Il Collegio ritiene, anche considerate le dimensioni cospicue del fenomeno, che l’individuazione dei limiti esatti entro i quali le sezioni semplici, senza investire le Sezioni Unite, possono statuire sui motivi attinenti la giurisdizione, dichiarandone l’inammissibilità se nel solo caso del formarsi del giudicato interno, ovvero anche in altri casi di inammissibilità , in riferimento all’espressa previsione dettata dal primo comma dell’articolo 374 c.p.c., debba essere affidata, al fine di fugare ogni possibile incertezza, alle Sezioni Unite.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 18280 depositata il 26 giugno 2021. Diverse società agivano nei confronti di Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. affermando di svolgere servizi di assistenza nel settore della spedizione di merci, con particolare riferimento alle operazioni doganali, al fine di sentire accertare che la convenuta, abusando della propria posizione dominante , aveva applicato, a corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio, all'interno di due aeroporti di Milano, tariffe accedenti la previsione dettata da un provvedimento dell'ENAC, il tutto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto oltre il dovuto. Il Tribunale adito accoglieva la domanda principale e accertato che Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. aveva applicato tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio in violazione degli obblighi di legge, nonché dell' articolo 102 TFUE , dell'articolo 2597 c.c. e dell'articolo 9 della legge numero 192/1998 dichiarava nulle le tariffe applicate per la misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall'articolo 16, terzo comma, della direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna, condannando infine la convenuta al pagamento delle somme dovute a ciascuna delle attrici. Successivamente, la Corte di Appello territorialmente competente, su appello proposto da Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a., pronunciando in parziale accoglimento dell'impugnazione, riduceva l'entità della condanna dell'appellante alla restituzione, in favore delle società appellate, originarie, attrici, delle somme da queste corrisposte in eccesso. Per la cassazione della sentenza Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. ricorre affidandosi ad undici motivi. In via preliminare, i Giudici di legittimità, in seguito al primo dei motivi proposti dalla società ricorrente con il quale denunciava difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, c.p.c. ., invocando un recente orientamento di legittimità che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie, anche in materia antitrust, riguardanti i corrispettivi regolamentati, applicati dal gestore aeroportuale, hanno ritenuto di dover deferire la risoluzione di tale questione alle Sezioni Unite . Il Collegio di legittimità, infatti, precisa che nella specie, il motivo di giurisdizione proposto dalla società ricorrente presenta come astrattamente prospettabili almeno due profili di ipotetica inammissibilità, sia perché non autosufficiente, giacchè l'osservanza del principio di autosufficienza desumibile dal numero 6 dell' articolo 366 c.p.c. , è richiesta anche per la formulazione del motivo sulla giurisdizione regolato dal numero 1 dell' articolo 360 c.p.c. , quantunque la Corte, quando decide una questione di giurisdizione, sia anche giudice del fatto, ivi compreso il fatto processuale, dal momento che il ricorso non pare chiarire quando e come l'eccezione di difetto di giurisdizione sarebbe stata sollevata nel corso del giudizio di merito, tanto più che di essa non sembra esservi nella sentenza impugnata alcuna traccia, con conseguente ipotizzabile novità di essa. Sia, altresì, per essere coperta la questione da giudicato interno, non risultando formulata, alla stregua di quanto riferito in ricorso, l'eccezione con l'atto di appello, dopo che il primo giudice aveva accolto, sostanzialmente in pieno, la domanda attrice, riconoscendo dunque, implicitamente la sussistenza della propria giurisdizione, avuto riguardo al principio secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la sussistenza della propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo. In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, considerate anche le dimensioni cospicue del fenomeno, l'individuazione dei limiti esatti entro i quali le sezioni semplici, senza investire le Sezioni Unite, possono statuire sui motivi attinenti alla giurisdizione, dichiarandone l'inammissibilità se nel solo caso del formarsi del giudicato interno, ovvero anche in altri casi di inammissibilità , in riferimento alla espressa previsione dettata dall' articolo 374 cod. proc. civ. secondo cui “La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362 [142 disp. att.]. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite , deve essere affidato, al fine di fugare ogni possibile incertezza, alle Sezioni Unite.
Presidente De Chiara – Relatore Di Marzio Rilevato in fatto che 1. - Air Kosmo S.r.l., Import Export La Minerva S.a.s., Latasped S.r.l., Cad Mollica S.r.l., hanno, in estrema sintesi, agito, unitamente ad altre società, la cui posizione è stata però in seguito oggetto di provvedimenti di separazione di cause, nei confronti di Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a., affermando di svolgere servizi di assistenza nel settore della spedizione di merci, con particolare riferimento alle operazioni doganali, al fine di sentir accertare che la convenuta, abusando della propria posizione dominante, aveva applicato, a corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio, all'interno degli aeroporti di Malpensa e Linate, tariffe eccedenti la previsione dettata da un provvedimento dell'ENAC, il tutto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto oltre il dovuto. 2. - Secondo Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a., viceversa, sempre in breve, la tariffa prevista dal menzionato provvedimento concerneva la subconcessione di spazi per l'esercizio di attività di handling aeroportuale, attività che le attrici non risultavano svolgere, con conseguente applicazione dei corrispettivi stabiliti nei contratti intercorsi tra le parti. Inoltre la tariffa in questione non era applicabile anche per ulteriori ragioni ed il credito fatto valere era comunque in parte prescritto. Dopo di che la convenuta ha anche spiegato domanda riconvenzionale per la corresponsione di ulteriori corrispettivi. 3. - Il Tribunale ha accolto la domanda principale e accertato che Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. aveva applicato tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio in violazione degli obblighi di legge nonché dell' articolo 102 TFUE , dell'articolo 2597 c.c. e della L. numero 192 del 1998, articolo 9 ha dichiarato nulle le tariffe applicate per la misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall'articolo 16, comma 3, della direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna, condannando infine la convenuta al pagamento delle somme dovute a ciascuna delle attrici. 4. - Interposto appello da Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 20 marzo 2018, pronunciando in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha ridotto l'entità della condanna di Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. alla restituzione, in favore delle società appellate, originarie attrici, delle somme da queste corrisposte in eccesso. 5.- Per la cassazione della sentenza Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. ricorre affidandosi ad undici mezzi. 6. - Air Kosmo S.r.l., Import Export La Minerva S.a.s., Latasped S.r.l., Cad Mollica S.r.l. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale per dieci mezzi. 7. - Con decreto del 7 agosto 2019 , numero 21041, il Presidente della prima sezione civile ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, limitatamente al ricorso principale proposto da Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. nei confronti di Latasped s.r.l. e al ricorso incidentale proposto da Latasped s.r.l. nei confronti di Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A, con compensazione delle spese processali. Considerato in diritto che 8. - Il ricorso di Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. contiene i seguenti motivi i Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 1 . Si è andato recentemente consolidando un orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le controversie, anche in materia antitrust, riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale. ii Nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132 c.p.c. , articolo 118 disp. att., e articolo 111 Cost. , per motivazione apparente articolo 360 c.p.p. , comma 1, numero 4 . La Corte d'Appello ha motivato in modo solo apparente la decisione di rigettare la censura di SEA riguardante l'inutilizzabilità del provvedimento dell'AGCM A 377 quale prova privilegiata nel presente giudizio dell'abuso di posizione dominante da parte di SEA. iii Nullità della sentenza per violazione degli articolo 132 e 116 c.p.c. , in relazione all'utilizzabilità del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale prova privilegiata nel giudizio articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 . Ancora in relazione alla decisione di attribuire il valore di prova privilegiata al provvedimento dell'AGCM, la Corte ha inoltre violato gli articolo 132 e 116 c.p.c. , così come interpretati dalla giurisprudenza, avendo attribuito al provvedimento sopra richiamato il valore di prova privilegiata nonostante lo stesso riguardasse altra fattispecie, altri soggetti e quindi non fosse utilizzabile nel presente giudizio. iv Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Sull'errato presupposto dell'esistenza di una prova privilegiata costituita dal provvedimento dell'AGCM, la Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi della denegata condotta anticoncorrenziale di SEA che, diversamente, sarebbe stato onere delle controparti provare. Ciò, per altro verso, ha comportato un'indebita inversione dell'onere della prova a carico di SEA. v Nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132 c.p.c. , articolo 118 disp. att., e articolo 111 Cost. , per motivazione apparente articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 . Nel giudizio di appello SEA ha dedotto plurime ragioni di diritto e di fatto a fondamento della richiesta di riforma della sentenza di primo grado in relazione al profilo della affermata non indispensabilità della certificazione ENAL per l'esercizio dell'attività di handling e della affermata sussumibilità dell'attività svolta dalle controparti in quelle di cui al D. Lgs 18/99 . La Corte d'appello ha assunto una motivazione solo apparente in quanto si è limitata a riprendere pressoché pedissequamente una parte della sentenza di primo grado senza fornire alcuna ulteriore ragione a spiegazione della decisione di rigettare le doglianza di SEA delle quali ha dato conto in modo molto parziale. vi Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 18 del 1999, articolo 2, 7, 10, 13, All. A, e degli articolo 2, 4, 16 della Direttiva CE 96/67, violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 70 Cost. , e articolo 117 Cost. , comma 1, violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2907 c.c. , violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 250 del 1997, articolo 2, violazione e/o falsa applicazione del Reg. CE 2913/92 e reg. attuativo 2454/93 in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. La Corte d'Appello ha violato la normativa nazionale e comunitaria sull'handling ritenendola applicabile, con un'inammissibile interpretazione analogica, alle controparti che sono prive dei requisiti necessari, e che non svolgono attività di assistenza a terra, attribuendo alle stesse il diritto di vedersi applicati i corrispettivi regolamentati per l'uso degli uffici previsti dalle medesime norme. Inoltre, la Corte d'Appello, nel ricondurre le attività svolte dalle controparti all'interno della predetta normativa, ha esercitato un potere discrezionale amministrativo che compete esclusivamente ad ENAC. vii Nullità della sentenza per violazione degli articolo 132 c.p.c. , 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente in relazione al motivo d'appello riguardante la sussistenza di condotte discriminatorie e abusive e l'inapplicabilità degli articolo 1419 e 1339c.c. in relazione all' articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c. A fronte delle censure di SEA circa l'erroneità della sentenza di primo grado che aveva affermato l'esistenza di un abuso di posizione dominante e di condotte discriminatorie sulla base del provvedimento dell'AGCM e dell'applicabilità della normativa sull'handling e relative anche all'inapplicabilità nel presente giudizio del meccanismo di sostituzione delle norme di cui agli articolo 1339 e 1419 c.c. , e le ragioni per le quali non fosse corretta l'individuazione compiuta dal Tribunale del corrispettivo da sostituire all'interno del contratto tra le parti, la Corte d'Appello si è limitata a ricopiare pressoché pedissequamente una parte di sentenza di primo grado senza aggiungere alcuna altra osservazione o ragione, privando così SEA di un vero riesame della questione, e di fatto, del secondo grado di giudizio. viii Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1339, 1418, 1419 e 2597 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Con questo motivo SEA, fermo restando il precedente motivo di ricorso, esamina le ragioni per le quali la Corte di Appello, nel confermare la decisione del Tribunale di ritenere che la condotta addebitata a SEA sia rilevante anche sul piano contrattuale e di provvedere alla sostituzione del prezzo stabilito nei contratti tra SEA e le controparti con quello indicato da ENAC nella nota del 2007, ha compiuto una violazione e falsa applicazione degli articolo 1339, 1418 e 1419 e 2597 c.c. . ix Nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132 c.p.c. , articolo 118 disp. att., e articolo 111 Cost. , per motivazione apparente in relazione al motivo d'appello riguardante l'inesistenza di abuso di dipendenza economica in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4. La Corte d'Appello ha rigettato il motivo d'appello riguardante l'inesistenza di abuso di dipendenza economica con un ragionamento totalmente involuto tale da qualificare la motivazione come solo apparente. x Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2043 c.c. , degli articolo 14 e 16 della Direttiva 96/67/CE, del D.Lgs. numero 18 del 1999, articolo 10 e 13, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. La Corte d'Appello ha addebitato a SEA una responsabilità extracontrattuale senza indagare l'esistenza dell'elemento soggetto del dolo o della colpa richiesto dall' articolo 2043 c.c. . Nel caso che ci occupa il dolo non è maai stato affermato e la colpa è esclusa dal fatto che SEA si è limitata a dare applicazione a quanto previsto dalla Direttiva 96/67/Ce e dal D.Lgs. numero 18 del 1999. xi Nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132 c.p.c. , articolo 118 disp. att., e articolo 111 Cost. , per omessa motivazione in relazione al motivo d'appello riguardante l'illegittima estensione delle domande da parte di Air Kosmo e La Minerva in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4. La Corte d'Appello non ha in alcun modo esaminato e deciso la censura di SEA relativa all'implicito rigetto dal parte del Tribunale dell'eccezione tempestivamente sollevata da SEA circa l'illegittima estensione da parte di La Minerva e di Air Kosmo dell'oggetto delle proprie domande rispetto a quelle proposte nell'atto di citazione, in aperto contrasto con il combinato disposto dell' articolo 163 c.p.c. , e articolo 183 c.p.c. , ribadendo le ragioni poste a sostegno della propria eccezione. 9. - Il ricorso di Air Kosmo S.r.l., Import Export La Minerva s.a.s., Cad Mollica S.r.l. contiene motivi concernenti i seguenti aspetti - prescrizione tardivamente dedotta da Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a., ultrapetizione, riforma contra legem primo motivo e difetto di interesse ad agire secondo motivo - responsabilità contrattuale di Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. motivi da terzo ad ottavo - individuazione del dies a quo della prescrizione quinquennale, conoscibilità e natura permanente dell'illecito imputabile a Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. nono e decimo motivo . RITENUTO CHE 10. - Va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite. 11. - Il primo motivo di Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. denuncia infatti difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , articolo 1, invocando un orientamento di questa Corte che si assume recentemente consolidatosi, il quale devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie, anche in materia antitrust, riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale. La ricorrente muove dalla premessa di essere sempre stata convinta della sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in materia di determinazione da parte del gestore aeroportuale dei corrispettivi per l'utilizzo di beni di uso esclusivo , ma aggiunge che in appello ha dovuto dare atto che, a seguito di eccezioni e ricorsi per regolamento di giurisdizione, si stava formando un orientamento circa la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in controversie aventi ad oggetto corrispettivi richiesti dal gestore aeroportuale agli operatori che, viceversa, avevano eccepito la sussistenza di un abuso di posizione dominante e di condotte discriminatorie per non aver il gestore, sempre secondo gli operatori, correttamente applicato la direttiva 96/67/CE, il D.Lgs. numero 18 del 1999, le delibere Cipe e le note dell'ENAC . Il riferimento della ricorrente, in particolare, è al principio secondo cui Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. numero 104 del 2010, articolo 133, comma 1, lett. c , la controversia sul pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni di aerostazione, vertendosi in tema di liti su corrispettivi determinati in base a tariffe stabilite dalle stesse società titolari della gestione dei servizi, aventi natura di organismi di diritto pubblico, che, anche quando siano a capitale integralmente privato, sono investite, quali sub concessionarie e sub gestori delle infrastrutture di aeroporto, ai sensi del D.Lgs. numero 18 del 1999 , attuativo della direttiva 96/67/CE, delle facoltà e dei diritti riconducibili al rapporto pubblicistico di concessione del bene, in merito alla erogazione, sotto vigilanza E.N. A.C., dell'attività di interesse generale di assistenza a terra Cass., Sez. Unumero , 31 maggio 2017, numero 13723 . 12. - Ora, ferma la regola, stabilita dall' articolo 374 c.p.c. , comma 1, secondo cui La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nell'articolo 360, numero 1 , l'unica eccezione normativamente contemplata, in presenza della quale il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, consiste in ciò, che sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite , i.e. - sembra potersi dire - ove il motivo in punto di giurisdizione, vertendo su questione già risolta dalle sezioni unite, risulti essere in definitiva per questo manifestamente fondato-infondato, se non inammissibile, in caso in cui il giudice di merito si sia conformato sulla questione di giurisdizione alla giurisprudenza delle sezioni unite, ai sensi dell' articolo 360 bis c.p.c. , numero 1. Sembra tuttavia al Collegio che, dinanzi al motivo spiegato in questa sede, ed in presenza di una constatata prassi, invalsa presso le sezioni semplici, di cui subito si darà conto, occorra altresì interrogarsi se residui, in favore di queste, ed in quale eventuale misura, la facoltà di scrutinare, oltre che la manifesta fondatezza-infondatezza o inammissibilità ex articolo 360 bis, numero 1 della questione, perché già decisa, eventuali ulteriori profili di inammissibilità dei motivi attinenti alla giurisdizione di volta in volta spiegati. Ed invero, nel caso in esame, il motivo di giurisdizione proposto da Esercizi Aeroportuali S.E.A. S.p.a. presenta come astrattamente prospettabili almeno due profili di ipotetica inammissibilità - sia perché non autosufficiente, giacché l'osservanza del principio di autosufficienza, desumibile dall' articolo 366 c.p.c. , numero 6, è richiesta anche per la formulazione del motivo di cui al numero 1 dell' articolo 360 c.p.c. , quantunque la Corte, quando decide una questione di giurisdizione, sia anche giudice del fatto, ivi compreso il fatto processuale p. es. Cass., Sez. Unumero , 5 novembre 2019, numero 28332 , dal momento che il ricorso non pare chiarire quando e come l'eccezione di difetto di giurisdizione sarebbe stata sollevata nel corso del giudizio di merito, tanto più che di essa non sembra esservi nella sentenza impugnata alcuna traccia, con conseguente ipotizzabile novità di essa sull'inammissibilità delle questioni non trattate nella sentenza impugnata, in difetto di autosufficienza, v. p. es. Cass. 18 ottobre 2013, numero 23675 - sia per essere coperta la questione da giudicato interno, non risultando formulata, alla stregua di quanto riferito in ricorso, l'eccezione con l'atto d'appello, dopo che il primo giudice aveva accolto, sostanzialmente in pieno, la domanda attrice, riconoscendo dunque implicitamente la sussistenza della propria giurisdizione, avuto riguardo al principio secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo p. es. Cass., Sez. Unumero , 27 aprile 2018, numero 10265 . Ciò detto, è ben comprensibile il principio, quantunque datato, secondo cui Nel caso in cui la sentenza di appello declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario sia stata impugnata con ricorso per cassazione unicamente per violazione del giudicato interno che si assume essersi formato sulla contraria affermazione del giudice di primo grado, la decisione del ricorso per cassazione non va rimessa alle sezioni unite, in quanto, sia nell'ipotesi di fondatezza che in quella d'infondatezza dell'impugnazione, si tratta non di esaminare la questione di giurisdizione ma solo di verificare la sussistenza del giudicato interno Cass. 14 aprile 1998, numero 3778 . In effetti, in un simile frangente la sezione semplice è direttamente posta dinanzi non ad un motivo attinente alla giurisdizione, bensì, appunto, ad un motivo - come tale formulato dal ricorrente - avente ad oggetto il formarsi del giudicato sicché la sezione semplice, decidendo sul motivo, non statuisce su un motivo attinente alla giurisdizione. Diverso è il caso in cui il motivo investa direttamente la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, e la Corte di cassazione ne rilevi, eventualmente d'ufficio, l'inammissibilità, per essersi sul punto formato il giudicato giacché, in tale ipotesi, la sezione semplice, nel dichiararne l'inammissibilità, decide su un motivo attinente alla giurisdizione, che l' articolo 374 c.p.c. , riserva invece di regola alle sezioni unite. È, questa, ad esempio, la combinazione che si rinviene in Cass. 5 luglio 2019, numero 18176 , resa su ricorso proposto tra l'altro proprio dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali Sea, in controversia non dissimile dall'attuale. In tal caso è stato osservato che Sulla questione di giurisdizione si è formato il giudicato interno poiché non è stata proposta formale eccezione di difetto di giurisdizione nel primo e nel secondo grado di giudizio di merito e soprattutto la ricorrente SEA non ha impugnato sul punto la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano che, implicitamente ravvisata la propria giurisdizione, aveva deciso nel merito Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione L'esistenza di un orientamento consolidato delle Sezioni Unite consente ex articolo 374 c.p.c. , comma 1, la pronuncia della sezione semplice . In effetti, però, la soluzione, che ha per un verso l'indubitabile pregio della semplificazione, così da evitare l'aggravio del flusso dei ricorsi diretti alle sezioni unite, non pare per altro verso esattamente perspicua, giacché, se è pur vero che vi è senz'altro un noto ed ampiamente consolidato indirizzo delle sezioni unite in ordine al formarsi del giudicato implicito sulla giurisdizione, è altrettanto vero che detto indirizzo non sembra investire una questione di giurisdizione, bensì una questione afferente al significato dell' articolo 37 c.p.c. , ossia al sistema di rilevazione del difetto di giurisdizione, e, cioè, non pare riconducibile alla previsione dell' articolo 374 c.p.c. , comma 1, secondo cui il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. E cioè, qui le sezioni unite, a fronte dell'eccezione proposta, si sono sì pronunciate sulla questione di giurisdizione sollevata, ma con il principio di cui si è già detto, affermato da Cass., Sez. Unumero , 31 maggio 2017, numero 13723 , ed invocato dalla ricorrente principale il che, in disparte ogni valutazione sulla pertinenza del principio al caso in esame, consentirebbe alla sezione semplice, nel quadro di applicazione dell' articolo 374 c.p.c. , di accogliere-respingere il motivo, in applicazione di quel principio, a seconda del riscontro se il giudice di merito non si sia oppure si sia conformato all'insegnamento delle sezioni unite. Altra cosa, viceversa, è che la questione di giurisdizione sia o non sia coperta da giudicato. Ciò detto, occorre constatare che la soluzione adottata da Cass. 5 luglio 2019, numero 18176 , non è affatto isolata, ma si rinviene in numerose decisioni, che peraltro è impossibile elencare con anche solo tendenziale completezza, trattandosi di un fenomeno per così dire carsico, che non può non sfuggire ad un'ordinata massimazione, sicché, solo a titolo di esempio possono menzionarsi Cass. 4 agosto 2017, numero 19498 , nella quale si osserva, secondo una prospettiva in parte diversa, rispetto alla decisione già citata, che La censura è esaminabile da questa Sezione semplice, in quanto per la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 374 c.p.c. , non è sufficiente la mera prospettazione di una questione di giurisdizione se questa appare ictu oculi pretestuosa o, comunque, erronea Cass. numero 12561/2004 cfr. Cass. numero 3548/10 ovvero inammissibile come nei casi esaminati da Cass. numero 17046/2013 e da Cass. numero 22097/2013 . Ancora a mero titolo di esempio, in Cass. 22 maggio 2019, numero 13750 , parimenti è stabilito che Non avendo la ricorrente trascritto i motivi di appello con cui avrebbe proposto l'eccezione di carenza di giurisdizione e non risultando dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame, le censure soggiacciono alla declaratoria di inammissibilità . Il giudicato implicito è poi rilevato, per i fini della dichiarazione di inammissibilità del motivo attinente alla giurisdizione, da Cass. 10 luglio 2013, numero 17054 , come pure da Cass. 26 settembre 2013, numero 22097 . Come emerge in parte anche dalle decisioni richiamate, sembra che l'inammissibilità del motivo attinente alla giurisdizione, rilevabile dalla sezione semplice, possa discendere non soltanto dalla circostanza che sul punto si sia formato il giudicato interno, ma anche da altri fattori, quali, tra gli altri, l'osservanza dei requisiti di cui all' articolo 366 c.p.c. ove si consideri che detta norma si riferisce al ricorso per cassazione in generale e senza distinzioni, e, dunque, a tutti i motivi elencati dall' articolo 360 c.p.c. , ivi compreso il numero 1. Orbene, ritiene il Collegio, considerate anche le dimensioni cospicue del fenomeno, che l'individuazione dei limiti esatti entro i quali le sezioni semplici, senza investire le sezioni unite, possono statuire su motivi attinenti alla giurisdizione, dichiarandone l'inammissibilità se nel solo caso del formarsi del giudicato interno, ovvero anche in altri casi di inammissibilità , in riferimento alla espressa previsione dettata dall' articolo 374 c.p.c. , comma 1, debba essere affidato, al fine di fugare ogni possibile incertezza, appunto alle sezioni unite. P.Q.M. dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.