Sicurezza sul lavoro: svolgimento diretto del datore

Con la circolare n. 1 del 2018 l’INL chiarisce quale sia la corretta applicazione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151/2015, dell’art. 34 T.U. Sicurezza sul lavoro relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione.

Con la circolare n. 1 del 2018 l’INL chiarisce quale sia la corretta applicazione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151/2015, dell’art. 34 T.U. Sicurezza sul lavoro relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Il ruolo del datore di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che la concessione di tale facoltà al datore di lavoro con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio ex art. 31, comma 6 non comporta che questi svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore dall’art. 18 d.lgs. n. 81/2008. Egli, previa adeguata formazione, può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, ma non in totale autonomia si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure, che devono essere designati in numero adeguato e sufficiente, nel rispetto dell’art. 43, comma 2 del citato T.U Fonte www.lavoropiu.info

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