È compito dell’assemblea controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco dei partecipanti, eventualmente compilato dall’amministratore.
La responsabilità professionale dell’amministratore di condominio. Un condominio conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l’ex amministratore condominiale chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale di questi per irregolare convocazione dell’assemblea, la cui delibera era stata impugnata da due condomini, e di conseguenza la sua condanna al risarcimento dei danni subiti al termine del giudizio di impugnazione. L’assemblea aveva così approvato una nuova delibera e il condominio era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei condomini impugnanti. L’ex amministratore condominiale, dal canto suo, chiede il rigetto della domanda attorea sostenendo che l’annullamento della delibera assembleare a seguito della sua impugnazione non presuppone necessariamente un errore dell’amministratore ed inoltre di aver provveduto alla convocazione dell’assemblea tramite consegna dell’avviso presso l’ufficio del marito di uno dei due condomini. Per il Tribunale, sebbene sia compito dell’amministratore provvedere alla convocazione dell’assemblea, va esclusa in questo caso la sua responsabilità professionale per irregolare convocazione. E dunque, l’amministratore non deve risarcire i danni subiti dal condominio a seguito dell’annullamento delle delibere assunte nonostante l’irregolare convocazione. È compito dell’assemblea, invece, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco dei partecipanti, elenco eventualmente compilato dall’amministratore. Per tali ragioni, il Tribunale rigetta la domanda del condominio.
Giudice Ramacciotti Motivazione in fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 21.01.2016, il Condominio --omissis-- conveniva in giudizio Inumero Ma., quale titolare della cessata impresa “Il tetto del Condominio --omissis-- ” esponendo che - con ricorso ex articolo 1137 c.c., i condomini Fr. Lo. e So. Ti., avevano convenuto in giudizio il Condominio attore, all'epoca amministrato dal dott. Ma. Inumero , per sentire dichiarare l'annullabilità della delibera assembleare assunta in data 25.01.2011 a causa dell'omessa convocazione, per tale adunanza, dei predetti condomini - con sentenza numero 1472/2015 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 25.08.2015, pur essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione, medio tempore, di una nuova delibera sostitutiva di quella assoggettata ad impugnazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un vizio inerente la irregolare comunicazione ai condomini ricorrenti della convocazione assembleare - in particolare con la sentenza anzidetta era stato accertato che la convocazione di parte attrice non era stata inviata all'indirizzo corretto e i condomini non ne avevano avuto conoscenza fino alla data del 21.02.2011, quando ne avevano avuto notizia da una e-mail, con conseguente annullabilità della delibera assembleare - per tali ragioni il Tribunale aveva condannato il condominio a rifondere ai sigg.ri Fr. Lo. e So. Ti. le spese di causa, liquidate in complessivi €.2.600,00, di cui € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge, per complessivi €. 3.981,87 -oltre a tale somma il condominio aveva dovuto onorare le competenze, ammontanti a complessivi € 2.298,32, accessori di legge già inclusi, in favore dell'avv. Francesca Grandi incaricata dal dott. Ma. Inumero , con l'assenso dell'assemblea condominiale, per l'attività di patrocinio espletata da detta procuratrice in favore del condominio “--omissis--” nell'ambito della controversia giudiziale descritta -in conclusione, a seguito della soccombenza il condominio si era visto costretto, a sopportare esborsi per l'importo complessivo pari ad €. 6.280,19 - l'amministratore convenuto era dunque responsabile ai sensi degli articolo 1710 c.c. e ss. per aver determinato - con il proprio comportamento negligente, consistito nella irregolare comunicazione ai condomini Fr. e So. della convocazione per l'assemblea condominiale – l'annullamento della delibera assembleare del 25.01.2011, con conseguente condanna alle spese del condominio in sede giudiziale. Chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 6280,19 a titolo di risarcimento del danno. Con comparsa depositata in data 5.04.2016 si costituiva il convenuto Inumero Ma., il quale chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Allianz s.p.s. ed eccepiva, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, atteso che a non sussisteva interesse ad agire, non risultando l'avvenuto pagamento dell'importo da parte del Condominio b l'annullamento di una delibera assembleare a seguito di ricorso non presuppone necessariamente un errore dell'amministratore condominiale, il quale aveva peraltro agito conformemente alle istruzioni ricevute, effettuando la convocazione tramite consegna presso l'ufficio dell'ing. So., marito della Fr Il convenuto chiedeva quindi l'integrale rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, l'accertamento dell'obbligo di manleva da parte di Allianz s.p.a Con decreto del 7.04.2016 il giudice istruttore autorizzava la predetta chiamata. Si costituiva Allianz s.p.a., deducendo l'inoperatività della polizza per i motivi meglio specificati in comparsa di costituzione e, nel merito, instando per il rigetto della domanda di parte attrice. All'esito del successivo deposito delle memorie di cui all'articolo 183, co. 6, c.p.c. e dopo avere ritenuto la causa di natura meramente documentale, all'udienza del 3.11.2020 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'articolo 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati. L'azione promossa dal condominio è diretta a far valere la responsabilità dell'Inumero rectius dell'impresa individuale “Il tetto del mondo amministrazioni condominiali”, ora cessata per l'irregolare convocazione ex articolo 66 disp. att. c.c. dei condomini Fr. e So. all'assemblea del 25.01.2011. Si tratta, perciò, di azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale rispetto all'obbligo dell'amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza imposta dall'articolo 1710 c.c. e dall'articolo 1176 c.c. Tale inadempimento avrebbe comportato l'annullabilità della delibera e la condanna del Condominio alle spese del giudizio instaurato dai due condomini per farla valere. Sicché è in relazione a tali circostanze, specificamente allegate, che deve valutarsi la sussistenza dell'inadempimento e del nesso causale con il danno lamentato v. in argomento Cass. 6618/2018 . A tal fine, deve considerarsi come, se è l'amministratore, di regola, a dover procedere alla convocazione dell'assemblea articolo 66 disp. att. c.c. , l'articolo 1136 c.c., comma 6, nella formulazione qui applicabile ratione temporis, prescrive che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini gli aventi diritto, dopo la riformulazione intervenuta con la L. numero 220 del 2012 sono stati invitati alla riunione sono stati regolarmente convocati , integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione arg. da Cass. Sez. 2, 22/02/1995, numero 1980 Cass. Sez. 2, 16/07/1981, numero 4648 . E' perciò compito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall'amministratore elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell'apposito registro , trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc. , la cui inosservanza importa l'annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge arg. da Cass. Sez. 2, 22/05/1999, numero 5014 Cass. Sez. 1, 30/10/1970, numero 2263 . Tale principio è stato di recente ripreso dalla Suprema Corte secondo cui “L'amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte dall'assemblea, essendo compito dell'assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione” Cass. civ. Sez. II, 18/11/2019, numero 29878 . Alla luce di tale orientamento deve essere esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell'Inumero ed il danno subito dal condominio attore. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la domanda attorea deve essere rigettata. Ne consegue che non vi è necessità di vagliare la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata, se non sotto il profilo della non palese arbitrarietà, nella specie non rilevabile, avendo il convenuto prodotto la polizza assicurativa. Il condominio attore, soccombente va condannato dunque al pagamento delle spese di lite, comprese quelle sostenute dai chiamati in garanzia ed invero queste ultime, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata, e non possono gravare sul chiamante, quando questi non sia a sua volta rimasto soccombente, salva in ogni caso la compensazione per giusti motivi Cass., numero 11743/2003 numero 6754/2001 numero 12689/1998 numero 3956/1994 . Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. numero 55 del 2014 come aggiornata dal D.M. numero 37 del 2018 , in base al valore scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00 , alla natura e alla complessità minima della controversia. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede - rigetta la domanda - condanna il Condominio Condominio --omissis-- alla rifusione in favore di Inumero Ma. delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese forfettarie 15% , CPA e IVA come per legge, nonché in Euro 247,98 per spese vive - condanna il Condominio Condominio --omissis-- alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese forfettarie 15% , CPA e IVA come per legge.