L’ATP non si applica alle controversie in cui si lamenta solo la lesione del diritto all’autodeterminazione

Il Tribunale di Verona ha chiarito che l’ambito di applicazione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio è limitato alle controversie che, in linea astratta, possono essere risolte in via conciliativa, per mezzo del contributo tecnico dell’esperto.

Un paziente propone ricorso per ATP ex articolo 696-bis c.p.c. e articolo 8 l. numero 24/2017, al fine di far accertare e quantificare il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, che assume di aver subito in relazione all'intervento di neurochirurgia spinale al quale è stato sottoposto. Nel proporre ricorso, tuttavia, il danneggiato assume di non essere stato adeguatamente informato sulle conseguenze dell'intervento, non lamentando però profili di colpa nella condotta dei sanitari che lo hanno operato.   Decidendo sulla questione, il Tribunale di Verona rileva che le controversie in cui il danneggiato lamenti soltanto la lesione del diritto all'autodeterminazione esulano dall'ambito applicato dell'ATP conciliativo obbligatorio, non essendo necessaria in questo caso una valutazione tecnico-scientifica ma una verifica in punto di fatto e l'applicazione di principi giuridici. Osserva il Giudice che per tali controversie occorre accertare la completezza e adeguatezza dell'informativa scritta e orale  fornita al paziente prima dell'effettuazione dell'intervento. In caso di esito positivo di tale verifica, occorre stabilire «se la violazione del diritto alla autodeterminazione sia o meno risarcibile in base alla diversa rilevanza causale di essa secondo la casistica recentemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità si veda Cass. numero 28985/2019 ». Precisa il Tribunale, privilegiando un'interpretazione funzionale della consulenza tecnica che tenga conto del fatto che il procedimento di ATP costituisce un limite per l'accesso alla giurisdizione, ammesso solo se risulti utile in un'ottica deflattiva, che nel caso in esame il CTU non potrebbe fornire un apporto concreto all'indagine. Pertanto, chiarisce il Giudice, l'ambito di applicazione dell'ATPO è limitato alle controversie che, in linea astratta, possono essere risolte in via conciliativa grazie al contributo tecnico e conseguentemente anche conciliativo dell'esperto. Chiarito questo, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso.   Fonte ridare.it  

Giudice Vaccari Rilevato che ha proposto ricorso per Atp, ex articolo 696-bis c.p.c. e 8 L.24/2017, al fine di far accertare e quantificare il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione che assume di aver subito in relazione all’intervento di neurochirurgia spinale al quale è stato sottoposto il 6 febbraio 2018 presso l’U.O. di neurochirurgia dell’azienda ospedaliera integrata di Verona. Il ricorrente assume infatti di non essere stato compiutamente informato sulle conseguenze di tale tipologia di intervento mentre non lamenta profili di colpa nella condotta dei sanitari che lo operarono. Orbene, ad avviso di questo giudice la controversia, come quella in esame, in cui il danneggiato lamenti la sola lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, esula dall’ambito di applicazione dell’Atp conciliativo obbligatorio atteso che non richiede una valutazione di tipo tecnico-scientifico ma una verifica in punto di fatto e l’applicazione di principi giuridici, involgendo quindi due ambiti di valutazione che competono esclusivamente al giudice e che non sono da questo delegabili. In particolare in questa tipologia di controversie è necessario, prima di tutto, accertare la completezza e adeguatezza dell’informativa, scritta o orale, che era stata fornita al paziente prima dell’effettuazione dell’intervento e poi, in caso di esito positivo di tale prima verifica, stabilire se la violazione del diritto alla autodeterminazione sia o meno risarcibile in base alla diversa rilevanza causale di essa secondo la casistica recentemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità si veda Cass. 11 novembre 2019, numero 28985 . Se questi sono i profili da approfondire non si vede quale concreto apporto potrebbe fornire il ctu all’indagine su di essi o anche solo alla finalità conciliativa propria dell’istituto introdotto dalla legge Gelli-Bianco. Con riguardo a quest’ultimo aspetto è opportuno infatti evidenziare che ben difficilmente le parti sono indotte a prendere in considerazione una prospettiva conciliativa promossa sulla base di una valutazione da loro ritenuta inattendibile o comunque da loro facilmente contestabile per le ragioni sopra dette. D’altro canto, non può essere condivisa la tesi, espressa da una parte della dottrina secondo cui il giudizio di ammissibilità e rilevanza del procedimento di atp obbligatorio è stato effettuato ex ante dal legislatore, e quindi il giudice sarebbe sempre tenuto a disporre la consulenza tecnica, anche quando, ad esempio, essa non fosse utile a risolvere la lite. Al contrario va senz’altro privilegiata una interpretazione di tipo funzionale dell’istituto che tenga conto del fatto che esso, come tutte le condizioni di procedibilità, costituisce un limite per l’accesso alla giurisdizione e che tale limite può essere ammesso solo se risulti utile in una ottica deflattiva non esponendo le parti a spese superflue. Sul punto occorre rammentare che la Corte di Giustizia Ue, già con la sentenza Alassini 18 marzo 2010, C317/08 , ha individuato precisi requisiti per le condizioni di procedibilità, diretti a salvaguardare il principio di tutela giurisdizionale effettiva articolo 47 Trattato Ue e li ha ribaditi con la Menini 14 giugno 2017 C-75/16 . In particolare, i limiti all’accesso alla giustizia sono compatibili con i principii comunitari qualora soddisfino congiuntamente tutte le seguenti condizioni 1 non conducano ad una decisione vincolante per le parti 2 non comportino un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale 3 sospendano la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione 4 non generino costi, ovvero generino costi non ingenti, per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone. Alla luce di tali principii deve ritenersi che l’ambito di applicazione dell’a.t.p.o. sia limitato alle controversie che, in linea astratta, possono essere risolte in via conciliativa grazie al contributo tecnico e conseguentemente anche conciliativo dell’esperto. Infine, è opportuno segnalare che la controversia preannunziata dal XXX resta soggetta a mediazione ex articolo 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, che è invece prevista come alternativa all’a.t.p.o. per le altre controversie risarcitorie in tema di responsabilità sanitaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.