In tema di maltrattamenti, le condotte vessatorie non possono essere valutate in modo parcellizzato se il clima di umiliazione è costante.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 24462/21, depositata il 22 giugno. La Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Milano, assolveva un maestro d'infanzia dal reato di cui all'articolo 572 c.p., contestatogli per avere posto in essere una serie di aggressioni fisiche e vessazioni morali nei confronti dei suoi alunni in tenera età. Il Procuratore generale della Corte d'Appello di Milano ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, della riqualificazione del reato da maltrattamenti in percosse, anche se continue, e dell'inattendibilità dei testimoni. Il ricorso è fondato, in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente fondato la nozione di abitualità, tipica del reato di maltrattamenti, su dati quantitativi e non qualitativi, ovvero sul numero limitato di episodi di violenza fisica rilevati dalle telecamere, giustificati dall'esigenza di mantenere l'ordine nella classe. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che il reato di maltrattamenti non presuppone che ogni singola condotta di violenza morale o fisica costituisca di per sé reato, purché tali condotte siano legate tra loro da un nesso di abitualità. Non è necessario, inoltre, che tali atti siano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato arco temporale ciò che rileva, pertanto, è l'effetto di vessazione sulla vittima, che viene posta in grave stato di soggezione di fronte alla figura maltrattante. A ciò si aggiunge il fatto che la Corte d'Appello aveva ritenuto inattendibili i testimoni dell'accusa, dando rilevanza solo alle dichiarazioni rese dai testimoni a discarico, i quali avevano negato di aver visto il maestro porre in essere atteggiamenti violenti nei confronti degli alunni la decisione della Corte, pertanto, fondandosi su una lettura indebitamente parcellizzata delle risultanze istruttorie, esclude erroneamente tutte le azioni attribuite al maestro non ontologicamente violente o non costituenti reato, senza valutarle nella loro attitudine a umiliare gli alunni. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Presidente Bricchetti – Relatore Riccio Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 572 c.p., pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, assolveva E.M.O. E. dai fatti contestati fino al 18 ottobre 2018, e, previamente riqualificate le condotte tenute a decorrere dal 19 ottobre 2018 nel reato di cui agli articolo 81 e 581 c.p., dichiarava non doversi procedere perché l'azione non poteva essere iniziata per difetto di querela. I fatti in addebito attengono ad una serie di aggressioni fisiche e vessazioni morali che l'E. , maestro in una scuola per l'infanzia, avrebbe posto in essere nei confronti dei suoi alunni in tenerissima età, a far tempo dal mese di settembre 2017 e fino al suo arresto, avvenuto nel novembre 2018. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte di appello di Milano, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e , in relazione ai seguenti profili - l'insussistenza della abitualità della condotta, dedotta dalle risultanze delle intercettazioni ambientali. I giudici di merito hanno ritenuto gli audiovisivi ritraenti gesti violenti ed umilianti estrapolati dall'Accusa 42 fermo-immagine per una durata di circa 20 minuti non significativi di abitualità, perché corrispondenti ad una frazione temporale del tutto trascurabile, a fronte delle complessive 100 ore di videoriprese registrate - l'inattendibilità delle fonti dichiarative d'accusa, fondamento della decisione assolutoria per i fatti relativi al periodo settembre 2017 - 18 ottobre 2018 antecedenti all'inizio dell'attività captativa . La pronuncia ha illogicamente svalutato, sulla base di passaggi argomentativi privi di coerenza, le dichiarazioni accusatorie rese dalla denunciante S.Z.A. , la quale avrebbe riferito, secondo la Corte territoriale, solo circostanze de relato, e da M.L. , tacciata di atteggiamento ostile verso l'istituto scolastico, avendo già assunto la decisione di traferire i propri figli in altra struttura, ma anche quelle delle ulteriori due testimoni a carico, benché prive di interesse personale all'esito del giudizio, T.T. e G.L. mentre ha valorizzato acriticamente il narrato degli operatori scolastici sentiti dalla difesa, lì dove hanno escluso che l'E. ponesse in essere alla loro presenza condotte maltrattanti. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b in relazione agli articolo 571,572 e 581 c.p La fattispecie dei maltrattamenti risulta integrata anche da condotte non costituenti reato e, avuto riguardo alla particolare vulnerabilità dei soggetti passivi nella vicenda che occupa, è evidente come anche quotidiane umiliazioni e vessazioni emotive possano renderne estremamente penose le condizioni di vita dunque, erra la sentenza impugnata ad apprezzare l'abitualità in termini quantitativi in rapporto a frequenza e durata delle violenze registrate e non invece qualitativi. Non è fatta corretta applicazione della norma incriminatrice di cui all'articolo 572 c.p., lì dove le condotte dell'E. sono qualificate come espressive di uno stile educativo maschile, solo brusco e a tratti burbero, ma scevro da vessatorietà, assumendosi che le pur deprecabili reazioni del maestro siano state necessitate dall'esigenza di mantenere l'ordine in una classe ingestibile. Ancora, pur muovendo dalla corretta premessa che, quanto ai rapporti tra il reato di abuso di mezzi di correzione e quello di maltrattamenti, non sia configurabile il primo di essi, meno grave, ogni volta che vi sia uso di violenza fisica e morale, ancorché sorretto da animus corrigendi, la Corte meneghina degrada al rango di percosse le condotte dell'E. , che riconosce connotate da ripetuta violenza, non accettabile in un contesto educativo . 3. Con propria memoria i difensori dell'imputato, avv. Zaira Cicoria e avv. Luca Secco, hanno dedotto quanto segue. 3.1. Il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale è inammissibile perché la pronuncia assolutoria è esente da manifeste illogicità o contraddittorietà argomentative. La decisione della Corte territoriale ha evidenziato il carattere preconcetto del giudizio di condanna, fondato su una supina accettazione dell'ipotesi d'accusa, e ha posto in luce le criticità derivanti dalla mancata assunzione della fonte primaria, i minori, la cui testimonianza avrebbe potuto essere acquisita in incidente probatorio ha affermato che le poche videoriprese ritenute rilevanti non documentano un sistema ordinario di conduzione della classe da parte del maestro, il cui tratto deciso, talvolta energico oltre il consentito , mai avrebbe tradito, tuttavia, una volontà maltrattante e sopraffattrice con argomentazioni coerenti ha sconfessato o ridimensionate le fonti dichiarative addotte dall'accusa Z. , M. , T. , G. . Attraverso il preteso vizio di motivazione, l'impugnazione tende ad una non consentita rivisitazione nel merito degli elementi probatori posti a sostegno della pronuncia di proscioglimento, la quale si è invece confrontata adeguatamente con la decisione di primo grado. 3.2. Il ricorso è parimenti inammissibile - ad avviso della difesa - con riguardo alla dedotta violazione di legge, poiché l'atto di impugnazione del Procuratore Generale sviluppa essenzialmente censure in fatto. Ai fini della integrazione del delitto di maltrattamenti è necessario che la vessazione in danno del soggetto passivo abbia carattere continuativo e sia fonte di disagio a sua volta continuativo e incompatibile con le normali condizioni di vita lì dove, nella specie, il turbamento psichico che sarebbe derivato ai minori è stato assolutamente marginale. Avrebbe dunque, la sentenza, fatto corretta interpretazione ed applicazione delle norme di legge che si assumono violate quanto all'articolo 572 c.p., per avere ritenuto essere l'abituale afflizione un effetto necessario della condotta maltrattante quanto all'articolo 581 c.p., per avere ritenuto riconducibile a tale ambito ogni gesto di manomissione fisica di cui è traccia nei materiali audiovisivi quanto all'articolo 571 c.p., per non essere integrato il requisito dell' abuso di mezzi di correzione in quanto parte dei comportamenti non esorbita dai limiti ammessi in relazione ad un rapporto educatore - educando . 4. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. I difensori delle parti civili si sono riportati alle conclusioni del Procuratore Generale e hanno depositato nota scritta. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio che il tessuto giustificativo della sentenza impugnata si caratterizzi per una ricostruzione dei fatti che è intrisa di aporie logiche. Le registrazioni audiovisive documentano gesti di intollerabile violenza e gratuite vessazioni psicologiche che si reiteravano nella classe del maestro, se non quotidianamente, con cadenza costante certamente corroborative dell'ipotesi d'accusa, tali condotte vengono, al contrario, ritenute poco significative di abitualità, quale requisito base del reato di maltrattamenti, in ragione del rapporto di proporzione quantitativa con le condotte lecite, in esse riprese pure documentate. Assumendo che quelle immagini siano state lette dai giudici di primo grado sotto la suggestione delle didascalie apposte dalla polizia giudiziaria, dunque in una chiave pregiudizialmente e smaccatamente colpevolista, nonché sminuendo la portata offensiva dei singoli gesti, la Corte di appello parcellizza i dati probatori, che avrebbe dovuto inserire, invece, in una lettura coordinata, per pervenire, infine, ad escludere che le violenze vi siano state tant'è che le riqualifica come ipotesi di percosse continuate . La valutazione della prova è inficiata da illogicità manifesta, oltre che da contraddittorietà. Con affermazioni prive di consequenzialità logica, si assume che la M. sia un teste astioso verso il maestro e lo abbia consapevolmente calunniato, perché condizionata dalla decisione di cambiare scuola ai propri figli, come poi aveva fatto l'insegnante G. avrebbe assistito ad un unico episodio violento, uno schiaffo sulla nuca, valutato, nonostante la sua innegabile gravità e gratuità, poco significativo la T. sarebbe teste parziale ed inattendibile nelle sue dichiarazioni per rapporti di amicizia con le parti in causa. Ancora, il piccolo L. , di soli quattro anni, autore della prima rivelazione, per avere visto il maestro ripetere il gesto delle campane , ossia il gesto di scuotere violentemente la testa del suo compagno - gesto di inequivoco significato repressivo, per come mimato dal bambino - viene considerato inattendibile solo perché vivace, manesco e poco rispettoso delle regole a prescindere da qualsiasi valutazione sulla genuinità e spontaneità del suo narrato. Ed invero, i rilievi sulla mancata assunzione delle deposizioni dei minori alcuni dei quali - va ricordato - erano al tempo così piccoli da non essere in grado di parlare, non esimeva il giudice di merito dal valutare in canoni di attendibilità il contributo cognitivo offerto dal solo, tra i bambini, che abbia dato un contributo di conoscenza sia pure attraverso il filtro della narrazione materna . La decisione enfatizza, al contrario, il racconto dei testi a discarico, gli undici operatori scolastici i quali hanno tassativamente escluso di aver visto il maestro porre in essere atteggiamenti violenti o umilianti nei confronti dei minori. È evidente l'incongruenza di un tale rilievo quanto innanzi vale solo a dimostrare che il maestro - il quale, come emerso in istruttoria, risulta sia stato attento a cambiare registro comportamentale dopo avere avuto notizia dalla collega, che era stata escussa dagli inquirenti, delle indagini in corso ed a verificare, da quel momento, l'assenza di strumenti di captazione nelle aule - si è guardato bene dal porre in essere tali atteggiamenti in presenza di chi aveva, al pari di lui, un primario dovere di cura verso i bambini affidati alla istituzione scolastica. Al contrario, è intuitivo comprendere che determinate condotte l'E. ponesse in essere quando si trovava da solo con i bambini. In ogni caso, risulta agli atti che una teste ha dichiarato di aver assistito ad uno schiaffo dato dal maestro ad un bimbo, tra collo e viso, ed un'altra teste di aver assistito all'isolamento da parte del maestro di una bimba, per punizione, in una stanza con porta chiusa, elementi che la decisione bolla come irrilevanti. La Corte riporta, poi, un'osservazione della difesa di cui, incredibilmente, considerato l'accoglimento del ricorso del condannato, sembra abbia condiviso i contenuti . i filmati restituivano un comportamento brusco, molto maschile, frutto della necessità di una comunicazione fisica in luogo di quella verbale, da alcuni neppure comprensibile per via di problematiche varie, frutto di stanchezza e di tensione legata alla tenuta di una classe con etnie varie almeno 5 e con bambini di età compresa tra i due e i cinque anni . Ancora, sempre in una smaccata prospettiva giustificazionista, il comportamento del maestro - per di più uomo -, i cui modi sono descritti come dal tratto deciso, talora brusco, altre volte energico oltre il consentito e anche poco consono , ma in ogni caso espressivi solo di animus corrigendi e non invece di volontà maltrattante, ebbene, un tale comportamento sarebbe stato determinato dalla necessità di mantenere un difficile ordine in una classe ingestibile e di adottare un rigido protocollo comportamentale . A prescindere dalla assoluta inconsistenza della giustificazione in chiave sessista, quasi che un simile stile educativo possa ritenersi antropologicamente proprio del genere maschile e, in quanto tale, tollerabile, si tratta di affermazioni contrarie alle più basilari regole del comportamento civile che un insegnante, in particolare, è tenuto più di ogni altro ad osservare. Non esiste mai necessità di una comunicazione fisica che nel caso si concretizzava in un intervento manesco violento in luogo di quella verbale tanto più nell'accudimento di bambini piccoli, né comportamenti violenti possono essere giustificati da stanchezza e tensione legata alla tenuta di una classe con etnie varie . Anzi, un educatore, soprattutto in situazioni problematiche di ambientamento dei bambini, ha il dovere di creare un ambiente formativo il più possibile sereno e condizioni di benessere, favorevoli all'apprendimento ed all'armonico sviluppo psico-fisico dei soggetti affidati alla sua cura. Affermando poi che i modi del maestro andavano oltre il consentito la Corte d'appello, contraddicendo i suoi precedenti enunciati, ne ammette la illiceità. Anche il riferimento alla finalità di tali condotte azioni sorrette sempre e solo dall'animus corrigendi è improprio, atteso che i comportamenti del maestro costituiscono l'antitesi dei corretti metodi educativi. Instaurare in classe un clima di tensione e di disagio, quale effetto dei comportamenti aggressivi dell'insegnante, non può che indurre i piccoli ad adottare comportamenti imitativi, anch'essi connotati da aggressività, verso i compagni e verso il docente, con un impatto sui piccoli altamente diseducativo. Alla luce di tutte le argomentazioni spese nel chiaro tentativo di sminuire la gravità delle azioni violente del maestro quali sollevare i piccoli per un braccio e per una gamba e trasportarli in tal modo da un lato all'altro della stanza tirarli per le gambe e per le braccia scuotere testa e collo, esercitare pressione sul capo , come inequivocamente documentate dai filmati, il discorso giustificativo della decisione appare infarcito di una quantità di inferenze, fondate su massime di esperienza francamente inesistenti. E, peraltro, si tratta di condotte tanto più gravi in quanto dimostrano l'assoluta incuranza da parte del soggetto, datore di cura, del rischio concreto di procurare gravi danni a parti del corpo dei bimbi di quella età estremamente fragili, quali gli arti, il collo e il capo. È anche emerso dalla documentazione processuale che oggetto di tali manovre violente erano prevalentemente i bambini più piccoli, di due o tre anni, non ancora in grado di parlare e quindi di riferire ai genitori. Corollario della lettura indebitamente parcellizzata delle risultanze istruttorie e della completa svalutazione delle prove dichiarative a carico è stato l'epilogo assolutorio per tutte le condotte che non hanno trovano riscontro nell'attività tecnica e, dunque, per un ampio arco temporale. 2. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata propone une nozione di abitualità che non trova riscontro nella ermeneusi della fattispecie incriminatrice. L'abitualità della condotta implica una serialità o reiterazione di comportamenti, ma non è corretto affermare che tale nesso venga meno quando vi sia una minima proporzione quantitativa tra condotte maltrattanti e condotte lecite. Ciò, specie ove si consideri che il reato potrebbe realizzarsi attraverso la ripetizione di gesti violenti o umilianti, ciascuno in sé di durata istantanea. Devono piuttosto ritenersi escluse dal perimetro dell'abitualità condotte isolate, sporadiche, e non cementate da una unitaria volontà sopraffattrice, giacché è la persistenza dell'elemento intenzionale che connota la fattispecie. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, al riguardo che l'articolo 572 c.p., contempla una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili atti di infedeltà, di umiliazione generica , ovvero non perseguibili ingiurie, percosse o minacce lievi , o procedibili solo a querela, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo sicché può affermarsi che la condotta si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte, collegate da un nesso di abitualità Sez. 6, numero 4636 del 28/02/1995, Rv. 201148 . Così pure, si è precisato che non è necessario che tali atti, delittuosi o meno, vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo con riferimento ad una fattispecie in cui la condotta contestata, consistita nell'ingiuriare, minacciare ed aggredire fisicamente la vittima, tenendo, altresì, atteggiamenti palesemente denigratori nei suoi confronti era stata attuata nel corso di tre mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete Sez. 3, numero 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, 272452 . Dunque, vi è una insanabile frattura logica tra l'avere escluso il carattere di abitualità e la operata riqualificazione di diversi episodi, definito di manomissione fisica , plurimi ed avvenuti in un ristretto periodo di tempo, asseritamente sostenuti da finalità educativa dunque avvinti da un'intenzione sostanzialmente unitaria , nel reato di percosse continuate, non fosse altro perché conseguenza di un simile assetto ricostruttivo è che restano fuori dall'area di rilevanza penale atti vessatori che integrano gli estremi della violenza solo morale come l'isolamento forzato, la chiusura in stanza di un bimbo piccolo, etc. . 3. La sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio, alla luce delle linee interpretative sopra tracciate. La Corte procederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, alla quale demanda il regolamento delle spese tra le parti di questo giudizio.