L’importanza dell’applicazione del principio di integrità del contraddittorio in chiave sostanziale

Non è legittimo l’ordine di integrazione del contraddittorio indirizzato nei confronti di soggetti già presenti nel giudizio in qualità di eredi, solo perché gli stessi hanno speso la sola detta qualità di altra parte deceduta il principio dell'integrità del contraddittorio si applica senza formalismi legati alla formale assunzione della qualità di erede di tutti i soggetti nei cui diritti si subentra.

Il caso. Il Tribunale riconosceva in favore di un uomo - che identificheremo come M. - l' usucapione della sola quota del 50% di un immobile appartenuto in vita allo zio materno, di cui era stata dichiarata la morte presunta con sentenza dello stesso tribunale. Avverso tale pronuncia l'uomo proponeva appello, sostenendo che l'usucapione doveva riguardare la piena proprietà del bene. Si costituivano in giudizio gli eredi dell'originaria convenuta che concludevano per il rigetto dell'appello. La Corte territoriale competente dichiarava la nullità della sentenza impugnata, rimettendo la causa al Giudice di primo grado per l' integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eredi. In particolare, il Giudice rilevava in motivazione che il bene oggetto di causa era appartenuto in vita allo zio materno, non coniugato, di cui era stata dichiarata la morte presunta e che risultava avere tre fratelli. Alla data di apertura della successione , che veniva individuata nella data di passaggio in giudicato della suddetta sentenza dichiarativa della morte presunta, uno di questi fratelli era già deceduto e, quindi, al de cuius erano succedute a loro volta solo le due sorelle nei confronti delle quali, e dei loro eredi, era stato instaurato il contraddittorio. Secondo la Corte d'Appello tale conclusione era erronea in quanto, pure annettendo alla dichiarazione di morte presunta gli effetti della morte ai fini successori, la successione andava fatta risalire, in ogni caso, alla data individuata come quella in cui il soggetto sarebbe presuntivamente deceduto . Poiché il de cuius era stato dichiarato morto presunto, in quanto disperso nella campagna di Russia, nel 1943, a quella data anche il fratello era un erede e, quindi, il contraddittorio doveva essere integrato anche nei confronti degli eredi di quest'ultimo, in questa qualità. Motivi del ricorso. La sentenza della Corte territoriale veniva impugnata presso la Suprema Corte sostanzialmente col seguente motivo di ricorso violazione dell' articolo 354 c.p.c. , per essere stata rimessa la causa al Giudice di primo grado senza che ricorresse effettivamente un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio . I ricorrenti assumevano che, pur volendo includere tra i successori dell'originario de cuius il fratello, morto in epoca successiva alla data individuata come quella a cui risalirebbe la morte presunta, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'evento de quo , i Giudici di appello non si erano avveduti che in realtà erano già presenti nel giudizio tutti i litisconsorti necessari . Prova concreta ne era il fatto che l'atto di riassunzione era stato indirizzato esclusivamente a coloro che già erano partecipi del giudizio di appello. Secondo tale tesi, dunque, la sentenza di appello aveva equivocato circa il tenore delle difese spese da una delle convenute dinanzi al Tribunale, in quanto il preteso difetto di contraddittorio - in quella sede evocato - non intendeva rimarcare la necessità di rendere partecipi del giudizio altri soggetti, oltre a quelli ritualmente avvocati, ma piuttosto invitare a considerare che convenuti, rispetto alla domanda di usucapione, erano anche gli eredi del fratello del de cuius originario. Integrazione del contraddittorio. La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo fondato. Il principio applicato dai Giudici è quello secondo cui, qualora una medesima persona fisica accumuli in sé la qualità di parte , in proprio e quale erede di un altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede , e, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale. A riprova di ciò, nei medesimi termini e conclusioni, la Suprema Corte richiama un'altra propria pronuncia a mente della quale, qualora venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, in sede di merito, nei confronti dell'erede della parte defunta nel corso del giudizio, la circostanza che detto erede si sia già costituito con comparsa , ancorché in proprio, rende superflua una nuova notificazione della citazione, in considerazione della conoscenza diretta di quel provvedimento. Dunque, nel caso di specie, il motivo del rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio è il seguente i convenuti si erano costituiti e, pur avendo partecipato al giudizio ‘in proprio', avevano conosciuto il contenuto dell'atto introduttivo e l'attore, pur non ottemperando all'ordine di integrazione, aveva chiaramente manifestato la volontà di estendere la propria domanda a loro, anche in tale qualità. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, pertanto, la Suprema Corte ha modo di rammentare che la presenza in giudizio già di tutti coloro che, per effetto della morte del fratello e delle sorelle del de cuius originario, sarebbero eredi del primo, rende superfluo un ordine di integrazione del contraddittorio indirizzato nei confronti delle medesime parti , solo perché nel giudizio hanno speso la sola qualità di eredi di altra parte deceduta, dovendosi assicurare il rispetto del principio dell' integrità del contraddittorio in chiave sostanziale , senza formalismi legati alla formale assunzione della qualità di erede di tutti i soggetti nei cui diritti si subentra.

Presidente Gorjan – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto ed in diritto della decisione 1. Il Tribunale di Bergamo sezione distaccata di Clusone, con sentenza numero 125 del 7/8/2008, riconosceva in favore di M.P. l'usucapione della sola quota del 50% di un immobile, meglio indicato in atti, appartenuto in vita allo zio materno P.B., del quale era stata dichiarata la morte presunta con sentenza dello stesso Tribunale numero 587/1986. Avverso tale sentenza proponeva appello il M., che invece sosteneva che l'usucapione dovesse riguardare la piena proprietà del bene. Si costituivano in giudizio gli eredi dell'originaria convenuta P.M. che concludevano per il rigetto dell'appello, mentre M.M., fratello dell'appellante, aderiva alle richieste di quest'ultimo. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza numero 1134 del 5/11/2015, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di P.A In motivazione rilevava che il bene oggetto di causa era appartenuto in vita a P.B., di cui era stata dichiarata la morte presunta alla data dell'8 marzo 1943, con sentenza passata in giudicato il 20/10/1986. Il Tribunale aveva evidenziato che questi non era coniugato ed aveva tre fratelli, A., C. e M. Alla data di aperura della successione, da individuare nella data di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della morte presunta, P.A. era già deceduto in data 2/10/1984 , e quindi al de cuius erano succedute solo le due sorelle, C. e M. nei confronti delle quali, e dei loro eredi, era stato instaurato il contraddittorio. Secondo la Corte d'Appello tale conclusione era erronea, in quanto pur ad annettere alla dichiarazione di morte presunta gli effetti della morte ai fini successori, la successione va fatta risalire in ogni caso alla data individuata come quella in cui il soggetto sarebbe presuntivamente deceduto. Poiché il de cuius è stato dichiarato morto presunto, in quanto disperso nella campagna di Russia, alla data dell'8 marzo 1943, a quella data anche il fratello A. era un erede, e quindi il contraddittorio doveva essere integrato anche nei confronti dei suoi eredi. Per la cassazione di tale sentenza propongono B.G., B. E., L.E., e B. S., quali eredi di P.M., sulla base di un motivo. B.L., sempre quale erede di P.M., resiste con controricorso adesivo al ricorso principale. M.P. resiste a sua volta con controricorso, illustrato da memorie. M.M. non ha svolto difese in questa fase. 2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell' articolo 354 c.p.c. , per essere stata rimessa la causa al giudice di primo grado senza che ricorresse un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio. Assumono i ricorrenti che, pur volendo includere tra i successori di P.B., il fratello A., morto in epoca successiva alla data individuata come quella cui risalirebbe la morte presunta, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'evento de quo, i giudici di appello non si sono avveduti che in realtà erano già presenti nel giudizio tutti i litisconsorti necessari. Infatti, come confermato dal fatto che l'atto di riassunzione posto in essere da M.P., in ottemperanza di quanto disposto dalla sentenza gravata, era stato indirizzato esclusivamente a coloro che già erano partecipi del giudizio di appello e cioè a seguito del decesso delle sorelle di P.B., M. e C., degli eredi di queste ultime , P.A. era deceduto ab intestato, lasciando a sé superstiti unicamente le sorelle C. e M La sentenza d'appello ha equivocato circa il tenore delle difese spese dalla convenuta M. dinanzi al Tribunale, in quanto il preteso difetto di contraddittorio in quella sede evocato non intendeva rimarcare la necessità di rendere partecipi del giudizio altri soggetti oltre quelli già ritualmente evocati, ma piuttosto invitare a considerare che i convenuti rispetto alla domanda di usucapione spiegata da M.P., erano altresì eredi di P.A., oltre che di P.B Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, nel richiamare il precedente di questa Corte costituito da Cass. numero 536/1981 , a mente del quale la dichiarazione di morte presunta determina una vera e propria successione mortis causa dei presunti eredi del dichiarato morto, come si evince dalle norme dettate in ordine alla devoluzione degli elementi attivi del patrimonio di quest'ultimo ai suoi presunti eredi e legatari articolo 63, 64, 69, 73 cod civ e dal contrapposto silenzio sulla sorte degli elementi passivi di detto patrimonio, spiegabile solo con la sottintesa applicabilità della disciplina delle successioni mortis causa conf. Cass. numero 476/1956 , ha altresì affermato che la successione si apre, ai sensi degli articolo 58 e 61 c.c. , al momento a cui è fatta risalire la morte presunta, ritenendo che quindi anche l'individuazione dei successibili vada compiuta facendo riferimento alla data cui risale la morte presunta, senza che possa incidere la circostanza che uno degli interessati sia a sua volta deceduto in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa. Tale affermazione in diritto che trova il conforto anche di Cass. numero 48/1975 , che ha ritenuto applicabile la normativa fiscale vigente alla data della morte presunta, senza dare rilievo alla successiva data di esecutorietà della sentenza dichiarativa non è oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti principali, nè da parte dei controinteressati. Rileva però la Corte che la stessa, quanto alla incidenza sulla sorte della delazione delle vicende verificatesi nelle more tra la data cui risale la morte presunta e quella di apertura della successione per effetto del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa, non sia del tutto pacifica nella dottrina e nella giurisprudenza di merito. Infatti, parte della dottrina pur riconnettendo il fenomeno successorio alla data individuata in sentenza, come corrispondente a quella della morte presunta, valorizza il diverso elemento secondo cui la delazione ereditaria ha luogo soltanto quando diviene eseguibile la sentenza dichiarativa, e cioè al suo passaggio in giudicato, traendo da tale premessa la conclusione secondo cui non acquisterebbe la qualità di erede colui che, pur essendo vivente alla data della morte presunta, sia deceduto prima del passaggio in giudicato della sentenza che l'ha dichiarata. Corollario di tale affermazione sarebbe che per tale ipotesi, che appunto ricorrerebbe nella vicenda in esame, essendo P.A. deceduto dopo la data della morte presunta ma prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza, sarebbe impedita la transmissio delationis, e secondo parte della giurisprudenza di merito, anche la rappresentazione così Corte Appello Roma 6 agosto 1954, che ha negato lo ius repraesentationis in favore dei figli del fratello del morto presunto, deceduto dopo la data dell'accertata morte, ma prima della conseguita esecutorietà della sentenza dichiarativa di essa . L'adesione a tale diversa opinione renderebbe evidente come non fosse in alcun modo configurabile un'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di P.A., posto che il suo decesso, in epoca anteriore al passaggio in giudicato, lo escluderebbe dal novero dei successibili. Ma reputa la Corte che la questione sia stata invece oggetto di esplicita statuizione del giudice di appello, e che pertanto non sia dato ritornare sulla correttezza in diritto della stessa, in assenza di una specifica censura sul punto. Tuttavia, l'affermazione che tra gli eredi di P.B. vi sia anche P.A. non determina di per sé la necessità di dover procedere all'integrazione del contraddittorio. In tal senso, rileva quanto evidenziato in ricorso circa l'assoluta coincidenza tra gli eredi di P.B. e gli eredi di P.A., essendo entrambi, sia pure in date diverse, deceduti, senza coniuge e senza figli, con il subentro quali eredi legittimi in mancanza della deduzione circa l'esistenza di un testamento delle due sorelle, M. e C., i cui eredi già sono parti del presente giudizio. Nè rileva la circostanza che gli stessi siano stati inizialmente evocati in giudizio o vi abbiano preso parte spendendo la qualità di eredi delle dette sorelle, occorrendo a tal fine far richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui Cass. numero 13411/2008 , qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, per mancata integrazione del contraddittorio, in relazione all'omessa notifica dell'atto di citazione nei confronti degli eredi di una parte, deceduta anteriormente alla notifica di tale atto, i quali erano già costituiti, in proprio, nel medesimo grado di giudizio conf. Cass. numero 6844/2012 . In termini si veda anche Cass. numero 1613/2003 , a mente della quale, qualora venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, in sede di merito, nei confronti dell'erede della parte defunta nel corso del giudizio, la circostanza che detto erede sia già costituito con comparsa, ancorché in proprio, rende superflua una nuova notificazione della citazione, in considerazione della conoscenza diretta di quel provvedimento in applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha considerato legittima la pronuncia della Corte d'appello, che aveva confermato il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio, per la mancata integrazione del contraddittorio, ordinata dal Tribunale, in quanto le convenute si erano costituite e - pur avendo partecipato al giudizio in proprio avevano conosciuto il contenuto dell'atto introduttivo e l'attrice, pur non ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio, aveva chiaramente manifestato la volontà di estendere la propria domanda a loro, anche in tale qualità . Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la presenza in giudizio già di tutti coloro, che per effetto della morte di P.A. e delle sue sorelle, sarebbero eredi del primo, rende superfluo un ordine di integrazione del contraddittorio indirizzato nei confronti delle medesime parti, sol perché nel giudizio abbiano speso la sola qualità di eredi di altra parte deceduta, dovendosi assicurare il rispetto del principio dell'integrità del contraddittorio in chiave sostanziale, senza quindi formalismi legati alla sola formale assunzione della qualità di erede di tutti i soggetti nei cui diritti si subentra. Non si mette in discussione, come sembra invece prospettare la difesa del M. , che il difetto di integrità del contraddittorio ben possa essere rilevato d'ufficio, finanche in sede di legittimità, ma è pur sempre necessario che il difetto sussista e che quindi una parte necessaria del giudizio sia rimasta estranea allo stesso, il che non accade quando la parte sia comunque presente, sebbene non abbia inteso esplicitamente spendere anche la diversa qualità di erede di altro soggetto a sua volta parte necessaria del giudizio. Il motivo deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. 3. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione.