Episodio ricostruito grazie al racconto della ragazzina, sentitasi male dopo avere fatto due tiri. I giudici di merito hanno sanzionato il ragazzo con otto mesi di reclusione e 2mila euro di multa. Per i Giudici della Cassazione, invece, va esclusa la punibilità, vista la scarsa gravità del comportamento tenuto dal ragazzo e vista la modestia del pericolo corso dalla ragazzina.
Riprovazione morale, sì, ma nessuna condanna penale per il ragazzo che prepara una canna e la cede a una sua amica minorenne che fa due tiri e si sente male. Cancellata la sanzione decisa in Appello, ossia otto mesi di reclusione e 2mila euro di multa. Per i giudici di terzo grado, difatti, di condotta non grave . Scenario della vicenda è la provincia torinese. In una serata d'agosto del 2013, un ragazzo – poco più di 20 anni di età – offre a una amica minorenne «una sigaretta contenente tetraidrocannabinolo derivato dalla canapa». La ragazzina si sente male dopo aver fatto due tiri dello spinello. Necessario l'intervento medico, e inevitabile lo strascico giudiziario, col ragazzo che finisce sotto processo. Il quadro probatorio, centrato sulle dichiarazioni della ragazzina e sull'esito del ‘drug test' a cui è sottoposta, è ritenuto inequivocabile dai giudici di merito. Così il ragazzo viene condannato , sia in Tribunale che in Appello, a «otto mesi di reclusione» e «2mila euro di multa». Per i Giudici della Cassazione, però, va ridimensionato l'episodio preso in esame. Ciò significa che la condanna va cancellata e il reato «deve essere dichiarato non punibile, ai sensi dell' articolo 131-bis codice penale , per particolare tenuità del fatto». Nessun dubbio, sia chiaro, sui fatti. Affidabile la testimonianza della ragazzina, la quale «ha descritto l'insorgere del malessere» che la colpì in quella serata d'agosto del 2013 «subito dopo avere fumato la canna datale dal ragazzo». Però, secondo i magistrati di terzo grado, proprio i dettagli della vicenda consentono di applicare «la causa di non punibilità». Per i Giudici della Cassazione, difatti, la condotta tenuta dal ragazzo «è di modestissima rilevanza » poiché «è consistita nell'offrire ad un'amica – ancorché minorenne – una sigaretta contenente marijuana, da lui fabbricata in quell'istante per sé stesso, tanto che non solo venne offerta alla giovane fu fumata in parte proprio dal ragazzo» prima di « essere gettata dal finestrino». Tali circostanze risultano proprio dal racconto della ragazza, sottolineano i magistrati, e consentono di affermare che «il comportamento – pur non lodevole – tenuto dal ragazzo» è caratterizzato da una «minima offensività». Ciò alla luce non solo delle «modalità dell'azione, assolutamente occasionale ed estemporanea e sviluppatasi nell'ambito di un incontro fortuito fra i due ragazzi», ma anche della «assoluta modestia del pericolo e del danno derivato da due tiri di una sigaretta contenente marijuana».
Presidente Ciampi - Relatore Nardin Motivi della decisione 1. Con sentenza del 31 ottobre 2019 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del G.U.P. Tribunale di Verbania con la quale R.L. è stato ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 5 ed articolo 80, comma 1, lett. a , per avere offerto alla minorenne M.G. una sigaretta contenente tetraidrocannabinolo derivato dalla canapa, e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro duemila di multa, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione R.L. , a mezzo del suo difensore, formulando quattro motivi di impugnazione. 3. Con la prima doglianza fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta al primo motivo di gravame, con il quale ci si doleva dell'inattendibilità del drug test effettuato la notte del omissis su un campione di urine di M.G. . Sottolinea che con la censura erano stati messi a disposizione del giudice di appello contributi della dottrina medica dai quali risulta che le tracce cannabinoidi sono rinvenibili nelle urine da due ore a trentasei giorni dopo l'assunzione e che altre sostanze od errori tecnici di procedura possono indurre risultati falsati del test. Osserva che il referto non indica la concentrazione di cannabis, ma solo la sua presenza e che, comunque, l'organismo inizia ad espellere la sostanza solo dopo almeno due ore dall'assunzione. Rileva che la proprio tempistica fra l'asserita assunzione, per somministrazione alla minore di una sigaretta da parte di Re. , ed il momento nel quale è stato effettuato il drug test, rivela che la sostanza non fu inalata quando M.G. si trovava con Re. , posto che i giovani si incontrarono alle 21,30 e che il campione di urine è stato analizzato alle ore 23,20, ma è stato necessariamente raccolto almeno dieci minuti prima. Sicché manca lo spazio temporale minimo per affermare che la ragazza assunse lo stupefacente in compagnia dell'imputato. 4. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione sotto il profilo dell'omissione. Sostiene che la Corte territoriale abbia eluso il motivo di appello con il quale si rimarcava che il trinciatabacco rinvenuto nell'abitazione di R. , sul quale sono state rinvenute tracce di cannabis con THC pari a 0.02, ma non di tabacco, non corrisponde al barattolino di tabacco che M.G. ha visto la sera in mano all'imputato. Ed invero, posto che R. non può avere pulito il contenitore trovato nella sua abitazione, altrimenti nessuna traccia di sostanza stupefacente sarebbe stata trovata, allora il contenitore sequestrato non può essere quello di cui parla la teste M. , avendo questa visto una scatolina con del tabacco. Inoltre, essendo da escludere che il medesimo abbia confezionato una sigaretta con sola canapa, deve ritenersi che la medesima fosse composta solo da tabacco, perché altrimenti M.G. avrebbe dovuto vedere due diverse confezioni, una contenente tabacco, della quale ha riferito, e l'altra contenente la sostanza stupefacente. 5. Con il terzo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Sottolinea che l'accusa rivolta a R.L. si basa solo sulle dichiarazioni di M.G. , la quale ha riferito il suo malessere all'assunzione di stupefacenti, semplicemente deducendo che la sigaretta offertale dall'imputato ne contenesse, mentre non solo la sigaretta non è stata sequestrata e la ragazza ha dichiarato che la scatola nelle mani di R. contenesse tabacco, ma il drug test non può assumere valore probatorio, essendo le urine della giovane state raccolte dopo meno di due ore dalla pretesa inalazione. Invero, la mancanza dell'accertamento in relazione al momento in cui la giovane assunse la sostanza, rilevata dal test in ospedale, stante l'incompatibilità temporale con l'inalazione tramite la sigaretta offerta dall'imputato, impedisce di far risalire alla responsabilità di quest'ultimo il consumo da parte di M.G. , il cui malore fu verosimilmente dovuto ad un'indisposizione momentanea della giovane, come più volte sottolineato dalla difesa. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, per non avere la Corte territoriale offerto alcuna risposta al motivo di gravame con il quale si chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata. Rileva che la condotta contestata non era, anche nella prospettazione accusatoria, rivolta a fa ottenere a R. alcuna utilità e che l'offerta dello stupefacente a minorenne è stata posta dai giudici del merito a fondamento dello scostamento della pena dal minimo edittale, sicché nessuna ragione può ritenersi sottesa al diniego della prevalenza della diminuente di cui all' articolo 62 bis c.p. . Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 7. Con requisitoria scritta, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. 8. Con memoria in data 31 marzo 2021 il ricorrente ribadisce i motivi e le conclusioni formulate con l'atto di ricorso. Considerato in diritto 1. Il reato deve essere dichiarato non punibile ai sensi dell' articolo 131 bis c.p. . 2. Vanno, tuttavia, preliminarmente esaminati i primi tre motivi inerenti la responsabilità, strettamente connessi tra loro. 3. Ora, è pur vero che la Corte non affronta, confutandola, la tesi dell'imputato secondo cui il risultato del drug test non può essere riferito all'assunzione dello stupefacente nell'arco temporale nel quale la minore è rimasta in compagnia di R.L. , nè prende in considerazione la letteratura medica allegata dal medesimo a sostegno della propria difesa, ma è altresì vero che la motivazione esamina in modo complessivo e coerente il quadro probatorio, anche facendo riferimento alla pluralità di versioni fornite dall'imputato sulla proprietà del barattolino, rinvenuto presso la sua abitazione e sottoposto a sequestro. 4. La pretesa di ricostruire in modo diverso la composizione della sigaretta offerta alla giovane, facendo riferimento al riconoscimento da parte della medesima del contenuto della scatolina che R. aveva con sé la sera dell'incontro con M.G. , come “tabacco” è stata sottoposta al giudice di appello che ha efficacemente risposto, richiamando la testimonianza della ragazza, la quale ha descritto l'insorgere del malessere, subito dopo avere fumato la sigaretta portale dall'imputato. 5. In ogni caso, le contestazioni qui denunciate non possiedono quella caratteristica della percettibilità ictu ocuti, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto, che va limitato a rilievi di macroscopica evidenza, non rientrando fra i vizi emendabili la mancata risposta a testi difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto , ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio. Cass. penumero , Sez. 4, numero 14624 del 20 marzo 2006 , Riv. 233621 Sez. 2, numero 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789 Sez. 4, sentenza numero 27429 del 4 luglio 2006, Riv. 234559 Sez. 4, sentenza numero 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099 . 6. I motivi debbono, dunque, ritenersi infondati. 7. Nondimeno, deve ritenersi che il fatto presenti le caratteristiche che legittimano l'applicazione dell' articolo 131-bis c.p. e che siffatta declaratoria di non sia impedita dalla mancata proposizione di specifico motivo di impugnazione, potendo essere rilevata d'ufficio, in forza del disposto dell' articolo 129 c.p.p. . 8. Seppure, infatti, secondo alcune pronunce di questa Corte osti all'applicabilità dell' articolo 131-bis c.p. , in sede di legittimità, il disposto di cui all' articolo 609 c.p.p. , comma 3, laddove la sentenza di secondo grado sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della disposizione cfr. Sez. 6, numero 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678 e Sez. 7, numero 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281 , essendo la valutazione dei presupposti di applicabilità connotata da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito e come tale propria di quel giudizio, nondimeno, secondo altre pronunce La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall' articolo 131-bis c.p. , nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine. Sez. 6, Sentenza numero 7606 del 16/12/2016, Rv. 269164 Sez. 3, Sentenza numero 6870 del 28/04/2016, Rv. 269160 . 9. Siffatto ultimo orientamento, rispondendo alla ragioni sottese alla diversa e contraria impostazione, chiarisce che l'applicazione dell'istituto di cui all' articolo 131-bis c.p. , pone una questione di qualificazione giuridica del fatto, e non può ritenersi inibito alla Corte di cassazione di dare una diversa qualificazione giuridica al medesimo, quando le sue componenti sono assunte nei termini accertati in sede di merito , precisando ulteriormente che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, non è precluso al giudice di legittimità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio quando non è richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimità cfr. Sez. 6, Sentenza numero 7606 del 16/12/2016, dep. 17/02/2017, Rv. 269164, che richiama testualmente, Sez. U., numero 13681 del 2 5/02/2016, Tushaj, Rv. 266594, in motivazione, nonché Sez. U., numero 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motivazione . Ed anzi, proprio dagli enunciati del Supremo Consesso, secondo la tesi in esame sarebbe possibile ricavare la coerenza dell'applicabilità d'ufficio con il sistema processuale, essendo stato affermato che, quando non sia in questione l'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole ai sensi dell' articolo 609 c.p.p. , comma 2, la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della causa di non punibilità così Sez. U., numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione . 10. Aderendo al percorso ermeneutico appena richiamato, in quanto maggiormente coerente con l'elaborazione delle Sezioni unite, deve concludersi che, ove il ricorso sia ammissibile, la sussistenza di una causa di non punibilità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell' articolo 129 c.p.p. , anche in sede di legittimità, ancorché la questione non sia stata sottoposta al giudice di appello, ma ciò solo allorquando, ai fini della valutazione dei presupposti applicativi dell' articolo 131-bis c.p. , non siano necessari accertamenti, essendo i medesimi presupposti ricavabili dal mero esame della decisione. Diversamente, come già correttamente osservato, ciò coincide, eventualmente, con un vizio di motivazione, che può essere rilevato solo se oggetto di tempestiva ed ammissibile doglianza Sez. 6, Sentenza numero 7606 del 16/12/2016, dep. 17/02/2017 11. Fatte queste premesse, deve ritenersi che ricorrano le condizioni di applicazione della causa di non punibilità in esame. 12. La condotta ascritta, infatti, è di modestissima rilevanza. Essa è consistita nell'offrire ad un'amica - ancorché minorenne - una sigaretta contenente marijuana, fabbricata in quell'istante, dall'imputato appena ventenne, per sé stesso, tanto che non solo venne offerta alla giovane già accesa, ma dopo due “tiri” da parte della medesima, fu fumata - e solo in parte - proprio da R. , per poi essere gettata dal finestrino. Le suddette circostanze risultano proprio dal racconto della ragazza, come riportato dalla sentenza impugnata. 13. Il comportamento tenuto dall'imputato - pur non commendevole - va inquadrato, sotto il profilo dell'offensività già ritenuta minima dalla sentenza impugnata nell'ipotesi della particolare tenuità di cui all' articolo 131 -bis c.p. , non solo per le modalità dell'azione, assolutamente occasionale ed estemporanea e sviluppatasi nell'ambito di un incontro fortuito fra i due ragazzi, ma per l'assoluta modestia del pericolo e del danno derivato da “due tiri” di una sigaretta contenente marijuana. 14. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2.