Ricettazione aggravata dalla recidiva: qual è il termine di prescrizione?

In tema di ricettazione aggravata dalla recidiva specifica e infraquinquiennale, l’aggravante ad effetto speciale incide sia sul computo del termine base sia sull’entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 25131/21 depositata il 1° luglio. Il caso. A carico di un uomo vi era una imputazione per il reato di ricettazione di un assegno bancario costituente provento di furto e recante la firma falsa del correntista che, in realtà, era deceduto anteriormente alla messa in circolazione del titolo. Si contestava, precisamente, il delitto di ricettazione aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquiennale. Il Tribunale pronunciava sentenza di non doversi procedere per estinzione per intervenuta prescrizione la data del reato era ottobre 2009. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche rilevanti nell'applicazione della legge penale. Rapporto tra recidiva e termine di prescrizione. Ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere rileva la recidiva, quale circostanza aggravante ad effetto speciale. L'incidenza è duplice sia sul computo del termine base di prescrizione sia sull'entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi. Tale punto di vista trova fondamento nel principio costituzionale di tassatività perché diversamente opinando si attribuirebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso. Invero un diverso orientamento, che si fonda sul principio del ne bis in idem sostanziale – che, tuttavia, il Collegio non condivide – sussiste ed è propenso ad attribuire rilevanza alla recidiva solo riguardo al termine base o, in alternativa, solo riguardo all'entità della proroga. Il reato è prescritto? Ritiene la Corte che il reato non sia prescritto. Infatti, tenuto conto che il massimo edittale per il delitto di ricettazione è individuato in anni 8 di reclusione, l'aumento di pena per la recidiva è indicato nella metà. Si tratta della misura massima di aumento, in quanto, secondo la giurisprudenza, in tema di prescrizione, per determinare la durata del termine, nel caso in cui sia contestata e applicata la recidiva specifica, occorre fare riferimento all'aumento massimo di pena. La Corte ritiene però di non possedere elementi per stabilire il quantum di pena rilevante nel caso concreto. Tuttavia, anche prendendo come punto di partenza il termine minimo di prescrizione, esso sarebbe pari ad anni 8, aumentabile della metà per la contestata recidiva, e quindi anni 12. … oltre i periodi di sospensione. Al termine di 12 anni devono aggiungersi i periodi di sospensione, sia quello di mesi undici e giorni quindici derivante da richiesta di rinvio per astensione del difensore, sia quelli previsti dalla legislazione straordinaria COVID-19 , ovverossia il decreto legge 8 marzo 2020, numero 18 , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, numero 27 . Tale ultima legislazione ha stabilito che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sia sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili o penali e che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione. Un nuovo decreto legge 8 aprile 2020, numero 23 , convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, numero 40 ha disposto che il termine del 15 aprile 2020 sia prorogato all'11 maggio 2020. Secondo la Corte, in definitiva, nel caso di specie, rileva un periodo di sospensione pari a giorni sessantaquattro cui può aggiungersi un ulteriore periodo di giorni quarantanove. Ne consegue che, nel caso in esame, il termine di prescrizione è non decorso e, pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice competente per l'appello.

Presidente Gallo – Relatore Salemme Ritenuto in fatto O.G. è chiamato a rispondere del delitto - commesso in Pescara in data anteriore e prossima al 5 ottobre 2009 - di ricettazione di un assegno bancario costituente provento di furto e recante la falsa firma del correntista in quanto deceduto anteriormente alla messa in circolazione del medesimo. Con sentenza pubblicata il 25 novembre 2020, il Tribunale di Pescara dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi il reato estinto per prescrizione sulla seguente motivazione Ai fini dell'estinzione del reato in esame si sottolinea che, calcolando il termine ordinario di otto anni ex L. numero 251 del 2005 - ancorché prorogato ai sensi dell' articolo 160 c.p. in virtù da ultimo dell'effetto interruttivo del decreto di citazione - dalla consumazione del reato, pur tenendo conto del periodo di sospensione derivato dalla richiesta di rinvio per astensione del difensore, pari a mesi 11 e gg. 15 e di ulteriori mesi due in ragione del rinvio disposto D.L. 8 marzo 2020, numero 11, ex articolo 1, commi 1 e 2, comma 2, lett. g , è decorso il termine massimo di prescrizione . Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello de L'Aquila, denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , con riferimento agli articolo 99 e 157 c.p. e ss Rileva il ricorrente che è erronea la sentenza impugnata in considerazione della mancata valutazione della contestazione della recidiva di cui all' articolo 99 c.p. , comma 2, nnumero 1 e 2, e della conseguente disciplina di cui all' articolo 161 c.p. , comma 2, dalla quale discende che il termine della prescrizione non è pari ad anni otto, aumentabile per effetto di atti interruttivi, ad anni dieci, bensì, ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 157 e 161 c.p. , è pari ad anni dodici, aumentabile, per effetto di atti interruttivi, ad anni diciotto, termine che non risulta ancora maturato nè nella misura minima, nè, tantomeno, nella misura massima. Con requisitoria scritta in data 20 aprile 2021, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Domenico Seccia, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La contestazione mossa all'imputato riguarda il delitto di ricettazione aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale. Le norme di riferimento sono correttamente individuate nell'imputazione nell' articolo 648 c.p. , quanto al titolo di reato, e nell' articolo 99 c.p. , comma 2, nnumero 1 e 2 , quanto alla recidiva. Ai fini del calcolo del termine necessario a prescrivere, rileva la recidiva, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, sotto un duplice profilo, incide ndo sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell' articolo 157 c.p. , comma 2, sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell' articolo 161 c.p. , comma 2 , posto che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività in tal senso è costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di prestare adesione, da ultimo espressa da Sez. 2, numero 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01, essendo rimasto isolato e comunque non condivisibile - alla stregua dell'insuperabile tenore letterale dell' articolo 157 c.p. , comma 2, e articolo 161 c.p. , comma 2, - il diverso avviso di Sez. 6, numero 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 26551801, propenso ad attribuire rilevanza alla recidiva, alternativamente, o solo ai sensi dell' articolo 157 c.p. , comma 2, o solo ai sensi dell' articolo 161 c.p. , comma 2, in nome dell'ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale . A fronte di ciò, tenuto presente che il massimo edittale per il delitto di ricettazione - che viene in linea di conto ai sensi dell' articolo 157, comma 1, c.p. - è individuato dall' articolo 648, comma 1, c.p. in anni otto di reclusione, l'aumento di pena per la recidiva è indicato nella metà dall' articolo 99, comma 3, c.p. Nondimeno, in riferimento a detto aumento, conviene specificare che trattasi della misura massima, stante l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione, per determinare la durata del termine nel caso in cui sia stata contestata ed applicata la recidiva specifica bisogna fare riferimento all'aumento massimo di pena previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 99, con il limite, però, fissato dall' articolo 99 c.p. , comma 6 , così da ultimo Sez. 5, numero 44099 del 24/09/2019, Graniello, Rv. 277607-01, in una fattispecie in cui l'aumento del termine di prescrizione per un soggetto recidivo specifico è stato individuato in anni due, per essere stato l'imputato condannato in precedenza ad una pena di anni due di reclusione . Una volta determinato, in tal modo, il termine ordinario di prescrizione, per calcolare quello conseguente ad interruzione, si applica l' articolo 161 c.p. , comma 2, secondo il quale in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere nei casi di cui all' articolo 99 c.p. , comma 2. Non possiede questa Corte elementi per stabilire il quantum di pena rilevante, agli effetti dell' articolo 157 c.p. , comma 2, in conseguenza della contestata recidiva, a mente della regula iuris ricordata da Sez. 5, numero 44099 del 2019. Nondimeno, financo a voler considerare il termine minimo di prescrizione ai sensi del solo comma 1 dell' articolo 157 c.p. , esso sarebbe pari ad anni otto, aumentabile della metà, e quindi ad anni dodici, ex articolo 99 c.p. , comma 2, e articolo 161 c.p. , comma 2. Poiché il delitto è contestato in data anteriore e prossima al 5 ottobre 2009, assunto, in difetto di più precise indicazioni, il 5 ottobre 2009 come punto di riferimento, la data di prescrizione, nei termini minimi che si sono teste precisati, ossia - ripetesi - senza tener conto dell'aumento di pena ex articolo 157 c.p. , comma 2, sicuramente a tutt'oggi non è ancora maturata, venendo a maturazione non prima del 4 ottobre 2021, cui debbono in ogni caso aggiungersi i periodi di sospensione sia quello, indicato in sentenza, di mesi undici e giorni quindici derivante da richiesta di rinvio per astensione del difensore, sia quelli previsti ex lege dalla legislazione straordinaria antipandemia da Covid-19. A quest'ultimo riguardo, mette conto di precisare, per completezza, che viene in rilievo il D.L. 8 marzo 2020, numero 18, articolo 83, commi 2 e 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, numero 27 . Giusta il comma 2, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali giusta il comma 4, nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione . . Il D.L. 8 aprile 2020, numero 23, articolo 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, numero 40 , ha disposto che il termine del 15 aprile 2020 previsto dal D.L . 17 marzo 2020, numero 18, articolo 83, commi 1 e 2, è prorogato all'11 maggio 2020 . . Alla stregua di quanto precede, nelle specie, sicuramente rileva un periodo di sospensione pari a giorni sessantaquattro, cui però può aggiungersi altresìòun ulteriore periodo di giorni quarantanove, dal 12 maggio al 30 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 83 cit., commi 6 e 7, astrattamente computabile - come ritenuto da Sez. 5, numero 31269 del 14/09/2020, C.G. e S.L. - ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, a misura che, stante il comma 9 in rapporto al predetto comma 6 dell'articolo 83 cit., il capo dell'ufficio giudiziario abbia adottato misure organizzative antipandemia, compreso il rinvio delle udienze penali e tra esse, in particolare, di alcuna di quelle del procedimento in corso a data successiva al 30 giugno 2020. Alla luce di tutto quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il giudice deputato alla celebrazione del giudizio di rinvio deve essere individuato nel giudice competente per l'appello, in ossequio a quanto dispone l' articolo 569 c.p.p. , comma 4. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Si dà atto che, ai sensi dell 'articolo 546 c.p.p ., comma 2, giusta le indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente numero 163 del 23 novembre 2020, recante Integrazione delle Linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del D.L. numero 137 del 2020 , la presente sentenza viene sottoscritta dal solo presidente del Collegio per impedimento dell'estensore.