolo in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate , non è qui in discussione così Cass., Sez. Unumero , 29/4/2015, numero 8620 . Nel prendere atto dell'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale a quest'ultimo riguardo rilevano non solo le strade di uso pubblico, ma anche le proprietà che ancorché di natura privata siano aperte all'utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone anche diverse dai titolari di diritti su di essa cui sia data la possibilità -giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito dell'indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità ed in particolari condizioni, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che l' articolo 2054 c.c. , pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol dire ancorare l'operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità da attività pericolosa che è quella di cui all' articolo 2054 c.c. . Hanno ulteriormente sottolineato che, dovendo il veicolo essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione come tale ai sensi del C.d.S. , costituisce circolazione del veicolo ai sensi dell' articolo 2054 c.c. l'uso che di esso si compia su aree destinate alla circolazione -sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere , con la conseguenza che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata v. Cass., Sez. Unumero , 29/4/2015, numero 8620 . Hanno dunque statuito che per l'operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, la copertura assicurativa dovendo riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. Orbene, emerge evidente come già in base a tali criteri risulti invero superata la possibilità di escludersi l'applicabilità dell'azione diretta come affermato, con riferimento alla L. numero 990 del 1969, articolo 1 e 18, da Cass. numero 8090 del 2013 in relazione a sinistro verificatosi sulla rampa di accesso ad un garage, in ragione del ravvisato -a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'area di relativa collocazione numero determinato di persone aventi titolo v. Cass., 3/4/2013, numero 8090 . Cfr. altresì Cass., 6/6/2006, numero 13254 , con riferimento ad area cortilizia interna adibita a servizio dei condomini. Per l'affermazione, in applicazione di tale principio, della copertura assicurativa relativamente ad area di parcheggio per gli utenti di ipermercato v. Cass., 23/7/2009, numero 17279 . La qualità di proprietario o comproprietario o avente diritto ad altro titolo, e le particolari finalità e particolari condizioni dell'accesso e dell'utilizzazione escludono infatti il venir meno del requisito di indeterminatezza in argomento cfr., con riferimento a cantiere ove potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa, Cass., 28/6/2018, numero 17017 si pensi altresì all'ospite o a chi sia per errore entrato in un garage condominiale privato e cagioni colposamente un sinistro . Attesa l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione -anche in fase statica, preliminare o successiva-, nonché del tipo di uso cfr., con riferimento all'apertura degli sportelli, cfr. Cass. 29/2/2008, numero 5505 Cass., 6/6/2002, numero 8216 relativamente alla posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia, Cass., 21/9/2005, numero 18618 Cass., 5/7/2004, numero 12284 . E già Cass., 24/7/1987, numero 6445 che del mezzo v. con riferimento anche ai locomobili, ai trattori, ai carri-attrezzi, ai compressori e simili, Cass., 16/6/1953, numero 1783 si faccia cfr. Cass., Sez. Unumero , 29/4/2015, numero 8620 , e, da ultimo, Cass., 28/5/2020, numero 10024 , è allora l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del numero indeterminato di persone , il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale. A tale stregua, per l'assicurato-danneggiante non anche per i terzi cfr. Cass., 3/8/2017, numero 19368 rimane allora non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all' articolo 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada cfr. Cass., 30/7/1987, numero 6603 concernente l'uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che -a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere v. Cass., Sez. Unumero , 29/4/2015, numero 8620 . Cfr. altresì Cass., 29/11/2018, numero 30838 Cass., 19/2/2016, numero 3257 Cass., 21/7/1976, numero 2881 . Ipotesi da ravvisarsi essenzialmente nell'utilizzazione di mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada v., con riferimento a scontro tra una autovettura ed uno sciatore su pista da sci, Cass., 20/10/2016, numero 21254 Cass., 30/7/1987, numero 6603 ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone cfr., da ultimo, Cass., 3/8/2017, numero 19368 . Cfr. altresì, con riferimento al danno derivante da fatto doloso a carico del F.G.V. S., Cass., 17/5/1999, numero 4798 . L'interpretazione estensiva nei suindicati termini della nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico di cui all' articolo 122 Cod. ass. , oltre che costituzionalmente orientata, si appalesa invero conforme al diritto dell'U.E. e in particolare alla nozione di circolazione posta all'articolo 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24/4/1972 c.d. Prima direttiva , non formalmente attuata dall'Italia essendo stata già data sostanzialmente attuazione ai relativi obblighi con la L. numero 990 del 1969 , e ripresa nelle successive Direttiva 84/5/CE del Consiglio del 30/12/1983 c.d. Seconda direttiva , attuata con L. numero 242 del 1990 e con L. numero 20 del 1991 , Direttiva 90/232/CEE del Consiglio del 14/5/1990 c.d. Terza direttiva , attuata con L. numero 142 del 1992 Legge comunitaria 1991, che, come modificata dalla Quinta direttiva , all'articolo 1 dispone che l'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della Prima direttiva copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo , Direttiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/5/2000 c.d. Quarta direttiva , attuata con D.Lgs. numero 190 del 2003, che ha modificato la Direttiva 1973/239/CEE e la Direttiva 1988/357/CEE , nonché finalmente all'articolo 3, § 1, Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/9/2009 c.d. Quarta direttiva , indicata come Direttiva 2009/103 , che ha abrogato le precedenti suindicate quattro Direttive, nonché la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/5/2005, di modifica delle dette precedenti quattro Direttive , secondo cui “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione come interpretato dalla Corte di Giustizia v. Corte Giust., 4/9/2014, C 162/13 , emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE del giudice sloveno di interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro cagionato da trattore munito di rimorchio nel cortile di una casa colonica Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16, emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE del giudice portoghese di interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro cagionato da trattore fermo su pista sterrata ma con il motore acceso per azionare una pompa per lo spargimento di erbicida che provocò uno smottamento schiacciando una lavoratrice dell'azienda agricola Corte Giust., 20/12/2017, C-334/16 , emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE del giudice spagnolo di interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro avvenuto per ribaltamento di veicolo militare fuoristrada a ruote in una zona di un campo di manovre militari destinata al transito di mezzi cingolati Corte Giust., grande sezione, 4/9/2018, C-80/17, emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE del giudice portoghese di interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro cagionato dal figlio del proprietario impossessatosi senza autorizzazione del veicolo parcheggiato nel cortile di casa senza avviare le pratiche di relativo ritiro dalla circolazione Corte Giust., 20/6/2019, C-100/18 , emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE del giudice spagnolo di interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, Direttiva 72/166/CEE in relazione a sinistro cagionato dall'incendio del circuito elettrico di veicolo parcheggiato da più di 24 ore nel garage privato di altro soggetto . Interpretazione adeguatrice della norma di diritto interno a quella di diritto Europeo, al fine di conseguire il risultato da quest'ultima perseguito, in adempimento dell'obbligo posto all'articolo 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all'articolo 249, comma 3, Trattato UE cfr. Corte Giust., 15/5/2003, C-160/01 Corte Giust., 13/11/1990, C-106/89 Cass., Sez. Unumero , 5/2/2013, numero 2595 Cass., Sez. Unumero , 16/3/2009, numero 6316 , Cfr. altresì Cass., 25/11/2019, numero 30263 Cass., 3/3/2017, numero 5381 Cass., 8/2/2016, numero 2468 Cass., 11/9/2015, numero 17993 Cass., 11/12/2012, numero 22577 Cass., 15/10/2010, numero 21278 Cass., 8/10/2007, numero 21023 . Rimane conseguentemente esclusa la necessità di farsi luogo alla relativa disapplicazione diretta, difettandone invero i presupposti cfr. Cass., 17/1/2019, numero 1068 Cass., 27/1/2017, numero 2046 Cass., 6/5/2015, numero 9127 Cass., 15/12/2010, numero 25320 Cass., Sez. Unumero , 19/05/2008, numero 12641 . Cfr. altresì Corte Giust., 14/12/1995, C312/93 . Va sotto altro profilo sottolineato, avuto riguardo alla questione sollevata dalle parti e dal P.G. -nelle sue conclusioni scritte in ordine alla natura e portata innovativa o meramente interpretativa della disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, Sezione II, dell'Allegato A secondo cui L'impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione , del Decreto Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2020, numero 54 Regolamento recante la definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui al D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 , e alla relativa applicabilità o meno nella specie, come debba escludersi che essa assuma rilievo in argomento. Trattasi infatti di regolamento adottato D.P.R. numero 400 del 1988, ex articolo 17, comma 3 e non già ex comma 2 o comma 3 , recante Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri , e pertanto non già di atto normativo bensì di mero atto amministrativo generale cfr. Cass., 5/3/2007, numero 5062 Cass., 22/2/2000, numero 1962 Cass., Sez. Unumero , 28/11/1994, numero 10124 , come tale in ogni caso insuscettibile di derogare a fonti normative. Alla fondatezza, nei suesposti termini, del 2 e del 3 motivo consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 2 e il 3 motivo di ricorso, dichiara inammissibile il 1. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.