Casse previdenziali, arrivano le regole per la gestione finanziaria

Nella Gazzetta Ufficiale numero 264 del 13 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto numero 166 del 2 settembre 2014, recante norme sui criteri e limiti d’investimento delle risorse nei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti d’interesse. Si tratta dell’edizione aggiornata del decreto numero 703 del 21 novembre 1996. Le Casse previdenziali sin qui non avevano una normativa specifica di riferimento e si sono, tutte o quasi, richiamate al decreto ministeriale 703/1996.

Il 14 novembre 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 il nuovo 703 – Casse. Com’è noto, gli Enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. numero 509/1994 e quelli privati di cui al d.lgs. numero 103/1996 assicurano il trattamento pensionistico di primo pilastro per tutti coloro che esercitano attività professionali in virtù dell’iscrizione in appositi albi o elenchi. Sulla base degli ultimi dati Covip disponibili, risulta che gli Enti, nel loro complesso, gestiscono attività per oltre 60 miliardi di Euro mentre, annualmente, erogano prestazioni per oltre 5 miliardi raccogliendo un flusso contributivo di oltre 8 miliardi. Pertanto, pur essendo privati, per la natura delle prestazioni che forniscono e per l’obbligatorietà dell’iscrizione e contribuzione previdenziale, detti enti meritano un trattamento regolamentare particolare che assicuri la tutela degli iscritti e il rispetto di alcuni presidi prudenziali. Le nuove regole. La nuova regolamentazione, in considerazione pubblica sino al 5 dicembre 2014, ha come obiettivo quello di assicurare il perseguimento dell’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Dopo circa 20 anni di un fai da te che non ha certo giovato a implementare l’autonomia di questi enti, giunge ora – finalmente dico io – una regolamentazione che si fonda sul principio della persona prudente, secondo criteri di adeguata professionalità, conoscenza e gestione dei rischi d’investimento. In base a questi principi, agli enti è riconosciuta ampia autonomia nello svolgimento delle loro funzioni purché queste siano perseguite in maniera prudenziale e con adeguata diligenza professionale. Le finalità del regolamento intendono assicurare che l’attività d’investimento sia coerente con il profilo di rischio dell’ente e con la struttura temporale delle passività da esso detenute, in modo tale da assicurare l’equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la reddittività e la liquidabilità degli investimenti. Gli enti saranno quindi chiamati a operare secondo il principio della sana e prudente gestione, in modo da perseguire l’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Le risorse degli enti previdenziali potranno essere investite sia in forma diretta che in forma indiretta tramite convenzioni. Nell’ipotesi di gestione in forma indiretta, la scelta del gestore dovrà essere effettuata sulla base di un processo di selezione che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento, improntato a criteri di proporzionalità, tale da assicurare la coerenza tra le modalità gestionali e gli obiettivi fissati preventivamente dagli amministratori. La strategia d’investimento dell’ente, ivi compresi gli obiettivi che si intende realizzare e i rischi connessi alla tipologia d’investimento, dovrà essere articolata e resa nota in un documento sulla politica d’investimento, di cui è prevista anche la pubblicazione sul sito internet degli enti. In tale documento dovranno essere definiti anche i compiti e le relative responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo d’investimento al fine di valutare e controllare la capacità organizzativa e professionale delle strutture interne. Con riferimento alla tipologia degli investimenti e ai loro limiti, il regolamento si basa su un approccio di natura qualitativa volto alla prevenzione e gestione del rischio e all’adeguatezza della struttura organizzativa, il tutto integrato da alcuni limiti di tipo quantitativo, posti a presidio di determinate operazioni, nel rispetto del principio di diversificazione degli attivi e dei rischi e del contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento. Le limitazioni. Rientra in tale logica la disposizione secondo cui gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari dovranno essere contenuti entro il limite del 20% del patrimonio dell’Ente, salvo uno speciale regime transitorio. L’investimento in strumenti negoziati nei mercati regolamentari dovrà essere prevalente. Il ricorso agli strumenti derivati sarà possibile per sole finalità di copertura o di efficiente gestione, precludendo quindi attività di tipo speculativo in leva. È fatto altresì divieto di stipulare contratti in derivati connessi a merci per le quali esiste l’obbligo di consegna del sottostante a scadenza. Il controllo. L’autorità di vigilanza rivestirà un ruolo fondamentale in termini di controllo dell’adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle procedure tanto per l’attività d’investimento quanto per il monitoraggio e la gestione del rischio. Al fine di consentire un’efficace monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali della situazione finanziaria dell’ente, è previsto che le attività detenute direttamente o conferite in gestione debbano essere riepilogate in un prospetto a valori correnti. Contestualmente, al fine di favorire il necessario allineamento tra attività e passività, è richiesto di fornire indicazioni relative all’ammontare delle passività legate alle prestazioni istituzionali, anch’esse valutate secondo il criterio del valore corrente. Ulteriore presidio di tutela la necessità da parte degli enti di avvalersi di un depositario, che sarà tenuto a seguire le direttive dell’ente previdenziale o del gestore, salvo che non siano contrarie alla legge, allo Statuto dell’Ente o al presente regolamento. Corollario delle esigenze di trasparenza è la necessità di un’adeguata gestione delle diverse situazioni di conflitto d’interesse. Questo per sommi capi il contenuto del regolamento aperto, come già detto, alla consultazione pubblica dal 14 novembre 2014 sino al 5 dicembre 2014. Per parte mia ho già inviato una e-mail chiedendo di inserire - l’obbligo di pubblicare on line, entro 8 oggi dalla relativa adozione, di tutte le delibere degli Organi collegiali - l’auspicio di sinergie tra gli enti in materia di gestione, diretta o indiretta delle risorse, ai fini di realizzare importanti economie di scala - la prescrizione in forza della quale ogni ente sottoponga ogni tre anni il bilancio tecnico ad analisi di sensitività utilizzando i valori reali medi degli ultimi 5 anni desumibili dai bilanci consuntivi per quanto riguarda la popolazione degli iscritti, il reddito e il volume d’affari medio nonché il rendimento del patrimonio - il divieto per amministratori e sindaci degli enti di ricoprire cariche presso società, finanziarie o enti interessati da investimenti già effettuati o in corso di effettuazione.

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