Mail offensive al giudice, avvocato sospeso per otto mesi

È dovere dell’avvocato comportarsi, in qualsiasi situazione, anche nella “dimensione privata” e non solo nell’espletamento dell’attività forense, con dignità e decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione, astenendosi dal pronunciare espressioni sconvenienti o offensive.

Lo ha affermato il CNF con la sentenza numero 190/2020. L’ordine degli Avvocati di Milano dava notizia ad un avvocato iscritto dell’esposto depositato nei suoi confronti per aver inoltrato ad un giudice del procedimento penale avviato nei suoi confronti diverse mail dal contenuto offensivo. In particolare, nel caso in esame, in un breve periodo di tempo, l’avvocato inviava al giudice e al pubblico ministero di un procedimento penale a suo carico circa 50 email definendoli «capre», «meschini», «vigliacchi» ,«stupidi», «corrotti». Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che è dovere dell’avvocato comportarsi con dignità e decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve fare ciò in ogni situazione, anche nella “dimensione privata” e non solo nell’espletamento dell’attività forense deve inoltre astenersi dal pronunciare espressioni offensive e/o sconvenienti, il cui carattere illecito deve essere accertato per ogni singolo caso e alla luce del contesto in cui esse sono pronunciate. Per tali ragioni e in applicazione del suddetto principio, il CNF ritiene congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di 8 mesi, irrogata all’avvocato.

Sentenza del CNF numero 190/2020