Il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere, ovvero quando tali elementi siano forniti della parte interessata in vista della decisione essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare l’assoluta impossibilità dell’adempimento nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio che, ove ritenuta provata, ne impedisce la revoca.
Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 25375/21, depositata il 2 luglio. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale concessa ad un imputato. Quest'ultimo ricorre, quindi, in Cassazione lamentandosi, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p., dell'ingiustificata disuguaglianza di trattamento tra la sua posizione e quella del coimputato che, essendo nella sua identica posizione processuale e avendo «identici oneri risarcitori a subordinare la sospensione condizionale», aveva beneficiato della conferma del beneficio. L'articolo 165 c.p. prevede che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso […] risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso» come testualmente si ricava dall'articolo 168, comma 1, c.p. «la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione in sede esecutiva, spettando al giudice dell'esecuzione accertare se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso può essere soddisfatto». Ne consegue che «il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere, ovvero quando tali elementi siano forniti della parte interessata in vista della decisione essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare – superando la valutazione prognostica eventualmente operata in sede di cognizione – l'assoluta impossibilità dell'adempimento nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio che, ove ritenuta provata, ne impedisce la revoca» Cass. numero 4626/2019, numero 26221/2015 e numero 33020/2014, numero 3187/2020, numero 50028/2017, numero 29996/2016, numero 43905/2013 e numero 2390/2000 . Inoltre, è stato sottolineato che «posta la natura dichiarativa del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'articolo 168, comma 1, c.p. che richiede al giudice un'attività ricognitiva, e non discrezionale o valutativa, del mancato assolvimento della condizione – che, nella ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, la inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio e non impedisce, in sede esecutiva, di valutare l'adempimento e l'esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della sua scadenza, ovvero l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto» Cass. numero 7551/1998, numero 9859/2016, numero 32706/2004, numero 1656/1998, numero 3450/1998 . Si può ricordare anche che «la subordinazione del beneficio ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, normativamente indicato nei suoi elementi in virtù del principio di tassatività, mira a dimostrare che il reo è meritevole della sospensione della pena, sicchè solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto previsto, entro il periodo stabilito, impediscono la revoca del beneficio […]» Cass. numero 32706/2004 . Nel caso di specie, tali principi non sono stati applicati correttamente. Ed è per questi motivi che il Collegio annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.
Presidente Di Tomassi – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 luglio 2020 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a R.G. con sentenza del 14 luglio 2015 del Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto e irrevocabile il 3 luglio 2019, e subordinato all’adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Il Giudice premetteva in fatto che - il R. , ritenuto responsabile dei reati di cui agli articolo 612-bis, 582 e 610 c.p. e condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, era stato anche condannato, in punto di statuizioni civili, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile M.T. , liquidato in via equitativa in Euro 7.000,00, nonché, in solido con S.A.R. , in favore della costituita parte civile G.A. , liquidato in via equitativa in Euro 19.936,00, e, con lo stesso S. , alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio delle due parti civili, liquidate in complessivi Euro 3.400,00 - per documentare l’avvenuto adempimento degli obblighi era stata depositata in udienza memoria difensiva con documentazione, rappresentata da tre atti di transazione e quietanza il primo del 12 aprile 2019 sottoscritto dall’avv. Andrea Casamassima, difensore delle due parti civili, relativo alle spese liquidate il secondo stipulato dal R. e dalla parte civile M.T. relativo alla determinazione, a saldo e stralcio della maggior somma di Euro 7.000,00, liquidata in via equitativa, di quella di Euro 3.000,00, versata alla M. con assegno circolare non trasferibile in data 11 ottobre 2019, e il terzo intercorso tra il R. e S.A.R. e la parte civile G.A. relativo alla offerta a quest’ultimo, che aveva accettato, della minore somma di Euro 12.000,00, rispetto a quella liquidata di Euro 19.936,00, con immediata corresponsione a mezzo assegno di Euro 2.000,00 e con la previsione dei versamenti del residuo nella misura mensile di Euro 1.000,00 - risultava dalla documentazione prodotta che il R. aveva versato in favore di G.A. , in luogo della somma concordata di Euro 12.000,00, solo l’importo di Euro 8.000,00, di cui Euro 2.000,00 a mezzo assegno e il resto a mezzo bonifici bancari di Euro 1.000,00 ciascuno, e che il punto quattro del relativo atto di transazione e quietanza prevedeva la risoluzione della transazione per il mancato pagamento anche di una sola rata mensile alla prevista scadenza. Tanto premesso il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che - alla inadempienza nel termine assegnato dell’obbligo risarcitorio, cui era subordinata la sospensione condizionale ex articolo 165 c.p., conseguiva la revoca del beneficio - gli accertamenti espletati e sollecitati dalla Procura della Repubblica avevano dimostrato che il R. non aveva adempiuto integralmente e nei termini di legge ai suoi obblighi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l’interessato R. , che, allegando i documenti in esso richiamati, ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, dolendosi, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , della ingiustificata disuguaglianza di trattamento creatasi tra la sua posizione e quella del coimputato S.A. , che, nella sua identica posizione processuale e con identici oneri risarcitori a subordinare la sospensione condizionale , aveva beneficiato della conferma con ordinanza del 22 giugno 2020 della sospensione condizionale per essersi ritenuti giuridicamente corretti la transazione e il pagamento in corso, mentre nei suoi confronti la sospensione era stata revocata con l’ordinanza impugnata per il non integrale adempimento nel termine assegnato. Egli, che ha provveduto al completo rimborso delle spese e competenze legali in favore del difensore delle parti civili e al risarcimento totale della parte lesa M. , ha omesso solo il pagamento delle rate di aprile e maggio 2020 in favore della parte civile G. , con la quale, in solido con il coimputato S. , aveva concordato un pagamento dilazionato. Detta omissione, correlata alle restrizioni dovute alla emergenza sanitaria per Covid-19, ha solo prolungato il termine dell’accordo, che, non revocato dalla persona offesa, era in fase di estinzione per la successiva ripresa puntuale dei versamenti. Peraltro, egli già prima che la sentenza passasse in giudicato si era attivato per procedere al pagamento delle spese e competenze legali e concordare il risarcimento del danno in favore delle parti offese, come era documentato dalla quietanza rilasciata e sottoscritta dall’avv. Casamassima il 12 aprile 2019, e quindi tre mesi prima della irrevocabilità della sentenza. La transazione concordata con la parte civile G. prevedeva, inoltre, un pagamento dilazionato fino al mese di agosto 2020 e il mancato pagamento delle due mensilità, dovuto alle ragioni indicate e comunicate, non aveva risolto gli accordi intervenuti. 3. Il Giudice dell’esecuzione, provvedendo in data 22 settembre 2020 sulla richiesta di revoca ovvero di sospensione dell’ordinanza impugnata, avanzata dal ricorrente con lo stesso atto di ricorso, ha dichiarato inammissibile la prima e ha accolto la seconda. 4. Con memoria integrativa trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 20 gennaio 2021 il ricorrente, rappresentando preliminarmente la disposta sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata, ha allegato, in aggiunta alle copie dei sette bonifici in favore della parte civile allegati al ricorso, la copia dei bonifici delle restanti tre rate, insistendo nell’accoglimento del ricorso. 5. Il Sostituto Procuratore generale ha trasmesso il 23 gennaio 2021 per posta certificata requisitoria scritta e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rappresentando l’omessa deduzione di vizi dell’ordinanza sindacabili in sede di legittimità, la non rilevanza della differente decisione relativa ad altro soggetto, l’inefficacia del dedotto inadempimento parziale ed esiguo, l’omessa deduzione di ragioni di giustificazione non apprezzate. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso, che attiene alla contestata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 14 luglio 2015 del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 3 luglio 2019, e subordinato all’adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili, è fondato. 2. Si premette in diritto che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata, ai sensi dell’articolo 165 c.p., all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso , risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall’articolo 168 c.p., comma 1, la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione in sede esecutiva, spettando al giudice dell’esecuzione accertare se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto. Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato tra le altre, Sez. 4, numero 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290 Sez. 2, numero 26221 del 11/06/2015, Dammico, Rv. 264013 Sez. 6, numero 33020 del 08/05/2014, S., Rv. 260555 , salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere, ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata in vista della decisione tra le altre, Sez. 5, numero 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407, e precedenti ivi richiamati , essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare - superando la valutazione prognostica eventualmente operata in sede di cognizione - l’assoluta impossibilità dell’adempimento nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio, che, ove ritenuta provata, ne impedisce la revoca tra le altre, Sez. 4, numero 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179 Sez. 3, numero 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352 Sez. 1, numero 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 Sez. 6, numero 2390 del 31/01/2000, Alberti, Rv. 217115 . In tal senso si è, invero, sottolineato - posta la natura dichiarativa del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’articolo 168 c.p., comma 1, Sez. U, numero 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv, 210798 , che richiede al giudice un’attività ricognitiva, e non discrezionale o valutativa, del mancato assolvimento della condizione - che, nella ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi, la inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio e non impedisce, in sede esecutiva, di valutare l’adempimento e l’esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della sua scadenza tra le altre, Sez. 3, numero 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466 Sez. 3, numero 38345 del 25/06/2013, Corsano, Rv. 256385 Sez. 3, numero 32706 del 27/04/2004, Giardina, Rv. 229388 Sez. 2, numero 1656 del 6/3/1998, Fontana, Rv. 211917 , ovvero l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto tra le altre, Sez. 6, numero 3450 del 05/02/1998, Cusumano, Rv. 210088 . Del resto, come correttamente ricordato, la subordinazione del beneficio ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, normativamente indicato nei suoi elementi in virtù del principio di tassatività, mira a dimostrare che il reo è meritevole della sospensione della pena, sicché solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto previsto, entro il periodo stabilito, impediscono la revoca del beneficio Sez. 3, numero 32706 del 27/04/2004, Giardina, citata, in motivazione . 3. Di tali condivise regulae iuris non si è fatta corretta applicazione. 3.1. Il Giudice dell’esecuzione, invero, dopo il rilievo in fatto che il ricorrente non aveva adempiuto interamente agli obblighi derivanti dalle statuizioni civili di cui alla sentenza numero 2489/2015 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Taranto il 14 luglio 2015, confermata dalla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto con sentenza del 21 febbraio 2018, irrevocabile il 3 luglio 2019 , in dipendenza dell’avvenuta corresponsione in favore della parte civile G.A. della sola somma di Euro ottomila in luogo di quella concordata di Euro dodicimila e segnatamente dell’omesso pagamento delle somme dovute nei mesi di aprile e maggio 2020 , ha innanzitutto richiamato l’atto di transazione e quietanza stipulato dal ricorrente e dal coimputato S.A.R. con la parte civile G. , il cui punto numero 4 prevedeva, per il caso del mancato versamento anche di una sola rata di Euro mille alla scadenza indicata mensile , la risoluzione della presente transazione ed il consequenziale ripristino del diritto di credito del maggior importo di Euro 16.936,00 del Sig. G.A. , detratti i versamenti già effettuati , e ha, poi, rilevato, che al mancato integrale adempimento nei tempi stabiliti novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, definitiva il 3 luglio 2019 degli obblighi fissati con la sentenza di condanna, provato dagli accertamenti espletati e sollecitati dalla Procura in sede, conseguiva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all’adempimento di detti obblighi derivanti dalle statuizioni civili. Secondo tale percorso argomentativo, pertanto, il Giudice dell’esecuzione ha correlato la revoca del beneficio alla previsione, in sentenza, delle conseguenze del mancato integrale adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine in essa stabilito, dopo avere rappresentato che sia le spese di costituzione e patrocinio delle parti civili sia le somme concordate a titolo risarcitorio in favore dell’altra parte civile Tonia Magri, pure derivanti dalle medesime statuizioni civili, erano state già corrisposte, e avere richiamato incidentalmente la transazione intercorsa con la beneficiaria parte civile G. , rimasta inadempiuta quanto ai versamenti concordati di Euro mille ciascuno nei mesi di aprile e maggio 2020 a fronte del versamento iniziale di Euro duemila in data 11 ottobre 2019 e dei versamenti di Euro mille ciascuno nei mesi cadenti nel periodo dal novembre 2019 al marzo 2020 e nel giugno 2020, per complessivi Euro ottomila . 3.2. La decisione appare in contrasto con gli enunciati principi per la presa d’atto, che il Tribunale si limita a esprimere, delle statuizioni cognitorie in punto di esistenza del credito e di conseguenze del suo inadempimento senza correlarsi, e quindi apprezzarne attendibilità e rilevanza, con le deduzioni difensive riferite, come evidenziato in ricorso, alle restrizioni, a base delle omissioni, consequenziali alla emergenza sanitaria per Covid-19, e alla ripresa dei versamenti, riscontrata nella stessa ordinanza, nel mese di giugno 2020 nel contesto di un accordo per il pagamento dilazionato fino al mese di agosto 2020. Mentre, invero, appaiono al Collegio non pertinenti i rilievi difensivi riferiti alla dedotta ingiustificata disuguaglianza di trattamento con il coimputato S. , condannato in solido al risarcimento del danno in favore della stessa persona offesa G. , e sottoscrittore della medesima transazione, avendo lo stesso ricorrente evidenziato che l’ordinanza, resa nei confronti dell’indicato S. , aveva ritenuto giuridicamente corretti la transazione e il pagamento in corso, che era in via di ultimazione, e non valutabile in questa sede la documentazione allegata al ricorso e alla memoria integrativa, relativa ai versamenti mensili operati, dopo l’ordinanza impugnata e fino al saldo, dell’importo concordato, è certamente fondata la doglianza che attiene all’omesso apprezzamento delle ragioni dell’inadempimento rispetto all’importo concordato e del mancato rispetto dei termini. 3.3. A tale riguardo, e anche a volere tenere conto del regime squisitamente civilistico, pure evocato dal ricorrente che ha puntualizzato che il mancato pagamento di due mensilità, comunicato alla persona offesa, non ha comportato la risoluzione dell’accordo sottoscritto, deve rimarcarsi che tale regime - che si fonda sulla previsione dell’articolo 1456 c.c., alla cui stregua, se è pattuita una clausola risolutiva espressa, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersene - non potrebbe avere riflessi autonomi nel sistema penale nel quale vale sempre la clausola della inesigibilità di condotte non imputabili al loro autore, ovvero, con riguardo alla fattispecie in esame, di condotte di incolpevole inadempimento dell’obbligazione risarcitoria. 4. In presenza di lacune motivazionali in punto di sussistenza concreta ed effettiva di una ragione di impedimento all’adempimento del risarcimento pecuniario e al rispetto del termine, si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto perché proceda ad un nuovo giudizio sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, attenendosi al principio di diritto in precedenza enunciato, secondo cui il mancato pagamento della somma assegnata a titolo di risarcimento del danno non comporta la revoca automatica del beneficio, qualora il soggetto interessato, in sede di esecuzione, alleghi la sussistenza di una situazione di assoluto impedimento alla possibilità di adempimento, dovendo il giudice dell’esecuzione valutare l’effettiva sussistenza e rilevanza dell’impedimento dedotto. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.