Salvo il bonus prima casa se il contribuente possiede già un immobile troppo piccolo per il suo nucleo familiare

Ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa il contribuente che possieda nello stesso Comune un altro immobile inidoneo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare in quanto di metratura esigua.

Infatti, in tema di agevolazioni prima casa, «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta purchè acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo effettiva inabitabilità , che in senso soggettivo fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative , nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza numero 20981/21, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate annullando definitivamente l'avviso di liquidazione. Agevolazioni prima casa e pre-possidenza di un immobile. Il nodo della questione ruota tutto attorno all'interpretazione del concetto di pre-possidenza di altra casa di abitazione in quanto con l'articolo 3, comma 131, l. numero 549/1995 il legislatore ha espunto dal testo normativo qualsiasi riferimento al concetto di “idoneità”, introdotto due anni prima dall'articolo 1, comma 1, d.l. 23 gennaio 1993, numero 16 convertito in legge 24 marzo 1993, numero 75. Sul punto si ricorda che la Nota II bis come oggi in vigore ed applicabile al caso di specie posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse a condizione che a l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività b nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare c nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni. A seguito di tale modifica parte della giurisprudenza continuava a ritenere ancora esistente il requisito dell'idoneità benché la norma di fatto non lo prevedesse più, almeno letteralmente. In altri termini, secondo tale orientamento l'idoneità sarebbe intrinseco alla nozione di abitazione cfr. Cass. Civ., 18129/09 . Secondo altro indirizzo, invece, va valorizzata la nuova formulazione della norma per cui non assume alcun interesse la situazione soggettiva del contribuente ma solo la classificazione catastale del bene cfr. Cass.Civ., 14770/17 . La giurisprudenza più recente propende per il primo orientamento. Secondo la Cassazione, infatti, chi abbia il possesso di altra casa valutata “non idonea” all'uso abitativo sia per cause di natura oggettiva inabitabilità che di natura soggettiva fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative può ugualmente mantenere l'agevolazione goduta cfr. Cass. 8771/2000 e, da ultimo, 2565/2018 . Nell'ambito dell'inidoneità di tipo oggettivo non sussistono ragioni per distinguere tra una inidoneità oggettiva derivante da caratteristiche strutturali o fisiche dell'immobile, alla quale conseguirebbe il diritto ad usufruire dell'agevolazione, ed una inidoneità, anch'essa oggettiva, ma derivante da vincoli giudici gravanti su tale immobile, che tale diritto invece escluderebbe cfr. Cass. Civ., 19989/2018 e Cass. Civ., 20300/2018 . Il caso concreto. Ad avviso della Cassazione, in tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi dell'articolo 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. numero 131 del 1986, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 131, l. numero 549/1995, il concetto di idoneità della casa pre-posseduta – ostativo alla fruizione del beneficio - deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di casa di abitazione, da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo - materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato cfr. Cass. Civ. 5051/2021 e 18091/2019 . Quindi, concludono i Giudici di legittimità, non è di ostacolo all'applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario di altro immobile acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune che, per qualsiasi ragione, sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, a essere destinato a sua abitazione. Nel caso di specie la commissione di secondo grado ha escluso, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che l'immobile già nella titolarità del contribuente con superficie complessiva netta di 48 mq, sia idoneo ad essere esibito alle esigenze abitative della sua famiglia, costituita da un nucleo di 5 persone. Secondo il recente orientamento della Cassazione quindi in tema di agevolazioni prima casa, «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta purchè acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo effettiva inabitabilità , che in senso soggettivo fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative , nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato cfr. Cass. Civ. 13118/2019 e 2565/2018 .  

Presidente Manzon – Relatore Fanticini Rilevato che con avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio Territoriale di Bressanone-Brunico, l'Agenzia delle Entrate revocava l'agevolazione prima casa fruita da K.W. per l'acquisto di un immobile in data omissis e recuperava a tassazione l'IVA dovuta Euro 53.400 irrogando le relative sanzioni la contribuente aveva dichiarato di non vantare altri diritti reali su immobili ubicati nel medesimo Comune, ma da un successivo controllo emergeva che la stessa era proprietaria, già prima del omissis , dell'abitazione censita al C.F. di omissis , foglio omissis , particolo omissis , sub. 22, cat. A/2, e del cespite di cui al foglio omissis , mapp. omissis , sub. 30, acquistata in data omissis - la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano adita dalla K. - la quale affermava la sussistenza del requisito dell'impossidenza di altro immobile in ragione dell'inidoneità dei cespiti precedentemente acquistati ad essere adibiti ad abitazione della contribuente e della sua famiglia - annullava l'avviso e compensava le spese - la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza numero 84/1/14 dell'1/8/2014, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate e quello incidentale della K. e compensava le spese - avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo - resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su un motivo , K.W., la quale ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato che 1. Con l'unica censura l'Agenzia ricorrente deduce ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, allegata Tariffa, Parte Prima, articolo 1, numero 1 , lett. b , nota II-bis, per avere la C.T.R. ritenuto che, ai fini dell'agevolazione prima casa , il requisito dell'impossidenza di altri immobili sia integrato anche quando l'abitazione già in proprietà è inidonea alle soggettive esigenze abitative della famiglia del contribuente al contrario, ad avviso dell'Agenzia, il requisito predetto è fondato su un elemento oggettivo, costituito dalla mancanza di altri immobili ad uso abitativo nella titolarità del contribuente. Il motivo è infondato. Il D.L. 22 maggio 1993, numero 155, articolo 16, apportando modifiche al T.U. Imposta di Registro, aveva prescritto, per il riconoscimento dell'agevolazione, che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiarasse di non possedere un altro fabbricato idoneo ad abitazione nel medesimo Comune, ma la successiva L. 28 dicembre 1995, numero 549 con l'articolo 3, comma 131 , ha innovato il testo normativo che, nella versione applicabile all'epoca dell'acquisto della K. e tuttora vigente , stabilisce che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare . Anche dopo tale innovazione legislativa e, dunque, in relazione al testo vigente, la giurisprudenza di questa Corte ha prevalentemente aderito all'opzione interpretativa secondo cui la mera titolarità di un cespite immobiliare non è ostativa al riconoscimento dell'agevolazione, la quale spetta, invece, al contribuente impossidente di un immobile che possa essere adibito ad abitazione. In tal senso, ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza numero 19989 del 27/07/2018, Rv. 649937-01, ha affermato che In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi del D.P.R. numero 131 del 1986, allegata Tariffa, articolo 1, nota II-bis, nel testo applicabile ratione temporis modificato dalla L. numero 549 del 1995, articolo 3, comma 131, il concetto di idoneità della casa pre-posseduta - ostativo alla fruizione del beneficio ed espressamente previsto nella previgente normativa - deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di casa di abitazione , da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato e Cass., Sez. 5, Sentenza numero 2565 del 02/02/2018, Rv. 646929-01, ha statuito che In tema di agevolazioni prima casa . l'idoneità dell'abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo effettiva inabitabilità , che sotto quello soggettivo fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative , nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. nello stesso senso si sono recentemente pronunciate anche Cass., Sez. 6-5, Ordinanza numero 5051 del 24/02/2021, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza numero 18091 del 05/07/2019, e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza numero 18092 del 05/07/2019 . Inoltre, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, allegata Tariffa, Parte Prima, articolo 1, numero 1, lett. b , nota II-bis sollevata in riferimento agli articolo 3 e 53 Cost., ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione , la Corte Cost., con l'ordinanza numero 203 del 6 luglio 2011, ha espressamente riconosciuto che le agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole ratio di favorire l'acquisto di un'abitazione nel luogo di residenza o di lavoro a vantaggio di chi, nello stesso luogo, non abbia la possidenza di un'altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue esigenze . Da tale decisione trae ulteriore conferma l'interpretazione secondo cui non è di ostacolo all'applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario di altro immobile acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune che, per qualsiasi ragione, sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione. Nella fattispecie, la Commissione Tributaria di secondo grado ha escluso, con accertamento in fatto insuscettibile di sindacato di legittimità, che l'immobile già in titolarità della K., della superficie complessiva netta di 47,81 mq., fosse idoneo ad essere adibito alle esigenze abitative della famiglia della contribuente, costituita da un nucleo di cinque persone. 2. Col ricorso incidentale la K. denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 15, per avere la C.T.R. compensato le spese del giudizio nonostante la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate. Il motivo è infondato. Il giudice d'appello ha compensato le spese in ragione di un contrasto interpretativo nel quale la tesi dell'Agenzia delle Entrate non è stata reputata implausibile, in quanto basata sul dato letterale della disposizione. La C.T.R. non ha posto le spese del giudizio a carico della parte vittoriosa, né ha reso una motivazione illogica o stereotipata ne consegue l'infondatezza della doglianza, dato che il giudice ha fatto applicazione dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dal D.L. numero 132 del 2014, convertito dalla L. numero 162 del 2014 norma dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Cost. numero 77 del 2018, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni - e il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza numero 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477-02 . 3. In conclusione, sia il ricorso principale, sia quello incidentale sono da respingere. In ragione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. 4. Poiché la ricorrente principale è un'Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso il suo obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 Cass., Sez. 3, Sentenza numero 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01 Cass., Sez. 6-L, Ordinanza numero 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01 , mentre deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il predetto versamento ex articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente incidentale. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale compensa le spese del giudizio di legittimità ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di K.W., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.