Divulga su whatsapp foto inviate da una minore ritratta nuda: confermata la condanna

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 3, c.p. non rileva la modalità della produzione del materiale pedopornografico, sia essa auto o etero produzione.

La Corte d'Appello, sezione minorenni, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui all'articolo 600-ter c.p. per aver indotto una minore a inviargli foto di lei nuda, rassicurandola sul fatto che sarebbero rimaste private, divulgandole invece successivamente su whatsapp, e lo condannava alla pena di giustizia. Avverso tale decisione il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto configurabile il reato di cui sopra per essendo provato che il materiale pedopornografico era stato autoprodotto dalla minore e non da un soggetto terzo. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ribadisce che il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedopornografico è configurabile anche quando il materiale sia stato realizzato dallo stesso minore. Occorre dunque affermare che, per l'integrazione del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 3, c.p. non rileva la modalità della produzione del materiale pedopornografico, sia essa auto o etero produzione. Per tali motivi la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Presidente Ramacci – Relatore Di Stati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/09/2020, la Corte di appello, sez. minorenni, di Taranto, in riforma della sentenza assolutoria resa dal Tribunale per i minorenni di Taranto, dichiarava L.A. responsabile del reato di cui all'articolo 600 ter c.p., perché dopo aver indotto R.G. a inviargli alcune foto nelle quali era ritratta nuda, rassicurandola sul fatto che sarebbero rimaste nella sua disponibilità, divulgava tali foto attraverso WhatsApp, fatto accertato alla fine di ottobre 2015 e, riconosciuta la diminuente della minore età ed applicate le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, con pena sospesa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.A. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 603 c.p.p., comma 3 bis, nonché dell'articolo 178 c.p.p., lett. c , e articolo 24 Cost Lamenta che all'udienza del 22.11.2019 la Corte di appello disponeva la rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante il riascolto di R.G. , G.G. e G.R. , senza indicare i punti su cui dovesse vertere l'esame e senza consentire una più ampia e completa rinnovazione istruttoria con conseguente nullità di ordine generale prevista dall'articolo 178 c.p.p., lett. c . Con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 600 ter c.p., comma 3, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto configurabile il reato contestato pur essendo comprovato che il materiale pedopornografico era stato autoprodotto dalla minore e non da un terzo soggetto, applicando un principio di diritto affermato con riferimento alla diversa ipotesi, non oggetto di contestazione, di cui all'articolo 600 ter c.p., comma 4. Con il terzo motivo deduce errata applicazione dell'articolo 600 ter c.p., comma 3, in luogo dell'articolo 600 ter c.p., comma 4, lamentando che non vi era prova della divulgazione a più persone delle foto di cui all'imputazione e che, quindi, il reato contestato andava derubricato nella fattispecie di cui all'articolo 600 ter c.p., comma 4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva espresso una motivazione carente ed inadeguata in relazione ai profili della attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa ed alla descrizione della condotta attribuibile all'imputato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, infondatamente, lamenta una lesione del diritto di difesa per una limitazione che genericamente assume di aver subito nell'espletamento dell'esame testimoniale, lesione che non è riscontrabile dalla lettura dal verbale dattiloscritto di audizione in secondo grado della persona offesa e delle testi G.G. e G.R. . Va ricordato che la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale, e a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto Sez.3, numero 10085 del 21/11/2019, dep.16/03/2020, Rv.279063 - 01 . Nella specie, nulla risulta eccepito dal ricorrente in proposito cfr. verbali di udienza del 10.02.2020 e del 14.09.2020 e ne consegue, pertanto, anche l'inammissibilità del motivo proposto. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va condivisa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, superando il precedente diverso orientamento, con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 600 ter c.p., comma 4, ha affermato che il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedo-pornografico è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore Sez.3, numero 5522 del 21/11/2019, dep. 12/02/2020, Rv.278091 - 02 . In motivazione, è stato ribadito il principio di diritto della necessaria alterità tra l'agente autore di una delle condotte di cui all'articolo 600 ter, comma 1, ed il minore, ma si è precisato che le condotte di cui ai successivi commi, 2, 3 e 4, devono essere lette alla luce della nozione di pornografia minorile introdotta nel 2012 in virtù della L. 1 ottobre 2012, numero 172, articolo 4, comma 1, lett. h n2 , è stato aggiunto nell'articolo 600 ter c.p., il comma 7, che recita Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque, mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali tali commi, nel riferirsi al materiale pornografico di cui al comma 1 non richiamano l'intera condotta delittuosa ivi menzionata, ma si riferiscono all'oggetto materiale del reato, evocando l'elemento sul quale incide la condotta criminosa e che forma la materia su cui cade l'attività fisica del reo il materiale pedopornografico prodotto e non il reato di produzione di materiale pedopornografico. Ai fini dell'incriminazione e, quindi, del fatto tipizzato dai commi, secondo, terzo e quarto dell'articolo 600 ter c.p., non rileva la modalità della produzione, auto o etero produzione. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale pronuncia, le cui argomentazioni il Collegio condivide e ribadisce. Va, quindi, affermato che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 600 ter c.p., comma 3 - distribuzione, divulgazione, diffusione o publicizzazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, di materiale pedopornografico - non rileva la modalità della produzione del materiale pedopornografico, sia essa auto o etero produzione. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche, all'esito della rinnovazione istruttoria, ha espresso una valutazione di attendibilità della minore, evidenziando la univoca e precisa ricostruzione della vicenda effettuata sia in sede di incidente probatorio che nel corso della deposizione resa in grado di appello nonché i riscontri esterni al narrato accusatorio costituiti dalle dichiarazioni testimoniali di G.G. e G.R. ha, quindi, spiegato che la condotta di divulgazione contestata si era concretata nella circolazione delle foto della minore due delle quali la ritraevano nuda, una con gli slip e un'altra con un costume da bagno tra i ragazzi del paese nonché alla madre ed alla zia della persona offesa. Il ricorrente, prospettando deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex articolo 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez. 6, numero 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 Sez. 6, numero 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181 , si dilunga in considerazioni in fatto tese ad una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione cfr. Sez. 1, 16.11.2006, numero 42369, De Vita, Rv. 235507 sez. 6, 3.10.2006, numero 36546, Bruzzese, Rv. 235510 Sez. 3, 27.9.2006, numero 37006, Pi ras, Rv. 235508 . Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e , introdotte dalla L. numero 46 del 2006, articolo 8, non è consentito dedurre il travisamento del fatto , stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito Sez.6,numero 27429 del 04/07/2006, Rv.234559 Sez. 5, numero 39048/2007, Rv. 238215 Sez. 6, numero 25255 del 2012, Rv.253099 ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti cfr. Sez. 6, 26.4.2006, numero 22256, Rv. 234148 . 4. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito la condanna alle spese nè al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, in ragione del disposto di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, numero 272, articolo 29, sez. unite, numero 15 del 31.5.2000, Radulovic, Rv. 216704 Sez. 1, numero 48166 del 26/11/2008, Rv. 242438 Sez. 1, numero 16674 del 10/12/2010, dep. 29/04/2011, non massimata Sez. 1, numero 1898 del 30/06/2011, dep. 18/01/2012, I., Rv. 252179, non massimata sul punto Sez. 3,numero 5754 del 16/01/2014,Rv.259134 Sez.1, numero 26870 del 03/10/2014, dep.25/06/2015, Rv.264025 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.