Patologie, invalidità e sedia a rotelle: niente domiciliari per il detenuto

Respinta definitivamente la richiesta mirata all’ottenimento della detenzione domiciliare. Non sufficiente il richiamo fatto dall’uomo alla propria precaria condizione di salute.

Diabete e cardiopatia, invalidità e obbligo di fare ricorso a una sedia a rotelle. La precaria condizione fisica non è però sufficiente per consentire all'uomo costretto in carcere di ottenere la detenzione domiciliare Cass. penumero , sez. I, 8 aprile 2021, numero 26272 . A essere impugnato in Cassazione è il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta presentata dal detenuto e mirata ad «ottenere il beneficio penitenziario del differimento facoltativo della pena , nella forma della detenzione domiciliare ». Questa decisione è fortemente contestata dal difensore dell'uomo. In particolare, il legale pone in evidenza «la gravità dello stato di salute » del suo cliente, «affetto da gravi patologie, costretto su una sedia a rotelle e bisognevole di costante aiuto per tutte le mansioni di vita quotidiana, e riconosciuto prima invalido al 75 % e poi al 100 %» e «per tali condizioni cliniche, notevolmente esposto a rischio di contagio con il morbo pandemico». Per il legale è illegittima la negazione del «differimento della pena», poiché, spiega, «le condizioni cliniche» del suo cliente «ne rendono quantomeno inumana la detenzione e certamente incidono sulla sua capacità di partecipazione consapevole al percorso rieducativo». Prima di esaminare la vicenda, i Giudici della Cassazione ricordano che «la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell' articolo  147 c.p. e il differimento obbligatorio ai sensi dell' articolo  146 c.p. sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali , su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato , e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo ». Di conseguenza, «a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato , oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena , con un trattamento rispettoso del senso di umanità , tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale anche residuo rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili». Infine, «il giudice deve operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena , nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità , dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza». In questa vicenda, però, il Tribunale di sorveglianza, osservano i Giudici di terzo grado, ha deciso in modo corretto, ponendo in evidenza che « la situazione sanitaria del detenuto affetto da diabete mellito con complicanze e cardiopatia già trattata con angioplastica non appare , almeno allo stato, talmente grave da non poter essere idoneamente gestita , così come avvenuto sino ad oggi, in ambiente penitenziario », anche tenendo presente che «i parametri vitali non risultano allarmanti ». Peraltro, «dalle acquisizioni mediche in atti non emerge una patologia attuale tale da determinare una situazione di assoluta incompatibilità col regime detentivo ordinario , attese le concrete possibilità di ricorrere ai presidi sanitari interni nonché, alla occorrenza, a quelli esterni in relazione a particolari esigenze terapeutiche». Confermato, quindi, il carcere per il detenuto, nonostante il suo precario stato di salute.

Presidente Santalucia – Relatore Di Giuro  Rilevato in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato la richiesta di S.P.J.M. finalizzata a ottenere il beneficio penitenziario del differimento facoltativo della pena ai sensi dell' articolo 147 c.p. , comma 1, numero 2 , nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell' articolo 47 ter, comma 1 ter ord. penumero . 2. Avverso tale ordinanza S., a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli articolo 32 e 27 Cost. , è articolo 147 c.p. . Rileva il difensore che l'ordinanza impugnata merita censura laddove, a fronte di una conclamata gravità dello stato di salute del suo assistito, affetto da gravi patologie diabete, coxartrosi bilaterale e via dicendo , costretto su una sedia a rotelle e bisognevole di costante aiuto per tutte le mansioni di vita quotidiana, riconosciuto prima invalido al 75 % e poi al 100 %, e per tali condizioni cliniche notevolmente esposto a rischio di contagio con il morbo pandemico, non ha, riconosciuto il differimento. E ciò nonostante le condizioni cliniche di S. ne rendano quantomeno inumana la detenzione e certamente incidano sulla sua capacità di partecipazione consapevole al percorso rieducativo. 2.2 Col secondo motivo ci si duole della manifesta illogicità della motivazione. La difesa, invero, rileva che, diversamente da quanto descritto nell'ordinanza, nel caso in esame non è stato chiesto alcun provvedimento di urgenza al Magistrato di sorveglianza di Massa e l'istanza è stata depositata direttamente al Tribunale di sorveglianza di Genova. La difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Deve, preliminarmente, essere osservato che - la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell' articolo 147 c.p. , e il differimento obbligatorio ai sensi dell'articolo 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali articolo 3 Cost. , su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato articolo 27 Cost. e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo articolo 32 Cost. - quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale anche residuo rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili - il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza - di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento. Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che - ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell' articolo 147 c.p. , comma 1, numero 2, non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario Sez. 1, numero 27352 del 17/05/2019, Nobile Antonino, Rv. 276413 - il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito Sez. 1, numero 39798 del 16/05/2019, Dimarco Francesco, Rv. 276948 - la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto Sez. 1, numero 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478 in senso conforme Sez. 1, numero 53166 del 17/10/2018, Cinà Gaetano Vincenzo, Rv. 274879 - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata Sez. 1, numero 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894 . 3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha fatto buon governo di tali principi di diritto e non risulta essere incorso in alcun vizio motivazionale. 3.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Invero, l'ordinanza impugnata evidenzia che la situazione sanitaria del detenuto affetto da diabete mellito con complicanze e cardiopatia già trattata con angioplastica almeno allo stato, non appare talmente grave da non poter essere idoneamente gestita, così come avvenuto sino ad oggi, in ambiente penitenziario i parametri vitali non risultano allarmanti e che dalle acquisizioni mediche in atti non emerge una patologia attuale tale da determinare una situazione di assoluta incompatibilità col regime detentivo ordinario, attese le concrete possibilità di ricorrere ai presidi sanitari interni nonché, alla occorrenza, a quelli esterni in relazione a particolari esigenze terapeutiche ai sensi dell'articolo 11 o.p. . A fronte di tali argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici, le deduzioni contenute nel suddetto motivo risultano assolutamente generiche ed assertive e richiamano certificazioni sanitarie che attesterebbero precarie condizioni generiche in violazione del principio di autosufficienza allegate al ricorso. 3.2. Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto l'erroneo riferimento, oggetto di doglianza, ad una inesistente richiesta d'urgenza peraltro neppure documentato , è dovuto ad un refuso che comunque non inciderebbe sulla motivazione del provvedimento impugnato rendendola manifestamente illogica. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.