Bancarotta fraudolenta: quali rischi per l’extraneus?

Concorre nel delitto di bancarotta patrimoniale fraudolenta il fornitore che si presti a sovrafatturare o ricevere doppi pagamenti per prestazioni rese in favore di un gruppo societario in stato di decozione finanziaria.

Lo ha stabilito la sez. V Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 40981, depositata il 2 ottobre 2014. Doppi pagamenti e dubbie fatture. Nel caso di specie un imprenditore impegnato nel settore degli arredi è stato processato per concorso nel reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta articolo 216, comma 1, l.f. e concorso esterno in associazione a delinquere articolo 416 c.p. . All’imputato sono state contestate alcune forniture, risultate sovrafatturate o pagate indebitamente, rese in favore di un compiacente gruppo societario in stato di decozione finanziaria. L’esito del primo grado di giudizio ha registrato una secca condanna per entrambi i reati ascritti. E tuttavia, il Tribunale ha assolto l’imputato - per mancanza di prove - con riferimento ad un particolare episodio distrattivo contestatogli nell’ambito del quale l’imprenditore avrebbe agevolato il piano fraudolento del gruppo in danno ai creditori col ricevere due volte il pagamento di una fornitura. Di converso la Corte territoriale, in riforma della pronuncia impugnata, ha da un lato assolto per il reato di associazione, dall’altro esteso la condanna anche all’addebito ritenuto non provato dal Tribunale. Operazioni dalla natura incerta. La vicenda è stata, da ultimo, portata all’attenzione dei giudici di legittimità. La difesa dell’imprenditore ha paventato l’erroneità della sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità penale dell’imputato tanto per l’episodio del “doppio pagamento” quanto per quelli molteplici di sovrafatturazione. Con riferimento al primo addebito, secondo la prospettazione difensiva, l’imputato non avrebbe affatto ricevuto due volte il pagamento concordato, ma una somma in parte effettivamente imputata ad una fornitura richiesta dalla holding , in parte versata come anticipo per conto di altre società sempre facenti parte del gruppo ma operanti all’estero. Quanto alle sovrafatturazioni concordate, invece, oltre a rimarcare l’inconsistenza probatoria in ordine al presunto pactum sceleris che sarebbe intervenuto tra gli interessati, si è eccepito come i prezzi indicati nelle note fossero comunque allineati a quelli praticati sul mercato. Da ultimo, la difesa ha insistito nel rimarcare l’assenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imprenditore e il dissesto del gruppo, oltre che dell’elemento subiettivo del reato, considerata – a suo dire – l’inconsapevolezza dell’imputato circa lo stato di insolvenza del suo esclusivo partner commerciale. La Suprema Corte, nel decidere sulla vicenda, ha opinato per il rigetto del ricorso ritenendo inammissibili e infondate tutte le censure. Vantaggi compensativi del gruppo societario l’onere della prova grava sull’imprenditore. Gli Ermellini hanno, anzitutto, confutato la tesi difensiva secondo cui il “doppio pagamento” incamerato dall’imputato non avrebbe in nulla danneggiato il gruppo a cagione delle relative dinamiche interne che avrebbero – in qualche modo – compensato l’esborso inconferente. Sul punto la Corte ha evidenziato come nel caso in cui appaia incerto se un determinato atto abbia o meno recato un danno al patrimonio di un gruppo societario, è comunque onere dell’imprenditore dimostrare l’effettivo significato dell’operazione, «sì che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società». Reato di condotta e pericolo. Sotto diverso profilo, la Corte ha ribadito l’orientamento maturato nella giurisprudenza maggioritaria secondo cui il reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta non necessita dell’accertamento del nesso causale tra la condotta distrattiva e il fallimento, essendo la fattispecie in questione un reato di condotta e di pericolo, diversamente da quanto accade per altre ipotesi delittuose per le quali il legislatore ha expressis verbis individuato nella declaratoria fallimentare o comunque nello stato di dissesto l’evento del reato cfr. articolo 217, numero 4 223, comma 2, nnumero 1 e 2 224, numero 2, l.f. . Ed invero con la fattispecie di cui all’articolo 216, l.f. «il legislatore ha voluto punire condotte che attentano all’integrità della garanzia patrimoniale dei creditori indipendentemente dallo loro effettiva incidenza causale sulla determinazione del fallimento, ancorché, sul piano fattuale ben possano registrarsi e frequentemente si registrano casi in cui le condotte normotipo abbiano effettivamente determinato il dissesto dell’impresa». Il dolo generico. Per gli stessi motivi - passando alla disamina dell’elemento soggettivo - il fallimento non rientra nel fuoco del dolo, risultando del tutto irrilevante che il soggetto agente intraneus abbia o meno consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa. Ai fini dell’integrazione del reato, dunque, è sufficiente il dolo generico dato dalla rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, id est dalla «probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale» - con evidente danno per gli interessi creditori - che la condotta è idonea a determinare a prescindere dalla declaratoria fallimentare. Analogamente, nella prospettiva dell’ extraneus il dolo è dato dalla consapevolezza che la condotta di ausilio sia volta a distogliere i beni societari dalla loro naturale destinazione, senza che rilevi - si ripete – la rappresentazione del dissesto della società. Accordo di sovrafatturazione provato. Quanto, infine, alle contestazioni riferite alle condotte di sovrafatturazione, l’applicazione delle sopra sintetizzate coordinate interpretative in uno alla ritenuta nitidezza del quadro probatorio - anche per quel che atteneva all’esistenza del patto tra imprenditori - hanno confermato il giudizio di reità.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 maggio – 2 ottobre 2014, numero 40981 Presidente Ferrua – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 dicembre 2012 la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di G.A. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella gestione delle società del Gruppo Gi. in concorso con gli amministratori delle medesime e, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riteneva la sua responsabilità anche per un ulteriore fatto distrattivo in relazione al quale era stato in precedenza assolto e affermava la sussistenza delle aggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità in precedenza escluse, assolvendolo dall'accusa di concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata, tra l'altro, alla commissione dei menzionati reati fallimentari, per la quale invece era stato condannato in prime cure, procedendo infine alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio. 1.1 I fatti per cui la Corte distrettuale ha ritenuto la responsabilità dell'imputato riguardano le forniture da parte delle aziende facenti capo al G. degli arredi dei punti vendita italiani ed esteri del gruppo Gi. , le quali, in alcuni casi capo B.b.2 , sarebbero state sovrafatturate in forza di un accordo intervenuto tra l'imputato e Gi.Em. presidente, prima, e amministratore delegato, poi, di alcune delle società assoggettate a procedura di amministrazione straordinaria ex d.lgs. numero 270/1999 e dichiarate in stato d'insolvenza l'8 ottobre 2003 ed in altri casi sarebbero state invece indebitamente pagate due volte capo B.b.1 . 1.2 In relazione a tale ultimo fatto in particolare, va precisato che il Tribunale, come già accennato, aveva assolto il G. , ritenendo insufficiente la prova dell'addebitabilità e comunque della fraudolenza dei pagamenti effettuati dalla Gi. Sport s.p.a. alle medesime forniture poi saldate alle aziende dell'imputato dalla società attraverso cui alcune affiliate del gruppo avevano acquistato in leasing gli arredi destinati a punti vendita aperti all'estero. 1.3 La Corte distrettuale, nel riformare tale decisione, ha invece ritenuto la natura comunque distrattiva dei pagamenti effettuati dalla menzionata Gi. Sport e ciò anche prescindere dal fatto che gli stessi potessero o meno considerarsi una indebita duplicazione di quelli effettuati dalla società di leasing trattandosi in ogni caso di erogazioni compiute senza valido corrispettivo e nell'esclusivo interesse delle società operative estere che gestivano i singoli punti vendita e che avevano determinato un ingiustificato depauperamento della capogruppo, la quale avrebbe sostanzialmente e immotivatamente soddisfatto debiti di soggetti terzi in danno dei propri creditori. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo dei propri difensori articolando dodici motivi. 2.1 Con il primo viene dedotta la violazione del principio di correlazione in merito alla condanna dell'imputato per l'episodio distrattivo concernente la menzionata duplicazione fraudolenta dei pagamenti degli arredi destinati ai negozi gestiti in paesi esteri dal gruppo. In particolare il ricorrente rileva come la Corte distrettuale, nel riformare l'assoluzione pronunziata in primo grado in relazione a tale addebito, avrebbe sostanzialmente ritenuto la responsabilità del G. per un fatto diverso da quello originariamente prospettato in imputazione, condannandolo non per la duplicazione dei pagamenti già anticipati da Gi. Sport, bensì per il solo - e per l'appunto - diverso fatto che questa avrebbe finanziato le società operative estere. In tal senso, con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce altresì la violazione dell'articolo 597 c.p.p., atteso che il gravame del pubblico ministero non aveva devoluto il tema alla cognizione del giudice d'appello, essendosi questi limitato ad impugnare la sentenza di primo grado in relazione al ritenuto difetto della prova della duplicazione dei pagamenti. 2.2 Sempre con riguardo ai fatti di cui al capo B.b.1 il terzo motivo di ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di per sé illeciti i pagamenti effettuati da Gi. Group senza aver prima accertato l'effettiva insussistenza di dinamiche infragruppo idonee a fornire una giustificazione economica alle suddette operazioni. Con il quarto motivo viene invece dedotta l'errata applicazione della legge penale in merito alla negata rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale, dell'esistenza di un nesso causale tra la condotta distrattiva incriminata e il dissesto della società, certamente da escludersi nel caso di specie alla luce del contenuto valore delle presunte distrazioni a fronte di un passivo accertato nella misura di oltre 430.000.000 di Euro. 2.3 Con il quinto motivo analoga violazione della legge penale sostanziale viene eccepita con riguardo alla configurazione del dolo tipico della bancarotta patrimoniale, dal cui oggetto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso la specifica rappresentazione del dissesto della società, dimenticando come nel caso di specie la contestazione mossa al G. riguardasse il concorso in qualità di extraneus nella distrazione operata dal soggetto attivo proprio del reato, fattispecie in relazione alla quale il più accreditato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiederebbe invece la prova della consapevolezza dell'agente dello stato di decozione della società. Ed in tal senso il ricorrente lamenta altresì come nel caso di specie non solo non vi sarebbe stata la prova positiva di tale consapevolezza in capo al G. , ma come, per converso, agli occhi di soggetto estraneo, quale per l'appunto era l'imputato, molteplici fossero all'epoca gli indici della buona salute del gruppo recente quotazione in borsa, l'ingresso nel capitale sociale di una importante banca svizzera, l'avvenuta acquisizione del gruppo concorrente, la continua espansione in Italia e all'estero della rete commerciale, la regolare certificazione dei bilanci da parte dei revisori , con il quale peraltro le società dell'imputato avevano operato per anni concedendo credito e dunque facendo affidamento sulla sua solvibilità. Circostanze queste non valutate dai giudici dell'appello, che anzi avrebbero in maniera contraddittoria riconosciuto come i bilanci del gruppo effettivamente restituissero una immagine florida del medesimo, salvo poi essersi rivelati solo a posteriori falsi. 2.4 Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizi motivazionali della sentenza in merito alla ritenuta responsabilità del G. per l'altro fatto di bancarotta contestato. In proposito la Corte distrettuale avrebbe sostanzialmente omesso di confutare i numerosi rilievi mossi alla pronunzia di primo grado con il gravame di merito e in particolare a quelli concernenti l'attendibilità intrinseca e la genericità delle dichiarazioni rese dal coimputato Gi.Em. sul presunto accordo intervenuto con lo stesso G. per la sovrafatturazione degli arredi dei negozi alla discordanza tra il narrato del Gi. e quello della teste Gu. , pure assunto a riscontro esterno di quanto riferito dal primo all'intrinseca ed estrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla menzionata teste, apoditticamente ritenuta attendibile dalla Corte distrettuale alla congruità dei preventivi presentati dalle ditte del G. e alle ragioni economiche dell'esclusiva concessa alle medesime. Con il settimo motivo, poi, il ricorrente denuncia analoghi vizi della motivazione della sentenza in merito alla svalutazione delle conclusioni assunte dal consulente della difesa sulla congruità dei prezzi evidenziati nelle fatture emesse dalle aziende del G. nei confronti del gruppo Gi. . 2.5 Con l'ottavo motivo il ricorrente evidenzia ulteriori lacune motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza di un ritorno economico per il Gi. dall'accordo presuntivamente stipulato con l'imputato, lamentando come la Corte distrettuale abbia sul punto nuovamente ignorato le circostanziate obiezioni sollevate sul punto con il gravame di merito in ordine all'identificabilità con tale ritorno dei lavori eseguiti nella villa del Gi. ed asseritamente pagati dal G. . 2.6 Con il nono motivo viene eccepita l'errata applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale, rilevandosi in proposito come al fine di affermare la natura distrattiva delle presunte sovrafatturazioni sarebbe stato necessario dimostrare come effettivamente i prezzi pagati da Gi. Sport fossero superiori a quelli che la società avrebbe potuto eventualmente ottenere da altri fornitori per lo svolgimento delle medesime prestazioni, dimostrazione invero non fornita dalla sentenza impugnata. 2.7 Ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti con il decimo motivo, con il quale viene censurato il valore indiziario attribuito dalla Corte distrettuale ad alcune operazioni commerciali e fiscali che hanno riguardato il G. o le sue aziende ai fini della dimostrazione dell'avvenuta percezione di compensi originati dalle menzionate sovrafatturazioni. Con l'undicesimo motivo il ricorrente lamenta invece il difetto di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'acquisizione del verbale dell'udienza preliminare di un procedimento a carico del Gi. da cui risultava come, contestualmente alla sua deposizione, egli stesse contrattando con il pubblico ministero un patteggiamento. Il dodicesimo ed ultimo motivo, infine, ripropone in relazione ai fatti di cui al capo B.b.2 le medesime doglianze sollevate in merito alla qualificazione operata dalla Corte distrettuale del dolo necessario per la configurabilità del concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta già sollevate con il quinto motivo. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Infondati sono i primi due motivi di ricorso. 2.1 Alcun difetto di correlazione sussiste infatti tra il fatto contestato al capo B.b.1 e quello ritenuto in sentenza, atteso che l'indebito pagamento da parte di Gi. Sport s.p.a. alle società del G. degli importi relativi all'allestimento dei punti vendita esteri è condotta descritta nell'imputazione. Correttamente dunque la Corte territoriale ha individuato nella medesima il comportamento distrattivo addebitabile anche all'imputato in ragione della successiva duplicazione degli stessi pagamenti al momento dell'erogazione dei finanziamenti da parte della società di leasing, che invece avrebbero dovuto essere incamerati dalla stessa Gi. a compensazione di versamenti che in quel momento hanno cessato di costituire mere anticipazioni eventualmente giustificabili con le dinamiche di gruppo. 2.2 Né ovviamente può rilevare in senso contrario il fatto che il giudice di prime cure abbia mal interpretato il senso dell'imputazione, concentrando la sua attenzione sui secondi pagamenti invece che sui primi, errore cui per l'appunto ha rimediato il giudice dell'appello facendo correttamente ricorso ai consolidati principi elaborati da questa Corte sui quali si tornerà più diffusamente sub 2 in merito all'autonomia patrimoniale delle società iscritte nel perimetro di un gruppo ai fini dell'applicazione delle norme penali fallimentari. 2.3 Quanto poi all'eccepito difetto di devoluzione è sufficiente rammentare che ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'articolo 597, comma primo, c.p.p., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice ovvero ad uno diverso anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione cfr. Sez. 1, numero 10795 del 25 giugno 1999, Gusinu e altri, Rv. 214111 Sez. 3, numero 9841/09 del 10 dicembre 2008, Pizzi, Rv. 242995 . Non di meno la disposizione menzionata attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius laddove operante - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante Sez. 6, numero 40625 del 8 ottobre 2009, B., Rv. 245288 . Ne consegue che nel caso di specie la Corte territoriale non ha ecceduto dai propri poteri, atteso che l'appello del pubblico ministero le aveva specificamente devoluto la questione della sussistenza del reato di cui al capo B.b.1 e all'errata valutazione delle relative risultanze probatorie, né, alla luce dei principi illustrati, può ritenersi che il percorso argomentativo svolto dal titolare dell'azione penale per supportare le proprie doglianze fosse vincolante per il giudice del gravame. 2. Il terzo motivo è invece inammissibile. Va infatti ribadito che la previsione di cui all'articolo 2634 c.c. - che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società - conferisce valenza normativa a principi - peraltro già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, si che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società ex muttis Sez. 5, numero 49787 del 5 giugno 2013, Bellemans, Rv. 257562 . In difetto di specifiche indicazioni da parte dell'imputato circa la concreta configurabilità di tali vantaggi compensativi non era dunque compito del giudice del merito accertare la prova negativa della loro esistenza, né dunque può essere dedotto il difetto di motivazione sul punto. 3. Il quarto motivo è infondato. 3.1 Nel negare la necessità di un collegamento causale tra le condotte distrattive e il dissesto della società, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio stabilito da questa Corte per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza del nesso causale menzionato, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento o altra dichiarazione equipollente, com'è nel caso di specie , detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza ed a prescindere dalla consistenza del passivo accertato ex multis e da ultime Sez. 5, numero 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567 Sez. 5, numero 7545/13 del 25 ottobre 2012, Lanciotti, Rv. 254634 Sez. 5, numero 232/13 del 9 ottobre 2012, Sistro, Rv. 254061 Sez. 1, numero 40172 del 1 ottobre 2009, Simonte, Rv. 245350 Sez. 5, numero 34584 del 6 maggio 2008, Casitlo, Rv. 241349 Sez. 5, numero 36088 del 27 settembre 2006, Corsatto e altro, Rv. 235481 Sez. 5, numero 8327 del 22 aprile 1998, Bagnasco e altri, Rv. 211366 Sez. 5, numero 15850 del 26 giugno 1990, Bordoni, Rv. 185891 . 3.2 L'incidenza causale della condotta distrattiva sul fallimento è infatti un aspetto irrilevante ai fini della configurabilità reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria Sez. 5, numero 16759 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879 , già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell'insolvenza Sez. l, numero 40172 dell'1 ottobre 2009, Simonte, cit. . Estraneo al reato è di conseguenza anche il rapporto causale fra la condotta ed il dissesto che peraltro, ove inteso dal legislatore come viceversa rilevante per la ravvisabilità del reato, è espressamente previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria di cui all'articolo 233, comma secondo, legge fall., norma significativamente modificata dall'articolo 4 d.lgs. 11 aprile 2002, numero 61, con l'estensione della necessità del nesso causale fra il dissesto e la commissione di determinati reati societari, senza che analoga disposizione sia stata con l'occasione introdotta per gli altri reati fallimentari cfr. Sez. 5, numero 3560/14 del 10 dicembre 2013, Palmas, in motivazione . 3.3 In questo consolidato contesto interpretativo si è inserita la sentenza citata dal ricorrente Sez. 5, numero 47502 del 24 settembre 2012, Corvetta e altri, Rv. 253493 , la quale ha affermato che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente. La sentenza Corvetta, aderendo al tradizionale orientamento per cui il fallimento sarebbe elemento costitutivo della fattispecie tipica, conclude che in quanto tale esso non può che costituire, secondo i principi generali dell'ordinamento penale, l'evento della bancarotta, avvinto alla condotta distrattiva da un rapporto di derivazione causale, ritenendo in tal senso di poter rinvenire un addentellato a tale conclusione nell'articolo 223 legge fall., il quale sarebbe “norma di chiusura che prevede la punibilità anche di altre condotte che siano state determinanti nella causazione del fallimento, pur non rientrando nell'elenco di cui all'articolo 216”, ma che, attesa la presenza di aree di sovrapponibilità tra l'oggetto di quest'ultima e le altre fattispecie ivi previste, troverebbe proprio nel rapporto eziologico tra condotte punite e dissesto il minimo comune denominatore, non trovando altrimenti spiegazione l'omogenea risposta sanzionatoria. Tale pronunzia è rimasta peraltro isolata nella giurisprudenza della Corte, che anche successivamente - come già ricordato - ha ribadito l'orientamento tradizionale. Né ai principi in essa affermati può ritenersi abbia aderito - come prospettato dalla difesa nel corso della discussione - Sez. F, numero 41665 del 10 settembre 2013, Gessi, Rv. 257231, la quale in realtà ha a sua volta riaffermato la natura della bancarotta fraudolenta come reato di pericolo, limitandosi ad evidenziare la prevedibilità del dissesto come elemento costitutivo del relativo dolo sul punto si tornerà sub 4 trattando le doglianze avanzate dal ricorrente con i motivi quinto e dodicesimo . 3.4 La ricostruzione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale prospettata nella sentenza Corvetta non può in ogni caso essere condivisa. Numerose sono infatti le obiezioni che possono muoversi al percorso argomentativo seguito nell'occasione. 3.4.1 Innanzi tutto appare come un mero paralogismo quello per cui il fallimento, in ossequio agli articolo 40 e 41 c.p., deve risultare in rapporto di derivazione causale con la condotta in quanto evento del reato. Infatti, la premessa minore “il fallimento costituisce evento del reato di bancarotta” è a ben vedere tautologica, non essendo offerta alcuna dimostrazione del perché la dichiarazione giudiziale di insolvenza sia da ritenere evento “termine medio” del sillogismo della bancarotta, ergo soggetto alla regola enunciata dalla premessa maggiore “!” “evento del reato è conseguenza della condotta secondo il nesso eziologico ex articolo 40 e 41 c.p. , così da giungere alla conclusione per cui tra condotta di bancarotta e fallimento debba sussistere il nesso eziologico ex articolo 40 e 41 c.p In altri termini che il fallimento sia evento del reato è affermazione che, per poter essere posta al centro del ragionamento, richiedeva di essere previamente dimostrata, onere che la sentenza non può dirsi abbia assolto se non ricorrendo ad una petizione di principio e cioè che in quanto asserito elemento costitutivo del fatto tipico non può che assumere tale qualifica. 3.4.2 Invero ogni qualvolta il legislatore ha ritenuto necessaria la sussistenza di un collegamento causale tra il fallimento, il dissesto o Io stato d'insolvenza e le condotte di bancarotta articolo 217 numero 4, 223 comma secondo nnumero 1 e 2 e 224 numero 2 , lo ha esplicitato, ricorrendo ad una terminologia inequivocabile e tipicamente evocativa in tal senso. Risulterebbe dunque quantomeno singolare che, proprio nella disposizione in qualche modo rappresentante il fulcro del sistema di incriminazioni in materia fallimentare, lo stesso legislatore abbia invece deciso di criptare l'indicazione di un requisito così significativo nell'economia della fattispecie tipizzata. 3.4.3 Né l'interpretazione proposta in sentenza della funzione dell'articolo 223 e dei rapporti intercorrenti tra le fattispecie in esso previste appare condivisibile, giacché meramente assertiva e frutto di una ingiustificata manipolazione della lettera della norma. Peraltro la ricostruzione del suo significato proposta al più consentirebbe di interpretare in chiave causale la bancarotta impropria, ma non anche quella propria, atteso che i reati previsti nel secondo comma del citato articolo 223 non si applicano all'imprenditore individuale. 3.4.4 È invece proprio l'introduzione del dissesto quale evento della fattispecie di bancarotta da reato societario articolo 223 comma secondo numero 1 operata dal d. Igs. numero 61/2002 a dimostrare, come già ricordato, che il legislatore, anche in tempi recenti e nella consapevolezza del diritto vivente, ubi voluit dixit. 3.4.5 Appare dunque inevitabile riconoscere che nella fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 216 non è previsto alcun rapporto eziologico tra le condotte alternativamente incriminate ed il fallimento e che tale rapporto non è ricostruibile in via interpretativa attesi gli evidenti limiti esegetici della disposizione. 3.4.6 Tra l'altro il ragionamento seguito nella citata sentenza sconta evidenti aporie proprio con riguardo all'individuazione del presunto evento del reato. Ed infatti inizialmente questo viene identificato nella declaratoria giudiziale di fallimento, salvo poi progressivamente degradare nel fallimento tout court ovvero nel dissesto. Ma le scelte terminologiche effettuate non sono indifferenti, posto che i termini impiegati non sono sinonimi ed identificano, rispettivamente, il fallimento come atto di giurisdizione e sotto il profilo sostanziale. Ed in tal senso, come ricordato da autorevole dottrina, il dissesto è un dato quantitativo, graduabile, suscettibile di essere cagionato sia nell'an che nel quantum aggravamento , mentre il fallimento è invece un fatto formale, segnato da un provvedimento giurisdizionale, che non ammette alternativa se non tra essere e non essere. 3.4.7 All'evidenza, nell'impossibilità di tracciare una linea causale credibile tra la condotta dell'agente e la sentenza di fallimento - la quale non può essere conseguenza dalla prima nel senso accolto dall'articolo 40 c.p. - la motivazione della sentenza citata ha progressivamente ripiegato su un diverso accadimento effettivamente collegabile alla condotta medesima, consumando così un'ulteriore forzatura del testo della norma incriminatrice, che invece indiscutibilmente evoca proprio la sentenza dichiarativa di fallimento l'articolo 216, infatti, stabilisce che l'imprenditore venga punito se è dichiarato fallito , mentre il legislatore, laddove ha voluto fare riferimento al dissesto o alle condizioni che determinano il fallimento, lo ha espressamente detto, come per l'appunto avvenuto nei già menzionati articolo 217, 223 e 224. 3.4.8 Non di meno deve osservarsi che individuando nel dissesto dell'impresa l'evento del reato si giungerebbe alla paradossale conclusione di escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 216 le condotte distrattive consumate dopo la sua causazione per altre ragioni, ma prima della formale dichiarazione del fallimento. Rimarrebbero cioè irragionevolmente estranee all'area di tipicità tracciata dalla norma incriminatrice quei comportamenti non solo statisticamente più diffusi, ma altresì potenzialmente più pericolosi per gli interessi del ceto creditorio. 3.4.9 Intendere la dichiarazione giudiziale di insolvenza - o anche il dissesto - quale evento naturalistico delle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale presta inoltre il fianco anche ad un'ulteriore obiezione siffatta conseguenza della condotta non sarebbe concepibile con riguardo alla bancarotta documentale prefallimentare. La stessa sentenza Corvetta si avvede di tale rilevante limite e azzarda una giustificazione fondata sul rilievo che trattandosi di due reati distinti, nulla impedisce che il fallimento svolga nei due casi una funzione diversa , senza tuttavia rilevare come nella seconda ipotesi la dichiarazione giudiziale di insolvenza assumerebbe giocoforza natura di mera condizione obiettiva di punibilità e ciò a tacere del difetto di indici normativi che autorizzino una ricostruzione così articolata. 3.5 Conclusivamente sul punto deve dunque ribadirsi che attraverso il primo comma dell'articolo 216 il legislatore ha voluto punire condotte che attentano all'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori indipendentemente dalla loro effettiva incidenza causale sulla determinazione del fallimento, ancorché, sul piano fattuale, ben possano registrarsi e invero frequentemente si registrano casi in cui le condotte normotipo abbiano effettivamente determinato il dissesto dell'impresa. 4. Il quinto e il dodicesimo motivo possono essere trattati congiuntamente attesa l'identità della questione dedotta. Non di meno deve rilevarsi che anche questi motivi sono infondati. 4.1 Anche con riguardo al contenuto dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale il ricorrente ha invocato innanzi tutto i principi affermati dalla sentenza Corvetta di cui si è detto, le cui conclusioni sul punto risultano però non condivisibili in ragione dalla già criticata configurazione del fallimento come evento del reato in diretta derivazione causale dalla condotta incriminata. 4.2 In realtà è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte che la dichiarazione di fallimento è svincolato dal dolo e dalla colpa necessari per la sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. 4.2.1 In tal senso si ritiene tradizionalmente che la rappresentazione del fallimento o del dissesto esula dall'elemento soggettivo del reato, con la conseguente irrilevanza del fatto che nell'agente manchi la consapevolezza di poter fallire, anche perché, oltretutto, siffatta convinzione si risolverebbe in errore su legge extrapenale, richiamata da quella penale ex multis Sez. 5, numero 17044 del 20 febbraio 2001, Martini A, Rv. 219269 . E nel medesimo senso si è precisato che per la sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, risultando dunque irrilevante che questo si sia o meno già manifestato al momento della consumazione della condotta illecita Sez. 5, numero 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932 Sez. 5, numero 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307 Sez. 5, numero 44933 del 26 settembre 2011, Pisani e altri, Rv. 251214 Sez. 5, numero 29896 del 1 luglio 2002, Arienti ed altri, Rv. 222388 . 4.2.2 Questa Corte ha peraltro progressivamente sottolineato come, per la configurabilità del dolo di bancarotta patrimoniale, sia necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice. 4.2.3 In tal senso si è, ad esempio, precisato che l'elemento psicologico della bancarotta patrimoniale, desumibile da tutte le componenti che caratterizzano la condotta dell'imputato, consisterebbe nel dolo generico, cioè nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, e questo anche nel caso in cui l'agente, pur non perseguendo direttamente il risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo, in tal modo, il suo realizzarsi Sez. 5, numero 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din, Rv. 214863 Sez. 5, numero 29896 del 1 luglio 2002, Arienti, cit. Sez. 5, numero 7555 del 30 gennaio 2006, De Rosa, Rv. 233413 . 4.2.4 In definitiva l'orientamento della Corte si è oramai assestato verso una lettura della fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 216 legge fall., come reato di condotta e di pericolo, sorretto dal dolo generico, al cui oggetto rimarrebbe estranea non solo la sentenza dichiarativa di fallimento, ma anche solo lo stato d'insolvenza o il dissesto che ne costituiscono il presupposto i due termini in tale contesto interpretativo vengono in realtà utilizzati sostanzialmente come sinonimi o al più come definitori del medesimo concetto dal punto di vista, rispettivamente, giuridico ed economico . Non di meno, come detto, emerge un'elaborazione non sempre esplicita e lineare di questi concetti, tesa a prospettare la necessaria concretezza del pericolo generato dalla condotta illecita e la sua conseguente rappresentazione da parte dell'agente. Elaborazione che può dirsi ispirata in qualche modo al principio di offensività ed all'esigenza di espungere dall'ambito applicativo della norma incriminatrice fatti di cui lo stesso agente non sarebbe in grado di prevedere l'effettiva carica lesiva, come, ad esempio, nel caso di distrazioni commesse in epoca assai antecedente rispetto alla declaratoria di fallimento e nel mentre l'impresa era florida. 4.2.5 In tale linea interpretativa si inserisce in qualche modo anche la già citata Sez. F, numero 41665 del 10 settembre 2013, Gessi, cui la difesa si è richiamata in discussione anche per i profili ora in trattazione. Peraltro - come pure già ricordato - la sentenza Gessi, lungi dall'aderire all'orientamento della sentenza Corvetta, ha condensato i risvolti soggettivi della natura di pericolo del reato di bancarotta nel concetto di prevedibilità del dissesto o del suo aggravamento, che invero non è del tutto in linea con l'indirizzo tradizionale che si intende ribadire. 4.2.6 L'esigenza di escludere che l'agente possa essere chiamato a rispondere penalmente per fatti privi di disvalore al momento in cui vengono commessi e che invece lo assumerebbero solo retrospettivamente in forza di un accadimento la dichiarazione giudiziale del fallimento per l'appunto successivo e indipendente dagli stessi non essendo richiesto, come già chiarito, che tale dichiarazione rappresenti Io sviluppo in senso causale delle condotte punite, né l'obiettivo cui tende la volontà del loro autore - alla base storicamente dei primi interventi di questa Corte tesi a configurare a ridimensionare la portata espansiva del dolo generico che sottende la fattispecie in discussione - deve essere infatti correttamente intesa. 4.2.7 In tal senso va chiarito che, se la dichiarazione di fallimento attribuisce rilevanza penale alle condotte contemplate dall'articolo 216 essendo al pari di tutti gli elementi della fattispecie uno dei presupposti di tale rilevanza , non per questo può essergli attribuita anche un'efficacia - per di più retrospettiva - qualificante dei fatti di bancarotta sul piano dell'illiceità o addirittura della tipicità. Deve insomma ribadirsi che le condotte incriminate non sono prive di un autonomo disvalore, anche prima della declaratoria giudiziale del fallimento. Conclusione questa che è suggerita dalla loro stessa configurazione normativa. Infatti, termini come distrarre , dissipare , occultare , distruggere , dissimulare o locuzioni come esporre passività inesistenti per tacere di quelle utilizzate per definire la bancarotta documentale o le fattispecie contemplate dall'articolo 217 appaiono impregnati di una evidente connotazione negativa, rivelando l'intenzione del legislatore di selezionare per l'incriminazione soltanto comportamenti che, in quanto evocativi di una anomala gestione dei beni dell'impresa, risultino intrinsecamente idonei a mettere in pericolo l'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale di cui all'articolo 2740 c.c. violando il relativo dovere gravante sull'imprenditore. Violazione cui il singolo creditore può tra l'altro reagire ben prima dell'instaurazione della procedura concorsuale, attraverso gli strumenti all'uopo concessigli dall'ordinamento e cioè facendo ricorso all'azione surrogatoria, a quella revocatoria ovvero al sequestro conservativo, come previsto dagli articolo 2900 e ss. c.c 4.2.8 In definitiva il disvalore intrinseco delle condotte tipizzate deve essere ricostruito in ragione dell'oggetto della tutela penale del diritto di credito, che non è sintonizzato sul mero inadempimento, bensì sulla responsabilità patrimoniale del debitore. Ed è in tale prospettiva che può dunque ritenersi che il fallimento non determini in maniera autonoma l'offesa, ma, per l'appunto, la renda attuale. Per converso l'esposizione a pericolo dell'interesse dei creditori diviene connotato di tipicità della condotta proprio in ragione della funzione che la dichiarazione di fallimento assume nella struttura della fattispecie. L'esito concorsuale, dunque, non quale progressione dell'offesa, bensì come prospettiva nella quale deve essere valutata l'effettiva offensività della condotta. In altri termini il fallimento non trasforma la bancarotta in reato di danno, giacché lo stesso non costituisce oggetto di rimprovero e non consegue necessariamente alla consumazione delle condotte incriminate, le quali vengono punite per il solo fatto di aver esposto a pericolo l'integrità della garanzia patrimoniale, indipendentemente da quello che sarà poi l'effettivo esito della procedura concorsuale, del quale, infatti, la norma incriminatrice si disinteressa. E conferma della correttezza di tale impostazione può trarsi dall'articolo 219, che in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quelle che consegue ai fatti di bancarotta cfr. Sez. 5, numero 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, cit. . 4.2.9 In tal senso la selezione dei comportamenti da considerare conformi al tipo descritto dal legislatore deve avvenire già sul piano oggettivo - e non solo su quello soggettivo - attraverso la verifica della concreta idoneità degli stessi a pregiudicare l'integrità della garanzia patrimoniale mentre sotto il profilo soggettivo tale idoneità deve costituire oggetto di rappresentazione da parte dell'agente, anche quando egli non agisca con l'obiettivo di recare pregiudizio ai creditori, finalità invero non richiesta per la sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale quantomeno con riguardo alla fattispecie descritta nella prima parte dell'articolo 216. 4.2.10 Non è dunque la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto ad essere oggetto del dolo di bancarotta patrimoniale, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisca per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori, principio di cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione. 4.3 Con i due motivi in esame il ricorrente ha altresì contestato che nel caso di specie ricorrano gli estremi del dolo dell'extraneus concorrente nel reato proprio e in particolare nella bancarotta patrimoniale. 4.3.1 Sul punto il ricorrente evoca un invero inesistente contrasto nella giurisprudenza di legittimità, giacché la pronunzia citata nel ricorso Sez. 5, numero 41333 del 27 ottobre 2006, Tisi e altro, Rv. 235766 non devia dai consueti principi affermati in proposito da questa Corte, ma si limita a sottolineare la consistenza che deve assumere l'accertamento del dolo del percettore delle somme distratte. 4.3.2 Va allora ribadito il tradizionale orientamento per cui il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. E ciò in quanto, in aderenza ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, il dolo dell'extraneus non assume connotazioni diverse da quello richiesto all'imprenditore con il quale questi concorre ossia la consapevolezza di distrarre i beni, vale a dire di sottrarre gli stessi alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa. Garanzia il cui pregiudizio, che come è noto assume rilevanza anche penale anche nei termini del mero pericolo sussiste, ed è come tale percepibile dal soggetto estraneo come da quello intraneo alla fallita salvo ovviamente il concreto accertamento della rappresentazione che questi ne ha avuto , laddove i beni siano distolti dalla naturale destinazione appena descritta, a prescindere dall'esistenza, e quindi dalla consapevolezza, di un dissesto che, come visto in precedenza, non costituisce evento incluso nella fattispecie incriminatrice Sez. 5, numero 3560/14 del 10 dicembre 2013, Palmas, in motivazione Sez. 5, numero 1706/14 del 12 novembre 2013, P.G., Barbaro e altro in proc. Papalia, Rv. 258950 Sez. 5, numero 9299 del 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162 . E in tal senso è stato altresì precisato che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'articolo 216 legge fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da altri fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società. Sez. 5, numero 16579 del 24 marzo 2010, Fiume e altro, Rv. 246879 . 4.3.3 In corretta applicazione di tali principi i giudici d'appello hanno dunque ritenuto sussistente in capo al G. il dolo concorsuale richiesto, argomentando dalla privilegiata conoscenza che egli aveva delle discutibili modalità di gestione del gruppo conseguente alla natura dei rapporti che lo legavano al Gi. e dalla natura intrinsecamente depauperatoria delle condotte poste in essere. La linea argomentativa così sviluppata è immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre le obiezioni del ricorrente sull'apparenza esterna dello stato delle finanze del gruppo non risultano effettivamente correlate al descritto apparto giustificativo, non tenendo per l'appunto conto di quanto effettivamente argomentato dalla Corte territoriale sulla particolare posizione dell'imputato. Per il resto le doglianze avanzate con il ricorso sul punto si traducono nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e dell'articolo 606 c.p.p. 5. Il sesto motivo è infondato e per certi versi inammissibile. 5.1 La Corte territoriale ha infatti ampiamente motivato sulla sussistenza del reato di cui al capo B.b.2, rispondendo espressamente o implicitamente alle censure avanzate sul punto con il gravame di merito e facendo riferimento soprattutto alle dichiarazioni rese dal coimputato Gi. e dai riscontri alle medesime tratti dalle deposizioni di alcuni testimoni merito al sistema di sovrafatturazione in favore delle società riconducibili all'imputato. 5.2 In proposito va ricordato che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata ex multis Sez. 6, numero 20092 del 4 maggio 2011, Schowick, Rv. 250105 . Il giudice di merito non ha cioè l'obbligo di soffermarsi e dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. 5.3 In tal senso le doglianze del ricorrente appaiono inidonee ad evidenziare effettivi difetti della motivazione della sentenza impugnata, essendosi lo stesso limitato ad elencare una serie di elementi che la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare, senza però dimostrare - e non solo affermare - la decisività dei medesimi e cioè la loro capacità di compromettere la tenuta logica della linea argomentativa sviluppata dai giudici dell'appello. 5.4 In particolare risultano poi generiche le censure rivolte alla valutazione compiuta da questi ultimi sull'attendibilità del Gi. , tenuto conto che dalla motivazione della sentenza di primo grado - che si salda con quella del provvedimento impugnato non essendo sul punto stata oggetto di contestazione - emerge come l'effettivo vantaggio tratto dalle società del gruppo - secondo quanto narrato dal coimputato - nel sovra fattura re derivava dalla necessità di finanziare attraverso i leasing anche costi che le società erogatrici dei medesimi non avrebbero altrimenti consentito e come l'ispiratore di tale escamotage fosse stato lo stesso G. . Parimenti generiche in quanto assertive e non correlate a quanto esposto in proposito in sentenza sono le doglianze relative alla consistente provvista fornita dall'imputato e destinata alla capitalizzazione della società lussemburghese dei Gi. , atteso che i giudici bolognesi avevano motivatamente confutato la tesi sostenuta nel gravame di merito che la causa della dazione fosse un prestito. Meramente assertive e congetturali risultano poi le obiezioni sollevate con riguardo al presunto interesse del Gi. a rendere dichiarazioni compiacenti al fine di conseguire un patteggiamento favorevole, mentre quelle relative al progressivo deterioramento dei rapporti tra il G. e il coimputato rivelano ancora una volta un difetto di correlazione con la motivazione resa dai giudici d'appello a p. 37 , i quali non hanno riproposto l'argomentazione svolta dal Tribunale sul punto criticata con il gravame di merito. 5.5 Anche con riguardo all'attendibilità della teste Gu. e alle presunte aporie tra le sue dichiarazioni e quelle del Gi. , le censure del ricorrente si risolvono nel tentativo di sollecitare questa Corte ad una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, senza peraltro tenere conto di quanto effettivamente motivato in sentenza. In tal senso i giudici bolognesi hanno fornito logica e adeguata spiegazione a p. 36 sulla divergenza della percentuale di sovrafatturazione indicata dai due dichiaranti, mentre le ulteriori considerazioni sull'inverosimiglianza delle spiegazioni riportate dalla Gu. sulle ragioni di tale pratica non tengono conto del fatto che - come sottolineato nel provvedimento impugnato - tali erano semplicemente quelle che le erano state fornite quando aveva sollevato il problema. Quanto alle dichiarazioni del teste g. di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, è appena il caso di evidenziare che il ricorrente si è limitato ad estrapolarne alcuni brani senza assolvere l'onere di esaustiva allegazione delle medesime, non consentendo così di apprezzare il vizio dedotto. 6. Infondate sono anche le doglianze sollevate sempre con il sesto motivo, nonché con il settimo in merito alla sottovalutazione delle prove asseritamente indicative della congruità dei prezzi praticati per gli allestimenti da parte delle società dell'imputato o all'apodittico apprezzamento delle testimonianze evocate in sentenza a sostegno della tesi contraria. Anche volendo condividere alcune delle censure avanzate con riguardo a quest'ultimo profilo, infatti, va evidenziato come il ricorrente non ne abbia saputo evidenziare l'effettiva idoneità a compromettere la tenuta del discorso giustificativo svolto dalla Corte territoriale, la quale in realtà ha fondato in maniera tutt'altro che illogica le sue conclusioni p. 38 della sentenza soprattutto sul fatto che, al di là di quali potessero essere i prezzi di mercato, le prove dichiarative dimostrano come venisse operata una sistematica sovrafatturazione di quelli effettivamente pattuiti. 7. Infondato è altresì l'ottavo motivo. Sul ritorno economico del Gi. le doglianze del ricorrente non tengono infatti conto del fatto che la Corte territoriale non l'ha individuato esclusivamente nel pagamento dei lavori eseguiti nella villa del medesimo, ma altresì nella provvista fornita per l'acquisto dell'imbarcazione e nella vicenda relativa al finanziamento dell'aumento di capitale della società lussemburghese. Non di meno la censura nemmeno considera quanto, come già ricordato, emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado in ordine alle ragioni per cui il sistema di sovrafatturazione venne instaurato. 8. È invece manifestamente infondato il nono motivo. La condotta contestata all'imputato non è infatti quella di dissipazione o di consumazione del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti. Oggetto di imputazione è invece quella di aver pagato ingiustificatamente beni e servizi ad un valore superiore a quello già pattuito. Non rileva dunque se il gruppo Gi. avrebbe potuto o meno spuntare prezzi migliori a quelli pagati rivolgendosi al mercato, ma, come accertato, che una parte del prezzo effettivamente pagato non abbia avuto un corrispettivo per la società, determinando una ingiustificata diminuzione del patrimonio della stessa. 9. Il decimo motivo è invero generico, giacché gli argomenti criticati con il ricorso sono stati all'evidenza spesi dalla Corte territoriale ad colorandum, per come si evince dal testo della sentenza impugnata, talché il ricorrente non ha saputo dimostrare in che termini la loro eventuale illogicità o inconferenza comprometterebbe la tenuta del discorso giustificativo svolto dai giudici dell'appello. 10. Ed inammissibile è anche l'undicesimo motivo. Ricordato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando, come avvenuto nel caso di specie, la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo Sez. 3, numero 24294 del 7 aprile 2010, D. S. B., Rv. 247872 , va evidenziato che la Corte territoriale a p. 37 ha invece motivato sull'istanza istruttoria, ritenendo irrilevante l'acquisizione del verbale invocato dalla difesa in quanto la richiesta di patteggiamento del Gi. non era stata accolta e questi era stato condannato ad una severa pena all'esito di rito abbreviato. Nessun travisamento della richiesta difensiva, dunque, ma l'implicito rilievo della mera natura congetturale dell'obiettivo probatorio perseguito con la suddetta richiesta, posto che la contestualità tra la deposizione del Gi. e la richiesta da parte del medesimo di un patteggiamento non è elemento in grado di dimostrare di per sé l'intrinseca inattendibilità del coimputato. 11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione di quelle sostenute dalle parti civili comparse che si liquidano complessivamente in Euro 3.000 oltre accessori secondo legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili difese nel grado dall'avv. Paola Farinoni, spese che liquida globalmente in complessivi Euro 3.000 oltre accessori come per legge.