La CEDU ha riscontrato una violazione dell’art.8 da solo ed in combinato con l’art.14 Cedu divieto di discriminazione nell’interruzione coatta, ordinata dalle Corti russe, dei rapporti con i figli e dei diritti di visita di un padre solo perché aveva cambiato sesso. Non c’è alcuna ricerca scientifica che evidenzi conseguenze del transessualismo sui minori ed eventuali danni. Ergo, interrompere il legame tra un genitore ed il figlio ipso iure sin dall’inizio della transizione è una discriminazione di genere.
La vicenda. È quanto sancito dalla CEDU nel caso A.M ed altri comma Russia ricomma 47220/19 del 6 luglio 2021. I ricorrenti sono un padre transgender ed i suoi due figli che lamentano l’interruzione dei loro rapporti e del diritto di visita del padre dopo il suo cambio di sesso. I giudici hanno motivato questa restrizione col rischio per la salute psico-fisica dei figli dovuto all’impatto negativo di questo cambiamento, legittimato dalle conclusioni di una perizia, seppure gli esperti abbiano evidenziato l’ assenza di una ricerca scientifica che legittimasse questi timori e che gli effetti negativi semmai dovevano essere circoscritti alla decisione del padre di procedere alla riassegnazione dell’identità sessuale piuttosto che al suo stile di vita. Era perciò lecito revocare i diritti parentali ed interrompere il loro rapporto cessato del tutto dopo l’arbitrario trasferimento della madre affidataria dei minori . Vani i ricorsi interni. Si segnalano le opinioni di alcuni giudici della CEDU sul caso poiché evidenziano altre criticità e contraddizioni sottese alla fattispecie come l’assenza di un rappresentante legale dei minori per tutelarne gli interessi in giudizio e di misure alternative come la mediazione familiare, accordi amichevoli tra i genitori ed altri mezzi volti all’effettiva invocata tutela del bene supremo dei figli, anche loro vittime dell’interruzione del legame col padre. Un padre è sempre un padre vietato spezzare il legame con i figli. È palese come questa delicata problematica abbia ripercussioni anche con altri tipi di situazioni assimilabili a questa in esame adozioni, affidamento, convivenza more uxorio etc La Convezione Onu sui diritti del fanciullo, i dossier dei Comitati Onu sui diritti dell’infanzia e sui diritti così come la prassi costante della CEDU considerano il bene supremo del minore come l’ interesse fondamentale che deve prioritariamente orientare ogni decisione, soprattutto quelle relative ai casi di separazione coniugale e di divorzio e politica per tutelarne il benessere psico-fisico. Nella Risoluzione 2048/2015 sulla discriminazione contro le persone transgender in Europa l'Assemblea Parlamentare del COE stigmatizza ogni discriminazione contro i transgender , ivi «comprese le difficoltà di accesso al lavoro, all'alloggio e ai servizi sanitari, e le persone transgender sono spesso oggetto di incitamento all'odio, crimini d'odio, bullismo e violenza fisica e psicologica. Anche le persone transgender sono particolarmente a rischio di discriminazione multipla. Il fatto che la situazione delle persone transgender sia considerata una malattia dai manuali diagnostici internazionali è irrispettoso della loro dignità umana e un ulteriore ostacolo all'inclusione sociale». In materia di decisioni che riguardano i bambini questa risoluzione invita gli Stati a «garantire che l'interesse superiore del bambino sia una considerazione primaria in tutte le decisioni riguardanti i bambini». Ciò è in linea anche con la Raccomandazione 2010/5 del Comitato dei Ministri del COE. Come emerso dal caso Niccolò Santilli comma Italia nel quotidiano del 18/12/13 il legame tra un genitore ed un figlio è sacro ed inviolabile salvo che non ricorrano casi eccezionali pedofilia, violenze etc. che legittimano, come extrema ratio , limiti e/o la revoca dei diritti parentali Strand Lobben ed altri comma Norvegia [GC],Cinta comma Romania X. comma Lettonia [GC] nella rassegna del 13/9/19 e nei quotidiani del 18/2/20 e 28/11/13 . Non vi è letteratura scientifica che essere un genitore trans danneggi il minore. In primis nella sua Risoluzione 2039/2018 l’Assemblea parlamentare del COE afferma che gli Stati membri devono «proteggere i diritti dei genitori e dei bambini nelle famiglie arcobaleno, senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, e di conseguenza», id est l’ essere omosessuale ed/od aver intrapreso un percorso di riassegnazione di genere non deve giustificare alcuna lesione di detti diritti come nella fattispecie. Inoltre la CEDU rileva che l’assenza di una qualsiasi evenienza e ricerca scientifica sulla genitorialità transessuale e sui reali effetti che il cambiamento di sesso può avere sui figli comporta che sia irrilevante speculare su misure alternative e più appropriate per mantenere il legame padre-figlio e sulla possibile revisione delle stesse con un percorso socio-psicologico che accompagni genitore e minori sin dall’inizio dell’iter della transizione. In conclusione, le Corti russe non hanno attuato alcun equo bilanciamento tra gli interessi ed una corretta valutazione di tutte le circostanze applicando una restrizione che seppur avente una base legale non era necessaria in una società democratica . Inoltre la decisione di per sé, essendo fondata sull’identità sessuale del ricorrente è discriminatoria e veicola pregiudizi in netto contrasto con quanto stabilito dall’art.14 Cedu.
CEDU, 6 luglio 2021, caso A.M ed altri comma Russia ricomma 47220/19