Via libera alle luci diurne supplementari a basso consumo

Tutti gli autoveicoli in circolazione ora potranno installare dei dispositivi supplementari di illuminazione diurna molto utili per risparmiare lampadine anabbaglianti ed energia. Ma per essere in regola occorrerà rivolgersi ad una officina autorizzata che utilizzerà componenti omologati e procederà anche all’aggiornamento della carta di circolazione.

Lo ha stabilito il decreto del ministero dei trasporti 6 novembre 2013 recante regolamentazione dell’installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2013. Uso intensivo delle luci di marcia diurne. La legge 120/2010 di riforma del codice stradale ha introdotto, all’art. 152 del cds, l’obbligo di circolare con i proiettori anabbaglianti accesi ovvero luci di marcia diurne , specialmente fuori dal centro abitato. Questa modalità ha avviato ad un uso intensivo dei tradizionali dispositivi luminosi con pesanti ricadute in termini di consumo energetico e sostituzione di lampadine. Per ovviare alla mancata dotazione generale di luci di marcia diurne a basso consumo è stato quindi adottato questo decreto che risulterà particolarmente interessante per certi modelli di veicoli. Luci diurne supplementari a basso consumo ok. In pratica la disposizione ministeriale regola le modalità di installazione delle luci di marcia diurne sugli autoveicoli che non ne sono già dotati all’origine. I sistemi ausiliari luminosi dovranno essere omologati, specifica il decreto, e qualora siano incorporati in gruppi ottici complessi dovrà essere approvato ogni singolo componente. Luci installate da officine autorizzate. L’installazione di queste luci dovrà necessariamente essere effettuata da una officina autorizzata che all’esito dell’intervento rilascerà una dichiarazione di conformità necessaria per la successiva visita e prova alla motorizzazione. In caso di esito positivo della visita la carta di circolazione del veicolo sarà aggiornata con una dicitura ad hoc. Ma non sempre sarà obbligatorio sottoporsi ad una verifica ufficiale. Nel caso in cui l’officina installi le luci ausiliarie tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensioni contenente anche la suddetta funzione , gli autoveicoli aggiornati non saranno infatti soggetti a visita e prova.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 6 novembre 2013 G.U. 19 novembre 2013, n. 271 Regolamentazione dell'installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione. IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione Visto l'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione Visto l'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, recante Recepimento della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli Visto il Regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa , di seguito indicato come regolamento UNECE 48 Visto il Regolamento n. 87 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli , di seguito indicato come regolamento UNECE 87 Visto l'art. 152 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prescrive, tra l'altro, l'obbligo per gli autoveicoli di usare taluni dispositivi di segnalazione visiva fuori dai centri abitati anche durante la marcia diurna Considerata l'esigenza di regolamentare, l'installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione Decreta Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per a luce di marcia diurna una luce rivolta verso l'avanti destinata a rendere il veicolo più facilmente visibile durante la circolazione diurna. Si applicano, ove ricorrano, le definizioni di cui al paragrafo 2 del citato Regolamento UNECE 87 b autoveicolo , un veicolo a motore così come definito all'art. 3, punto m , del decreto ministeriale 28 aprile 2008, concernente il recepimento della direttiva 2007/46/CE. Allegato I omissis Allegato II omissis Allegato III omissis Allegato IV omissis Art. 2 Campo di applicazione 1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione, nonchè le procedure di aggiornamento delle relative carte di circolazione, nei casi previsti dal presente decreto. Art. 3 Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna 1. Le luci di marcia diurna devono essere omologate in conformità al regolamento UNECE 87. In allegato I è riportato, solo per completezza, uno stralcio del citato regolamento UNECE 87. 2. Qualora le luci di marcia diurna siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa, ogni singolo dispositivo deve essere omologato in base alle pertinenti prescrizioni recate dalle direttive comunitarie ovvero dai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Art. 4 Modalità per l'installazione delle luci di marcia diurna 1. L'installazione sugli autoveicoli delle luci di marcia diurna deve rispettare i requisiti riportati nell'allegato II, parte integrante del presente decreto. 2. Nelle figure riportate in allegato III al presente decreto sono specificate le posizioni di installazione delle luci di marcia diurna nei casi in cui le stesse siano dispositivi indipendenti oppure siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa. 3. L'installazione sul singolo autoveicolo delle luci di marcia diurna è realizzata da un'officina di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che emette la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato IV, che fa parte integrante del presente decreto. Art. 5 Aggiornamento della carta di circolazione 1. Gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna sono soggetti a visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, territorialmente competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'installazione. 2. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, deve essere allegata la dichiarazione di installazione, di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto. 3. L'Ufficio Motorizzazione Civile, previo esito positivo della visita e prova, aggiorna la carta di circolazione, attraverso l'emissione di apposita etichetta riportante la seguente annotazione installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE . 4. In deroga al comma 1, gli autoveicoli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga forma e dimensioni contenente anche la suddetta funzione non sono soggetti a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione.