Danno cagionato da omessa manutenzione delle parti comuni, il condomino danneggiato partecipa alle spese riparatorie

Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, «alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati».

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 18187/21, depositata il 24 giugno. Una s.r.l. chiede l'impugnazione della sentenza della Corte territoriale che annullava la delibera assembleare impugnata dalla società stessa. Tale delibera aveva ripartito le spese per risarcire i danni subiti dalla porzione di proprietà esclusiva della società a causa dell'omessa manutenzione di una corte comune. La decisione impugnata affermava la sussistenza dell'obbligo dell'appellante di contribuire anche essa, in quanto condomina, alla spesa. L'obbligo del condomino danneggiato di partecipare alle spese di riparazione delle parti comuni. L'accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine condominiale per i danni cagionati dall'omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, risultante da sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore, non esclude che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua volta gravato pro quota nel confronti del condominio dell'obbligo di contribuzione alla spesa correlata, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio. Pertanto, la delibera assembleare in oggetto non contrasta con la condanna risarcitoria statuita dal Tribunale. Sulla base di tali premesse, la S.C. afferma che «il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli articolo 1123,1124,1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati».

  Presidente Lombardo - Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1. La I.S.A. Impianti Sportivi Alberghieri s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania numero 1273/2019 del 4 giugno 2019. Resiste con controricorso il Condominio di omissis . 2. La Corte di Catania, pronunciando sull'appello avanzato dall'I.S.A. s.r.l. nei confronti del Condominio di omissis , contro la sentenza 1 agosto 2016 del Tribunale di Catania, ha annullato la delib. assembleare 21 settembre 2012, impugnata ex articolo 1137 c.c. dalla società. Tale delibera aveva ripartito la spesa occorrente per risarcire i danni subiti dalla porzione di proprietà esclusiva della società attrice a causa dell'omessa manutenzione di una corte comune, danni accertati con sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 20 novembre 2009. La pronuncia impugnata, considerata pure la decisione resa da questa Corte con ordinanza numero 12177/2017 del 16 maggio 2017, ha tuttavia affermato la sussistenza dell'obbligo dell'appellante di contribuire anch'essa, quale condomina, alla spesa occorrente per risarcire il danno subito dall'unità immobiliare di proprietà della I.S.A. Impianti Sportivi Alberghieri s.r.l 3. L'unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 2909 c.c., sostenendo che la sentenza 20 novembre 2009 del Tribunale di Catania avesse condannato al risarcimento l'intera compagine condominiale con l'esclusione, però, della attrice danneggiata I.S.A. s.r.l 4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5 , il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. 5. La vicenda trae origine dal ricorso cautelare formulato dall'I.S.A. s.r.l. ed accolto con ordinanza del 24 giugno 2006, e dalla successiva citazione del 17 novembre 2006, con la quale la stessa società, proprietaria del piano terra dell'edificio condominiale, aveva chiesto la condanna del Condominio al rimborso delle spese da essa anticipate ed al risarcimento dei danni in relazione al lastrico comune di copertura, costituente la corte interna del fabbricato. Il Tribunale di Catania con sentenza 20 novembre 2009 condannò il Condominio di OMISSIS al pagamento in favore dell'I.S.A. s.r.l. delle somme anticipate da questa per l'esecuzione dei lavori necessari alle parti comuni Euro 29.040,00 e Euro 36.274,31 nonché ai danni pari ad Euro 18.872,86. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 19 maggio 2015, confermò la condanna del condominio disposta dal primo giudice, ma ne integrò la motivazione, specificando che nel riparto interno, tutte dette spese vanno suddivise secondo i criteri di cui all'articolo 1126 c.c. . Proposto ricorso dalla I.S.A. s.r.l., questa Corte, con ordinanza numero 12177/2017, cassando la sentenza d'appello, affermò invece che fosse applicabile per il riparto l'articolo 1125 c.c., dovendosi procedere alla riparazione di un cortile dell'edificio condominiale, che funge anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino. Rispetto all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, l'ordinanza numero 12177/2017 chiarì che il risarcimento dei danni - nella specie causati da infiltrazioni di acqua provenienti dalla corte comune a cagione della sua mancata manutenzione - doveva soggiacere alla regola della responsabilità solidale ex articolo 2055 c.c., comma 1, sicché i singoli condomini erano solidalmente responsabili rispetto all'obbligo risarcitorio nei confronti del danneggiato. 6. Il ricorso della I.S.A. Impianti Sportivi Alberghieri s.r.l. ora in esame è infondato in quanto non considera che l'accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine condominiale per i danni cagionati dall'omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, risultante da sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore, non esclude affatto che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua volta gravato pro quota nei confronti del condominio dell'obbligo di contribuzione alla correlata spesa, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile cfr. Cass. Sez. 2, 14/02/1987, numero 1618 Cass. Sez. 3, 02/04/2001, numero 4797 Cass. Sez. 2, 18/05/2001, numero 6849 Cass. Sez. 3, 08/11/2007, numero 23308 . 6.1. Pertanto, la deliberazione assembleare 21 settembre 2012 del Condominio di OMISSIS , nella parte in cui ha accollato alla I.S.A. Impianti Sportivi Alberghieri s.r.l. l'obbligo di contribuire, in proporzione alla sua quota millesimale, alla spesa di riparazione del lastrico della corte interna, dell'intradosso e delle condotte, nonché a quella inerente ai danni cagionati, non contrasta con la condanna risarcitoria statuita dal Tribunale di Catania con sentenza 5308/09 del 20 novembre 2009. 7. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli articolo 1123,1124,1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati. 8. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.