L’uomo è stato addestrato militarmente in Libia, ha aderito ufficialmente all’Isis e poi, proprio grazie alla organizzazione terroristica, è riuscito a raggiungere l’Italia, dove ha vissuto e operato clandestinamente. Evidente, secondo i Giudici, l’attualità del suo legame con l’Isis e del fatto che egli è in attesa di essere reclutato per qualche progetto terroristico.
Condannato lo straniero extracomunitario che ha aderito all'Isis – con tanto di addestramento militare in Libia – prima di approdare e rimanere da clandestino in Italia Cass. penumero , sez. VI, 20 aprile 2021, numero 27396 . Prima il Gip del Tribunale e poi i giudici d'Appello ritengono doverosa la condanna dello straniero – un uomo originario del Gambia – per l' appartenenza all'Isis , con pena fissata in «cinque anni di reclusione». Fondamentali, per i Giudici di merito, le dichiarazioni dell'uomo che con lo straniero sotto processo «ha aveva condiviso l'esperienza dell'indottrinamento alla Jihad e della progressiva radicalizzazione ad opera di un sostenitore dello stato islamico». In particolare, l'uomo ha riferito che «entrambi hanno conosciuto una persona che li ha condotti ad aderire allo stato islamico e li ha addestrati all'ideologia dell'Islam e alla violenza» e che sempre assieme «hanno successivamente fruito di un addestramento militare in Libia», conclusosi poi con «il giuramento di fedeltà all'Isis» e con la scelta del «ruolo di soldato». Entrambi però, ha raccontato ancora l'uomo, «non hanno retto alla ferrea disciplina del campo di addestramento» e sono stati «inseriti in un campo di smistamento, gestito da soggetti dediti all' immigrazione clandestina » e così «sono quindi giunti in Italia». Questo racconto è stato confermato, nella sostanza, dallo straniero sotto processo quest'ultimo ha difatti ammesso «l'addestramento militare in Libia, la conoscenza con un sostenitore dell'stato islamico e il giuramento di fedeltà all'Isis», ma ha sostenuto di non essere consapevole del reale « valore dell'adesione all'Isis ». Nel contesto della Cassazione, però, lo straniero sostiene di « non aver conservato in Italia la qualità di partecipe dell'Isis assunta in Libia in virtù dell'attività di addestramento lì svolta» e aggiunge che «la telefonata con la moglie – dall'Italia al Gambia – in cui si è qualificato ‘soldato di Dio' non è sufficiente per ritenere anche in Italia la permanenza del vincolo associativo» frutto dell'adesione all'Isis. Soprattutto perché, aggiunge, «il partecipe ad una associazione è colui che, con vincolo tendenzialmente stabile , mantiene rapporti con coloro che fanno parte della ‘cellula madre'» – cosa che lo straniero sostiene di non aver fatto – e quindi «la condotta associativa è punibile in Italia fin tanto che il partecipe non abbia scisso i contatti con la ‘ cellula madre' collocata all'estero». Per i Giudici di terzo grado, però, queste obiezioni non sono convincenti, poiché «chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione». Ciò significa che « è sufficiente anche solo la verificazione in Italia di un frammento di condotta , anche se non caratterizzato dai requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo». E in questa ottica il «frammento di condotta» è stato puntualmente «ravvisato nella permanenza clandestina dello straniero in Italia , comportamento, questo, ritenuto non solo antigiuridico e penalmente rilevante ma anche condotta funzionale e strumentale al raggiungimento degli scopi perseguiti, muovendosi lo straniero all'interno dell'Unione Europea in stretto contatto con appartenenti a organizzazioni criminali dedite al traffico dei migranti», precisano i magistrati. Da non trascurare, poi, «la realizzazione di condotte di supporto e proselitismo », con chiaro riferimento riferendosi alla «telefonata intercorsa con la moglie nel corso della quale l'uomo ribadiva più volte di essere un ‘soldato di Dio'» e al «filmato che lo ritrae mentre mimava di avere un fucile in mano e di sparare». Tirando le somme, «l'essere diventato, con formale giuramento, un soldato dell'Isis l'essere, subito dopo, entrato clandestinamente in Italia con viaggio pagato dall'organizzazione, in compagnia di un connazionale con il quale aveva seguito tutto il programma di addestramento e che era immediatamente stato contattato da una ‘cellula' per partecipare ad un progetto terroristico l'avere ribadito, nella telefonata sopra indicata, di essere un ‘soldato di Dio'» rappresentano tutti «elementi indicativi dell' attualità del legame dello straniero con l'Isis e del fatto che egli, come il suo compagno, era in attesa di essere reclutato per qualche progetto».
Presidente Bricchetti – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 27 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che condannava S.O. alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui all'articolo 270 bis c.p Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni di T.A. che con l'imputato aveva condiviso l'esperienza dell'indottrinamento alla Jihad e della progressiva radicalizzazione ad opera di B.J., sostenitore dello stato islamico. T. riferiva che lui e il ricorrente avevano conosciuto S.O. il quale li aveva condotti ad aderire allo stato islamico e li aveva addestrati all'ideologia dell'islam e alla violenza. Successivamente lui e S. avevano fruito di un addestramento militare in […] alla fine del quale avevano prestato giuramento di fedeltà all'Isis e, infine, avevano scelto il ruolo di soldato. Non avendo retto alla ferrea disciplina del campo di addestramento erano stati inseriti in un campo di smistamento gestito da soggetti dediti all'immigrazione clandestina ed erano, quindi, giunti in Italia, ove T. era stato inserito in una cellula capeggiata da un […]. Anche S., pur mostrandosi reticente sulle vere ragioni del viaggio, rendeva dichiarazioni nelle quali confermava il nucleo centrale delle dichiarazioni di T. e, quindi, l'addestramento militare in […], la conoscenza con S.O. e il giuramento di fedeltà all'Isis. Il ricorrente negava, invece, la consapevolezza del valore dell'adesione all'Isis. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione S., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge con riferimento agli articolo 270 bis e 270 quinquies c.p Le sentenze di merito errano nel ritenere che S. abbia conservato la qualità di partecipe in Italia per averla assunta in […] in virtù dell'attività di addestramento ivi svolta. La telefonata con la moglie dall'Italia al Gambia, nel corso della quale S. si qualificava soldato di Dio non è sufficiente per ritenere la permanenza del vincolo associativo in Italia. Nè tale telefonata può qualificarsi quale frammento di reato, così da potere richiamare l' articolo 6 c.p. , comma 2, ai fini della giurisdizione. Il partecipe ad una associazione è colui che, con vincolo tendenzialmente stabile, mantiene rapporti con coloro che fanno parte della cellula madre. 2.2. Violazione di legge con riferimento all' articolo 6 c.p. , comma 2. Il solo fatto che il ricorrente si trovasse sul territorio italiano non è sufficiente per radicare la giurisdizione. È, invece, necessaria la protrazione della condotta associativa in Italia realizzata attraverso specifiche attività poste in essere sul territorio italiano configurabili come frammenti significativi della condotta tipica in Italia. 2.3 Violazione di legge con riferimento all'articolo 270 bis c.p La natura di reato permanente configurabile nella fattispecie di cui all'articolo 270 bis c.p., determina che la condotta associativa sia punibile in Italia fin tanto che il partecipe non abbia scisso i contatti con la cellula madre collocata all'estero. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi formulati dal ricorrente attengono al tema della giurisdizione italiana in ordine al delitto di cui all'articolo 270 bis c.p., contestato a S. e al tema della sua attuale partecipazione all'associazione dopo essere giunto in Italia. 2.1. Mette conto osservare che la giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata nell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, ritenendo sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, anche se privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, purché apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero Sez. 4, numero 6376 del 20/01/2017, P.G. in proc. Cabrerizo Morillas, Rv. 269062 Sez. 3, numero 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686 Sez. 5, numero 570 del 08/11/2016 - dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599 Sez. 1, numero 41093 del 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703 Sez. 4, numero 44837 del 11/10/2012, Pnnt in proc. Krasniqi, Rv. 254968 . In particolare, la pronuncia della Sez. 6, numero 40287 del 28/10/2008, Erikci, Rv. 241519, in applicazione del richiamato principio, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operatività erano radicate all'estero. Lo stesso principio è stato espresso in numerosi arresti giurisprudenziali, relativi al tema collegato del mandato di arresto Europeo. Si è, in particolare, sostenuto che il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dalla L. 22 aprile 2005, numero 69, articolo 18 bis , comma 1, lett. b , come modificata dalla L. 4 ottobre 2019, numero 117, articolo 6, comma 5, lett. b , sussiste quando anche solo un frammento della condotta, inteso in senso naturalistico e non connotato dai requisiti di idoneità ed inequivocità previsti per la punibilità del tentativo, si sia verificato in territorio italiano, purché sia possibile collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa in territorio estero Sez. 6, numero 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197 . 2.2. La Corte territoriale ha dato corretta applicazione di tale principio ritenendo applicabile, nel caso di specie, l' articolo 6 c.p. , secondo il quale chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Il Collegio di appello ha, poi, precisato che è sufficiente anche solo la verificazione in Italia di un frammento di condotta, anche se non caratterizzato dai requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, e ha puntualmente ravvisato tale elemento nella permanenza clandestina di S. in Italia. Il suindicato comportamento è stato ritenuto non solo antigiuridico e penalmente rilevante ma anche condotta funzionale e strumentale al raggiungimento degli scopi perseguiti, muovendosi S. all'interno dell'Unione Europea in stretto contatto con appartenenti a organizzazioni criminali dedite al traffico dei migranti e con altro soggetto. 2.3. La Corte territoriale ha, poi, correttamente aggiunto che la fattispecie delittuosa era integrata anche dalla realizzazione di condotte di supporto e proselitismo, riferendosi alla telefonata intercorsa con la moglie nel corso della quale ribadiva più volte di essere un soldato di Dio e al filmato che lo ritrae mentre mimava di avere un fucile in mano e di sparare, tenuto conto della natura di pericolo del reato. Infine, dalla natura di reato permanente del delitto di cui all'articolo 270 bis, che prosegue la sua consumazione sino a che il soggetto affiliato rimane legato all'associazione a cui ha aderito, i Giudici di appello hanno desunto, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, che le attività anche antigiuridiche poste in essere dall'affiliato nel territorio italiano per i fini criminali dell'associazione costituivano frammento apprezzabile della condotta rilevante ex articolo 6 c.p. . 2.4. In conclusione, l'essere diventato, con formale giuramento, un soldato dell'Isis, l'essere, subito dopo, entrato clandestinamente in Italia con viaggio pagato dall'organizzazione, in compagnia di un connazionale con il quale aveva seguito tutto il programma di addestramento e che era immediatamente stato contattato da una cellula per partecipare ad un progetto terroristico, l'avere ribadito, nella telefonata sopra indicata di essere un soldato di Dio , sono stati correttamente ritenuti nella sentenza impugnata elementi indicativi dell'attualità del legame dell'imputato con l'Isis e del fatto che è logico ritenere che, come il suo compagno, anche S. era in attesa di essere reclutato per qualche progetto. La condotta tenuta in Italia può, quindi, essere ritenuta un frammento della condotta di cui all'articolo 270 bis c.p 3. Al rigetto del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p. , la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali