Divieto di custodia cautelare in carcere ex art. 275 comma 4 c.p.p.

In tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall’articolo 275 comma 4 c.p.p., costituendo norma eccezionale, non è applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate. In applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da parte dell’indagato sul presupposto della detenzione anche della moglie con il figlio minore di anni sei.

Custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'articolo 416-bis c.p. la prima censura del ricorrente sull'applicabilità dell'articolo 275, comma 4, c.p.p. La sentenza in oggetto analizza le doglianze dell'indagato relativamente alla custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per il delitto di associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra le varie censure mosse al provvedimento cautelare che aveva disposto la custodia in carcere nei confronti dell'indagato, il ricorrente richiama la violazione dell'articolo 275 comma 4 c.p.p., che prevede il divieto della custodia in carcere nei confronti del padre del minore di anni 6 quando la madre sia nell'assoluta impossibilità di darvi assistenza. Nel caso specifico, difatti, il ricorrente riteneva di dover beneficiare di tale disposizione in quanto la madre si trovava reclusa insieme al minore nella casa circondariale di Agrigento. Tuttavia, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la previsione dell'articolo 275, comma 4, c.p.p. deve ritenersi norma eccezionale non estensibile ad ipotesi non contemplate, come quella invece richiesta dal ricorrente. Nella specie, quello che si chiedeva era di valutare se la permanenza presso una struttura carceraria unitamente alla madre di un minore di anni sei fosse condizione fattuale applicabile alla assoluta impossibilità di assistenza verso il figlio da parte della madre. I Giudici di legittimità ricordano che, in tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'articolo 275 comma 4 c.p.p., costituendo norma eccezionale, non è applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate. In applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da parte dell'indagato sul presupposto della detenzione anche della moglie con il figlio minore di anni sei. Locus commissi delicti del reato associativo. Altra censura riguardava, secondo il ricorrente, l'erronea individuazione del locus commissi delicti del reato associativo e, conseguentemente, l'errata competenza territoriale del Tribunale di Catania a favore di quello di Caltanisetta. Secondo la difesa, difatti, la competenza per territorio andava individuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale Caltanissetta , in quanto luogo di manifestazione della forza intimidatrice dell'organizzazione, e non già con riferimento al luogo di prima manifestazione delle azioni del sodalizio Catania . La Suprema Corte, contraddicendo il risalente orientamento sul punto, afferma invece che, in tema di competenza di territorio, per individuare il luogo di consumazione di un reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, deve farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio criminoso si sia per la prima volta manifestato all'esterno, ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, quali elementi sintomatici dell'origine della associazione nello spazio, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati  oggetto del pactum sceleris. La forza di intimidazione nelle nuove mafie, anche straniere. Infine, ma non per minore importanza, la Corte si confronta sulla doglianza relativa alla asserita mancanza di una capacità intimidatoria del gruppo criminale, in assenza di un assoggettamento diffuso della comunità siciliana locale, che neppure conosceva l'esistenza dell'associazione nigeriana dedita al traffico di stupefacenti. A tal proposito, ricorda che l'associazione di stampo mafioso può operare quale forza intimidatrice anche nei confronti di una comunità e un territorio circoscritti, come nel caso di specie nei confronti della comunità nigeriana dedita al traffico di stupefacenti. Difatti, ai fini della qualificazione ai sensi dell'articolo 416-bis c.p. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio a abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli compartecipi b abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività c abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel territorio in cui l'associazione è attiva.

Presidente Sarno – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, Sezione riesame, con ordinanza del 10 settembre 2020, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 10 agosto 2020 con l'esclusione delle aggravanti di cui agli articolo 61 bis c.p. e articolo 416 bis c.p., comma 4 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di O.E. indagato per i reati di cui agli articolo 61 bis c.p., articolo 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 5 e 8, - capo 1 - 74, commi 1, 2 e 3 T.U. stup. per essersi associato ad altri soggetti di nazionalità nigeriana al fine di commettere più delitti tra quelli previsti dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, ovvero trasportare cedere e vendere sostanza stupefacente del tipo eroina, hashish e marijuana - capo 6 - e 81, 110 c.p. e articolo 73 T.U. stup. per avere, in concorso con altri soggetti acquistato, detenuto, offerto in vendita, posto in commercio, trasportato e ceduto a terzi, sostanze stupefacenti, del tipo eroina, hashish e marijuana - capi 5 e 7 -. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge articolo 8 c.p.p. incompetenza per territorio del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Caltanisetta. Per il Tribunale di Catania la competenza territoriale sarebbe determinata nel luogo in cui ha avuto inizio la manifestazione del sodalizio criminoso, in Catania dove si sarebbero svolti gli scontri, nel OMISSIS . La competenza per territorio, invece, va individuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo. Non può, quindi, condividersi la decisione impugnata che applica un orientamento giurisprudenziale superato, che individua la competenza per territorio nel luogo di prima manifestazione delle azioni del sodalizio. Inoltre, quando l'organizzazione criminale sia composta da vari gruppi, operanti su un vasto territorio nazionale ed estero, la competenza per territorio non può essere individuata in base agli elementi territoriali scarsamente significativi, dovendosi riferire alle regole suppletive dell'articolo 9 c.p.p., comma 2. La competenza territoriale andrebbe, pertanto individuata nel luogo dio programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione, Caltanisetta, luogo di dimora del ricorrente ritenuto capo dell'associazione. Sotto Altro aspetto, avendo l'ordinanza escluso le aggravanti dell'articolo 416 bis c.p., comma 4 e dell'articolo 62 bis c.p. il reato più grave risulterebbe quello del capo 6 dell'imputazione, articolo 74 T.U. stup. punito con pena da 20 a 24 anni di reclusione . 2. 2. Violazione di legge articolo 292 c.p.p. mancanza di autonoma valutazione del G.I.P. L'ordinanza del G.I.P. emessa ex articolo 27 c.p.p. non contiene un'autonoma valutazione, la stessa, infatti, non contiene alcun rinvio alla precedente ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Caltanisetta, ma rimanda solo genericamente alla richiesta del P.M. Il richiamo agli atti di indagini, del resto, non può essere vago ed ampio, ma necessariamente specifico e concreto. L'autonoma valutazione manca anche con riferimento alle esigenze cautelari, in quanto non vi è nessun accenno alle numerose produzioni della difesa, in sede di udienza di convalida padre di un minore di sei anni e affetto da disabilità fisica, per gli arresti domiciliari con la madre del bambino detenuta . 2. 3. Violazione di legge articolo 273 c.p.p. sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e mancanza di motivazione per il reato di cuì all'articolo 416 bis c.p Le indagini compiute non consentono di ritenere configurabile un'associazione ex articolo 416 bis c.p. Manca, infatti, una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile. Non è possibile immaginare una fattispecie associativa mafiosa a geometria variabile, che muti a seconda delle caratteristiche concrete dei fenomeni criminali mafia nuova straniera . Non è sufficiente la prova di una struttura organizzata con divisione dei compiti, senza il metodo mafioso vedi mafia capitale che comporta una forza di intimidazione, generalizzata, proveniente dallo stesso vicolo associativo e non da soggezioni di un ristretto ambito di soggetti. La capacità di intimidazione deve essere oggettiva e obiettivamente riscontrabile, in concreto e non solo in via potenziale. Non sono stati individuati elementi indicativi o dimostrativi dell'esercizio del metodo mafioso. Infatti, la sola autorevolezza del ruolo non può costituire elemento di caratterizzazione di una associazione ex articolo 416 bis c.p Anche la ritenuta necessità di nascondersi alle forze dell'ordine non risulta determinante. Le poche minacce dalle intercettazioni non sono legate ad eventi criminali delle associazioni, ma a questioni personali rilevanti solo ex articolo 612 c.p. . I momenti di coazione non devono essere occasionali, per la configurazione del rato associativo ex articolo 416 bis c.p Invero, gli argomenti di natura storica e di origine ambientale della nascita del OMISSIS sono solo argomentazioni sociologiche non incidenti nel caso concreto. Non appare dimostrato, infatti, che singole attività criminali fossero riconducibili al gruppo OMISSIS e che i proventi fossero destinati al gruppo. La commissione di delitti in materia di stupefacenti contestati al ricorrente, non risultano commessi avvalendosi della forza di intimidazione del gruppo. Le indagini non fanno emergere una struttura organizzata dotata di elevata capacità intimidatoria. Manca, inoltre, una verifica concreta sulla riferibilità al ricorrente dei metodi mafiosi. Manca la prova di una soggezione diffusa, certa e non collegata a singoli episodi. La vicenda relativa a R.L. si caratterizza in un atto intimidatorio del tutto isolato e personale. Il ricorrente non agisce mai per il gruppo e, dopo aver ricevuto un raggiro, si rivolge ad un terzo V. per la soluzione del problema. Appare, quindi, come nessuna forza intimidatrice abbia l'associazione se deve rivolgersi a terzi. Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia O. e L. riferiscono in termini alquanto generici di un'associazione, ma non specificano nessuna capacità intimidatoria generalizzata della stessa. La ricorrenza di proverbi e metafore non sta a significare la sussistenza di un'associazione mafiosa, in relazione alla nazionalità degli associati che non hanno una cultura delle mafie storiche italiane. 2. 4. Violazione di legge articolo 416 bis c.p. e vizio della motivazione sulla figura di capo del ricorrente. Nonostante le specifiche censure con il riesame l'ordinanza impugnata non motiva sul punto. Il ruolo di capo era desunto dalle dichiarazioni di O., che erano alquanto generiche e contradditorie, parlando solo di un tale E. e in maniera dubitativa. Anche L. non era sicuro della figura del capo del ricorrente. Relativamente all'atteggiamento del ricorrente si rileva che il dato comportamentale era riferibile alla circostanza di una truffa ai danni del ricorrente anche le intercettazioni non indicano con sicurezza una figura di capo nel ricorrente. Nello scontro del 2016 il ricorrente era coinvolto in modo del tutto occasionale e non quale capo dell'organizzazione. Inoltre, il ruolo di capo nell'associazione ex articolo 74 T.U. stup. non può automaticamente essere considerato come prova della qualifica di capo anche nell'associazione mafiosa. 2. 5. Violazione di legge articolo 273 c.p.p., articolo 73 e 74 T.U. stup. gravi indizi di colpevolezza per i capi 6 e 7 dell'imputazione. Il rifornirsi il ricorrente ed E. da un comune fornitore non significa che sussiste un'associazione ex articolo 74 T.U. stup. Le intercettazioni sul punto non sono chiare e comunque non evidenziano una sistematica e consolidata rete di approvvigionamento. Per il numero delle conversazioni intercettate l'ordinanza impugnata ritiene che sussista una stabile organizzazione. Non e', però, il numero dei contatti a rendere stabile un'organizzazione, ma la qualità e il contenuto dei contatti a dare corpo ad un'associazione criminale. Continue cessioni e contatti possono sussistere anche in capo a singoli spacciatori o a concorrenti ex articolo 110 c.p A. e R. non appaiono, dalle stese intercettazioni, stabili fornitori del ricorrente. Ai due il ricorrente si rivolgeva senza accordare nessuna preferenza, in via del tutto saltuaria e senza stabilirci una collaborazione stabile. Il dato numerico della frequenza dei contatti tra gli indagati non può far ritenere sussistente una stabile associazione ex articolo 74 T.U. stup., contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata senza un'adeguata motivazione. 2. 6. Violazione di legge articolo 74, comma 1 T.U. stup. mancanza di motivazione sulla individuazione del ricorrente quale promotore ed organizzatore dell'associazione . Il Tribunale non motiva sulla nascita dell'associazione e sul ruolo di promotore del ricorrente O. si limitava a ricevere stupefacente, non può nemmeno escludersi un suo uso personale, senza organizzare nessun traffico e senza emanare direttive a terzi. Deve, quindi, escludersi un suo ruolo apicale. 2. 7. Motivazione contraddittoria in relazione alla data di commissione del reato di cui al capo 5 dell'imputazione. Il reato risulta commesso il 10 ottobre 2019 in Caltanisetta, in concorso articolo 73 T.U. stup. con il coimputato V L'ordinanza impugnata si riferisce ad un'intercettazione tra il ricorrente e V. del mese di ottobre 2019 - 5091 progr. 414, allegata alla richiesta del P.M. . Dalla lettura dell'intercettazione peraltro di 16 giorni dopo il fatto contestato non emerge, affatto, che V. avesse fatto da mediatore per una partita di eroina, da consegnare al ricorrente. Nessun elemento può far ritenere che si parlasse di droga e tantomeno per l'episodio del 10 ottobre 2019. Potrebbe essere, comunque, riferibile la telefonata ad altre cessioni già ricomprese nella contestazione di cui al capo 7 dell'imputazione. Il Tribunale ignorando le intercettazioni dell'ottobre 2019 perveniva alla conclusione che la fornitura di droga sarebbe riferibile ad una data diversa, tra il OMISSIS . Tale dato, però, non coincide con l'ordinanza genetica, che mette in rilievo per l'episodio di cui al capo 5, proprio alcune intercettazioni dell'ottobre 2019. La contraddittorietà non permette all'indagato di comprendere quale condotta gli viene contestata e in quale data sarebbe stata commessa. 2. 8. Violazione di legge articolo 274 e 275 c.p.p. mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari. Nessun pericolo di inquinamento probatorio sussiste in quanto al ricorrente è stato sequestrato il telefono e altri strumenti di comunicazione. Nessuna specifica e puntuale indicazione degli altri soggetti ancora da identificare. Il pericolo di fuga veniva rilevato solo dalla nazionalità nigeriana del ricorrente, senza ulteriori specificazioni concrete. Il ricorrente ha avuto un figlio che si trova con la madre presso la casa circondariale di OMISSIS e, quindi, egli è radicato nel territorio italiano, per le necessità del minore. I precedenti dell'indagato sono aspecifici e limitati come i suoi contatti con terzi, egli non si è mai allontanato da Caltanisetta. Non sono state rinvenute armi o soldi in suo possesso. Le esigenze cautelari di reiterazione di eventuali reati potevano essere garantite con una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico , anche nella sussistenza di una presunzione di adeguatezza della massima misura custodiale. Doveva, inoltre, trovare applicazione l'articolo 275 c.p.p., comma 4, in quanto il ricorrente è padre di un minore di sei anni con la madre detenuta che non può fornire al ragazzo l'assistenza necessaria. La motivazione, sul punto, dell'ordinanza impugnata è stata solo apparente, limitandosi a sostenere l'inapplicabilità nel caso dell'articolo 275 c.p.p., comma 4. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sulla competenza l'ordinanza impugnata rileva, con accertamento in fatto non contestato e comunque insindacabile in sede di legittimità, come il luogo dove aveva avuto inizio la consumazione del reato coincideva con la Città di Catania dove il sodalizio criminale aveva palesato la sua attività con gli scontri del 2016 tra cult contrapposti. Infatti, In tema di competenza per territorio, per individuare il luogo di consumazione di un reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, deve farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio criminoso si sia per la prima volta manifestato all'esterno, ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, quali elementi sintomatici dell'origine della associazione nello spazio, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris Sez. 3, Sentenza numero 35521 del 06/07/2007 Cc. - dep. 25/09/2007 - Rv. 237397 - 01 . Quello che rileva è il luogo in cui la struttura inizia ad essere operativa, nel caso a Catania Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'articolo 8 c.p.p., comma 3, per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa Sez. 1, Sentenza numero 20908 del 28/04/2015 Cc. - dep. 20/05/2015 - Rv. 263612 - 01 . Il luogo che risulta determinante per la competenza per territorio è quello dove si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura associativa In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. Sez. 4, Sentenza numero 16666 del 31/03/2016 Cc. - dep. 21/04/2016 -Rv. 266744 - 01 . 4. 1. La competenza territoriale deve essere determinata in relazione all'imputazione e non alle successive vicende processuali, con criterio di valutazione ex ante, al momento della formulazione della contestazione In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione. Sez. 4, Sentenza numero 14699 del 12/12/2012 Ud. - dep. 28/03/2013 - Rv. 255498 - 01 . La ritenuta non configurabilità, in sede cautelare, delle aggravanti del reato di cui all'articolo 416 bis c.p., da parte del Tribunale del riesame, pertanto, non rileva per la determinazione della competenza territoriale, in quanto la contestazione resta sempre la stessa fino a modifica dell'imputazione che non risulta effettuata e il P.M. potrà provare la sussistenza delle aggravanti nel dibattimento. Il giudizio è solo strumentale alla misura cautelare. 5. Relativamente all'assenza di un'autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari si deve osservare come l'ordinanza impugnata rileva, correttamente, come il giudice per le indagini preliminari aveva autonomamente elaborato tutti gli aspetti della vicenda, anche con il rinvio agli atti di indagine. Inoltre, l'eccezione della difesa non aveva indicato espressamente l'incidenza sul risultato del provvedimento degli aspetti non considerati dal G.I.P. anche nel ricorso in cassazione non si specifica nessuna incidenza negativa dell'assenza di autonoma valutazione, ma si pone il problema solo da un punto di vista astratto In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate Sez. 1 -, Sentenza numero 46447 del 16/10/2019 Cc. - dep. 15/11/2019 - Rv. 277496 - 01 . Irrilevante comunque l'omessa valutazione delle prospettazioni del ricorrente padre di un minore e invalidità sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura cautelare In tema di ordinanza cautelare, la disposizione che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato - o indagato -, va interpretata nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. Pertanto, non è prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di colpevolezza. Fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato la mancata considerazione da parte del giudice cautelare di elementi concreti a suo favore, quali l'assoluta incensuratezza, la giovane età, la regolare presenza nel territorio e l'attività lavorativa svolta Sez. 6, Sentenza numero 4299 del 01/12/2005 Cc. - dep. 02/02/2006 - Rv. 233574 - 01 . 6. Sui gravi indizi di colpevolezza e sulla posizione di capo del ricorrente nell'organizzazione criminale ex articolo 416 bis c.p. l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità e con applicazione corretta della giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione. Il Tribunale evidenzia come dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emerge la sussistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso OMISSIS , OMISSIS . Ne ricostruisce la storia e i legami con le altre associazioni sul territorio. Nel OMISSIS documento costitutivo - con un'appendice specifica per gli affiliati italiani - intercettato dagli inquirenti il 23 marzo 2018, spedito dalla Nigeria a Roma si ritrovano i principi e le caratteristiche dell'associazione tra le quali quella della morte per l'associato che tradisca il cult, rivolgendosi alle autorità. Il cult si avvaleva certamente della forza intimidatrice dell'associazione in quanto chiunque era a conoscenza dell'appartenenza di un soggetto all'associazione sapeva della violenza che la stessa poteva mettere in atto per la risoluzione delle questioni. Il gruppo, infatti, non solo gode di cattiva fama, ma adopera mezzi quali minacce ai beni o all'integrità fisica nei casi estremi alla vita nei confronti di soggetti che vivendo spesso in condizioni di clandestinità non possono agevolmente rivolgersi alle autorità. Infatti, l'associazione di stampo mafioso può operare quale forza intimidatrice anche nei confronti di una comunità e un territorio circoscritti quali la comunità nigeriana dedita al traffico di stupefacenti Ai fini della qualificazione ai sensi dell'articolo 416-bis c.p. di una nuova ed autonoma formazione criminale è necessario accertare se il sodalizio a abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui b abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività c abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel territorio in cui l'associazione è attiva Sez. 6, Sentenza numero 18125 del 22/10/2019 Ud. - dep. 12/06/2020 - Rv. 279555 - 17 vedi anche Sez. 6, Sentenza numero 18125 del 22/10/2019 Ud. - dep. 12/06/2020 - Rv. 279555 - 1 . I collaboratori di giustizia dichiaravano concordemente che il ricorrente soprannominato OMISSIS era il capo dell'associazione del resto egli era soprannominato nelle conversazioni come signore, OMISSIS . Gli appartenenti all'associazione, quindi, non avevano bisogno di imporre la loro supremazia poiché i connazionali nigeriani erano ben consapevoli che una loro eventuale opposizione sarebbe stata fronteggiata severamente, da un'organizzazione senza scrupoli con attentati ai beni e all'integrità personale e alla stessa vita. Il ricorso su questi aspetti, articolato in fatto, non si confronta con le motivazioni dell'ordinanza, ma reitera le stesse argomentazioni del riesame senza profili di legittimità. 7. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, per i reati di cui all'articolo 73 e 74 T.U. stup., l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex articolo 74 T.U. stup. il ruolo di promotore ed organizzatore era riservato al ricorrente, il quale organizzava le forniture di stupefacente attraverso contatti continui con i suoi collaboratori chiaro il riferimento ai suoi ragazzi - tra gli altri B. e A.I. - e con i sodali/fornitori - A.E., R.L. in particolare - collocati in varie località del territorio italiano . L'ordinanza analizza in maniera esaustiva i numerosi contatti telefonici intercettazioni che avevano portato alla ricostruzione delle numerose cessioni di stupefacente. Per ogni episodio l'ordinanza richiama e analizza i movimenti delle persone e le intercettazioni di riferimento, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità. Del resto, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità Sez. U, numero 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501 . Il ricorrente, in modo alquanto generico, contesta l'interpretazione delle intercettazioni effettuata dai giudici, ma non denuncia un travisamento, limitandosi a contestare pezzi insignificanti delle intercettazioni senza neanche allegare per la comprensione della relativa questione le intere trascrizioni delle intercettazioni. Infatti, In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile Sez. 3, numero 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 27255801 . 8. Del resto, poiché il ricorrente contesta solo ed esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza dei reati associativi la custodia cautelare sarebbe comunque prevista per i reati di cui all'articolo 73 T.U. stup., non contestati sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, in maniera specifica. 8. 1. Per il capo 5 dell'imputazione articolo 73 T.U. stup. il ricorrente ritiene contraddittoria la motivazione dell'ordinanza impugnata anche in relazione a quanto sostenuto nell'ordinanza genetica in quanto la data del commesso reato non sarebbe quella del OMISSIS , ma quella del OMISSIS . Tale questione risulta irrilevante in quanto la data non è elemento essenziale del fatto, comunque evidenziato nelle sue componenti oggettive e soggettive con il richiamo a specifiche intercettazioni. Infatti, In tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'articolo 292 c.p.p., comma 2, lett. b , ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio Sez. 6, numero 50953 del 19/09/2014 - dep. 04/12/2014, Patera, Rv. 26137201 vedi anche Sez. U, numero 16 del 14/07/1999 - dep. 03/09/1999, Ruga e altri, Rv. 21400401 . 9. In tema di misure cautelari personali, inoltre, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura dei giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie tra le altre, Sez. 4, numero 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104 Sez. 6, numero 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565 Sez. U, numero 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828 Sez. 2, numero 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001 Sez. 4, numero 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012 , senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini tra le altre, Sez. U, numero 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 Sez. 1, numero 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027 Sez. 1, numero 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331 . Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare in concreto la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione Sez. 1, numero 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019 . Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro Sez. 2, numero 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903 vedi anche Sez. 6, numero 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685 . 9.1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente insussistenza di un'associazione ex articolo 416 bis c.p. e del suo ruolo di capo, organizzatore e promotore , peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica solo in fatto , senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 10. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto. Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva sul punto, rilevando senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come sussiste l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 c.p.p., comma 1, lett. C, ovvero il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati. Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali si procede, alcuni dei quali nell'anno OMISSIS , poco prima del fermo, commessi peraltro nella qualità di capo di un'organizzazione con articolazione territoriale diffusa. Il Tribunale poi analizza in sintesi anche la non idoneità di altre misure ed in particolare gli arresti domiciliari e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva come le esigenze cautelari non potrebbero garantirsi con misure meno afflittive, soprattutto se rimesse, almeno in parte, allo spontaneo adempimento dell'indagato, non consentirebbero un adeguato controllo e finirebbero con il frustare le esigenze sottese all'applicazione della misura. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione alle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato dalla modalità del fatto emergeva con chiarezza l'inclinazione a delinquere del ricorrente e la sua familiarità con i reati in materia di stupefacenti, oltre che con riguardo ai più gravi reati di cui all'articolo 74 T.U. stup. e articolo 416 bis c.p Infatti, Il nuovo testo dell'articolo 274 c.p.p., comma 1, lett. b e c , risultante dalle modifiche apportate dalla L. numero 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati Sez. 5, numero 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201 vedi anche Sez. 1, numero 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801 . Inoltre, il Tribunale valuta, con adeguata motivazione, anche la sussistenza del sodalizio associativo al momento della esecuzione della misura cautelare e la caratteristica dell'associazione ex articolo 74 T.U. stup., e ex articolo 416 bis c.p., come idonee, in concreto, a poter ritenere l'attualità delle esigenze cautelari. La presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere articolo 275 c.p.p., comma 3 per il Tribunale del riesame non viene meno per l'assenza di elementi contrari. Anche la questione del figlio minore e della madre detenuta viene affrontata dal Tribunale del riesame, con la considerazione della irrilevanza delle prospettazioni suddette, sulla custodia cautelare per gravi reati. Infatti, la previsione dell'articolo 275 c.p.p., comma 4, deve ritenersi norma eccezionale non estensibile ad ipotesi non contemplate, come richiede il ricorrente nel ricorso in cassazione Quello che si chiedeva . era di valutare se la permanenza presso una struttura carceraria unitamente alla madre di un minore di anni sei, fosse condizione fattuale applicabile alla assoluta impossibilità di assistenza verso il figlio da parte della madre . In tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'articolo 275 c.p.p., comma 4, costituendo norma eccezionale, non è applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate. In applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da parte dell'indagato sul presupposto della imminente gravidanza della moglie, impossibilitata pertanto ad assistere gli altri figli minori Sez. 4, Sentenza numero 42516 del 16/07/2009 Cc. - dep. 05/11/2009 - Rv. 245779 - 01 . Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di diritto In tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, previsto dall'articolo 275 c.p.p., comma 4, costituendo norma eccezionale, non è applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate. In applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da parte dell'indagato sul presupposto della detenzione anche della moglie con il figlio minore di anni sei. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.