Il decorso dei termini di custodia cautelare deve ritenersi oggetto di sospensione per l’emergenza epidemiologica, come previsto dagli articolo 83 d.l. numero 18/2020 e 36/ d.l. numero 23/2020.
Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 25163/21, depositata il 1° luglio. Il Tribunale di Venezia, sez. riesame, rigettava l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della dichiarazione di perdita di efficacia degli arresti domiciliari applicati in data 27 ottobre 202 ad un indagato per intervenuta decorrenza dei termini di fase di 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esecuzione della misura 8 febbraio 2020 . Secondo i giudici di merito infatti il termine non poteva dirsi decorso per intervenuta sospensione prevista dal d.l. numero 18/2020 e numero 23/2020 in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte. Il ricorrente lamenta violazione di legge ed erroneo calcolo dei termini di fase in relazione alla sospensione per COVID poiché secondo il Tribunale la difesa non aveva chiesto la connotazione d’urgenza richiesta dall’articolo 83, comma 3, d.l. numero 18/2020. Sarebbe inoltre erroneo il calcolo della sospensione per effetto del d.l. numero 23/2020. La doglianza si rivela infondata. L’articolo 36 d.l. numero 23/2020 proroga espressamente solo i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 83 d.l. numero 18/2020 cioè quelli procedurali e le udienze, ma il comma 4 richiama a sua volta i commi 1 e 2 prevedendo che in quei casi sono prorogati anche i termini di custodia cautelare. Secondo la Cassazione dunque «deve ritenersi oggetto di proroga anch’esso, poiché la proroga della sospensione dei termini procedurali opera sui termini di custodia cautelare solo in termini indiretti». Sul tema sono intervenute anche le Sezioni Unite con la sentenza numero 5292/21 v. la news Le Sezioni Unite sulla prescrizione in Cassazione prevista dalla normativa emergenziale , avvallando implicitamente tale lettura laddove hanno affermato che «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella “prima fase” dell’emergenza periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall’articolo 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, numero 18, pari a 64 giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato articolo 83, dettata per la seconda fase dell’emergenza periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 che concerne i soli procedimenti, rinviati d’ufficio, per i quali l’udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo». In conclusione, il ricorso viene rigettato.
Presidente Gallo – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, ha rigettato l'appello proposto da F.A. avverso l'ordinanza che ha respinto l'istanza di dichiarazione di perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari applicata il 27 ottobre 2020 dal GIP del Tribunale di Venezia. F.A. è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del 3 febbraio 2020. Con istanza del 9 ottobre 2020 la difesa aveva chiesto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari per intervenuta decorrenza dei termini di fase, ma il GIP ha respinto la richiesta osservando che il detto termine ordinario di fase, pari a sei mesi decorrenti dall'esecuzione della misura, intervenuta l'8 febbraio 2020, non fosse ancora scaduto in forza della sospensione operativa dal 9 marzo 2020 al 6 maggio 2020, prevista in relazione all'epidemia di Covid dal D.L. numero 18 del 2020 e in ragione della proroga di 60 giorni disposta con ordinanza dell'8 giugno 2020 in sede di incidente probatorio per l'espletamento della perizia. 2. Avverso la detta ordinanza il ricorrente deduce 2.1 violazione dell'articolo 305 c.p.p., comma 1, avente ad oggetto la proroga dei termini. Secondo il ricorrente l'ordinanza del 29 gennaio 2021 ha posto in essere una calcolo del tutto errato, giustapponendo due periodi e non distinguendo la sospensione dei termini della misura cautelare dalla proroga prevista in caso di perizia la giurisprudenza ha chiarito che la proroga della custodia cautelare per l'effettuazione di indagini peritali non si somma aritmeticamente all'originaria durata del termine di fase, ma determina il prolungamento di questo termine sino al deposito della perizia. Poiché la proroga dei termini di custodia cautelare per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia scade con il deposito in cancelleria dell'elaborato e non con quello dell'udienza fissata per la discussione nel contraddittorio delle parti, secondo il calcolo effettuato dal ricorrente il termine di fase sarebbe scaduto il 7 agosto 2020. Anche a voler ritenere che la proroga si estenda sino al 14 settembre 2020, giorno dell'udienza fissata per l'esame del perito, il termine di fase sarebbe comunque scaduto prima del decreto che ha disposto il giudizio emesso il 10 novembre 2020 e quindi la misura cautelare ha perso inevitabilmente efficacia. 2.2 violazione di legge e calcolo erroneo dei termini di fase in relazione alla sospensione Covid poiché il tribunale afferma che la difesa non aveva chiesto la connotazione d'urgenza del procedimento ai sensi del D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, comma 3, e calcola la sospensione in 59 giorni, mentre la stessa nel caso in esame decorre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poiché questo era il termine indicato dal D.L. numero 18 del 2020. Il successivo D.L. numero 23, proroga esclusivamente i termini previsti dal D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, commi 1 e 2, mentre non proroga il comma 4 relativo alla sospensione dei termini di custodia cautelare e del corso della prescrizione. Pertanto volendo aggiungere la sospensione COVID nel caso in esame si deve fare riferimento a soli 38 giorni. In tutti i casi il termine è spirato ben prima della pronunzia del decreto che ha disposto il giudizio emesso il 10 novembre 2020. 3.2 Erronea inclusione del presente procedimento nel periodo di sospensione COVID poiché il 6 maggio 2020 la difesa aveva chiesto con istanza urgente disporsi l'incidente probatorio, già sul presupposto che il cosiddetto periodo cuscinetto fosse stato prolungato l'11 maggio 2020 il GIP ha accolto questa richiesta fissando l'udienza di conferimento dell'incarico per l'8 giugno, sicché non ha ritenuto di applicare la sospensione COVID prevista dall'articolo 36, D.L. citato, che pertanto non avrebbe dovuto essere aggiunta nel calcolo del termine di fase della misura cautelare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Il primo motivo di ricorso deve essere respinto poiché l'articolo 305 c.p.p., stabilisce che nell'ipotesi in cui venga disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia e, nel caso in esame, sono stati assegnati 60 giorni per l'espletamento della perizia. Secondo consolidato orientamento i termini di custodia cautelare, nel caso sia disposta perizia sullo stato di mente, sono prorogati, a norma dell'articolo 305 c.p.p., comma 1, per tutto il periodo assegnato per l'espletamento della perizia, indipendentemente dalla circostanza che i suddetti termini siano scaduti o prossimi a scadere entro la data in cui deve essere completata l'attività peritale. Sez. 1, numero 17360 del 09/04/2009 Cc. dep. 23/04/2009 Rv. 243926 - 0 . La tesi sostenuta dalla difesa è stata con dovizia di argomenti confutata dalla 3 Sezione di questa Corte con la sentenza 14/7/04, Zegarelli, rv.230237 che, discostandosi da un difforme precedente Sez. 1, 3/10/01, De Nardo e altro, rv.220.738 , ha affermato il principio secondo cui la norma in questione va interpretata nel senso che in tutti i casi, senza distinzione alcuna, in cui viene disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato detenuto all'originario termine di scadenza dei termini di custodia cautelare devono essere aggiunti i giorni concessi dal giudice per espletare l'accertamento. Tale soluzione pare al Collegio senz'altro condivisibile poiché la chiara lettera dell'articolo 305 c.p.p., comma 1, prevede incondizionatamente, senza porre limitazioni di carattere temporale in rapporto alla scadenza del termine di custodia come invece è per la proroga facoltativa di cui al comma 2, l'obbligatorio e automatico prolungamento del termine di fase per una durata predeterminata, il periodo di tempo appunto assegnato per l'espletamento della perizia, attraverso un provvedimento di natura meramente dichiarativa che può essere emesso, a richiesta del P.M., sin dal momento in cui la perizia stessa viene disposta. La pronunzia della Terza sezione di questa Corte richiamata dalla difesa, la numero 44066/2018 si riferisce ad una fattispecie del tutto diversa in cui il tribunale aveva esteso il periodo di proroga al tempo di oltre quattro mesi, considerandola operativa dal conferimento dell'incarico alla data fissata per l'audizione in dibattimento del perito. Nel caso in esame invece è certo che i 60 giorni concessi per l'espletamento della perizia, che poi è stata depositata fuori termine, si aggiungono ai termini di fase. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché è vero che il D.L. numero 23 del 2020, articolo 36, proroga espressamente solo i termini previsti dai commi 1 e 2, e cioè i termini procedurali e le udienze e non richiama il comma 4, ma il comma 4 richiama a sua volta i commi 1 e 2, stabilendo che in quei casi sono prorogati anche i termini di custodia cautelare. Quindi deve ritenersi oggetto di proroga anch'esso, poiché la proroga della sospensione dei termini procedurali opera sui termini di custodia cautelare solo in termini indiretti. È stato infatti precisato che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dal D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, numero 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice del merito aveva ritenuto che l'indicata norma determinasse l'automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in tutti i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento . Sez. 4 -, Sentenza numero 12161 del 24/03/2021 Cc. dep. 31/03/2021 Rv. 280780 – 01. Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno implicitamente confortato questa lettura della norma affermando che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella prima fase dell'emergenza periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dal D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, comma 4, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al citato articolo 83, comma 9, dettata per la seconda fase dell'emergenza periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 , che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. Sez. U -, Sentenza numero 5292 del 26/11/2020 Ud. dep. 10/02/2021 Rv. 280432 - 03 . È di tutta evidenza che nel caso in esame si applica indirettamente la sospensione dei termini di custodia poiché sono stati per legge sospesi i termini delle indagini preliminari. 1.3 Il terzo motivo è infondato. La disposizione di cui al D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, comma 1, secondo cui le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dovevano essere rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020, deve essere coordinata con i successivi commi 2 e 3. Il comma 2 della disposizione di legge prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, sia civili che penali, mentre il comma 3 individua le eccezioni alla regola del rinvio di ufficio e della sospensione dei termini processuali. In particolare, il comma 3 lett. b dispone che la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio delle udienze di cui commi 1 e 2 non operava 1. per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo 2. per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadessero i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. 3. per i procedimenti in cui fossero applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive. Inoltre, la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio delle udienze non operavano, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente avessero richiesto che si procedesse per a procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi della L. 26 luglio 1975, numero 354, articolo 51 ter b procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza c procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. Nel caso di specie, il procedimento riguardava un soggetto detenuto perché sottoposto a misura cautelare personale e quindi, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. b del D.L. cit. la sospensione dei termini operava salvo e fino a quando l'imputato o il suo difensore avessero chiesto la trattazione del procedimento. Non può essere dunque condiviso l'assunto difensivo poiché come correttamente osservato dal tribunale, la richiesta del difensore di disporre l'incidente probatorio per effettuare perizia sulla capacità dell'imputato è intervenuto il 6 maggio 2020 al termine della fase di sospensione COVID e non vi è dubbio che comunque la sospensione operi sino a quella data e quindi per almeno 54 giorni, sufficienti ad evitare la scadenza del termine di fase. È stato infatti precisato che in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, il deposito della sola istanza di riesame, senza l'espressa richiesta di trattazione nel periodo emergenziale, comporta che i termini per la trasmissione degli atti di cui all'articolo 309 c.p.p., comma 5, rimangano sospesi ed iniziano a decorrere dalla successiva data in cui il soggetto detenuto ha chiesto la trattazione del procedimento ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, comma 3, atteso che è solo da quel momento che sorge l'onere di definire il procedimento nel termine perentorio di cui all'articolo 309 c.p.p., comma 9, In motivazione la Corte ha precisato che i termini previsti dall'articolo 309 c.p.p., commi 5 e 9, benché autonomi, formano una sequenza procedimentale unitaria, contrassegnata da scansioni temporali inderogabili, sì da garantire che il controllo sui presupposti del provvedimento applicativo della cautela avvenga in tempi brevi e certi . Sez. 6 -, Sentenza numero 7266 del 03/12/2020 Cc. dep. 24/02/2021 Rv. 280841 - 01 . Facendo applicazione di questo principio solo dal momento in cui è stato chiesto l'incidente probatorio, la sospensione è cessata e quindi il calcolo dei termini operato dal Tribunale anche sotto questo profilo è corretto. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.