La circolare INPS numero 153/2014, pubblicata il 2 dicembre 2014, fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà disciplinati dal decreto interministeriale 7 luglio 2014, numero 83312 ambito soggettivo, misura e durata dello sgravio, esclusioni dal beneficio.
Il contenuto delle innovazioni. In base a quanto introdotto dal d.l. numero 34/2014, diversamente da quanto avveniva in passato, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS è subordinata, oltre che al rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, la cui individuazione viene affidata al decreto interministeriale 7 luglio 2014, numero 83312. Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare numero 23 del 26/9/2014 ha riepilogato l’impianto di riferimento. Circa l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio contributivo e condizioni di accesso, la riduzione contributiva prevista ha come destinatarie le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnanti da Cigs e che abbiano individuato strumenti adatti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo. Misura e durata dello sgravio contributivo. Lo sgravio ha valore sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Il beneficio è riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% per ogni mese, quindi, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale. Situazioni estranee al beneficio. Restano esclusi i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5, 7, 8 d.l. numero 148/1993, convertito nella l. numero 236/1993, CdS di tipo b , cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. La riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo disciplinato dall’ordinamento. Conseguentemente, i lavoratori per i quali si fruisce del beneficio non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive lavoratori assunti dalle liste di mobilità disoccupati da oltre 24 mesi . fonte www.lavoropiu.info
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