In caso di guida senza patente, l’aggravante della recidiva del biennio può essere applicata solo se il fatto è commesso entro due anni dalla precedente sentenza o dal decreto di condanna divenuti irrevocabili.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 40617, depositata il 1° ottobre 2014. Il caso. Il tribunale di Napoli condannava un imputato per aver guidato un’auto senza essere in possesso della patente, scaduta e mai rinnovata. I giudici escludevano l’applicazione della recidiva nel biennio che avrebbe comportato l’arresto , non risultando precedenti penali irrevocabili. Il pm ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della recidiva e deducendo che la reiterazione nel biennio, aggravante prevista dall’articolo 116 c.d.s., è da ritenersi integrata se il fatto è commesso entro due anni da un’altra denuncia per lo stesso fatto, non entro due anni da una precedente sentenza o un decreto penale di condanna irrevocabili. Garanzia per l’imputato. Come già affermato in caso di revoca della patente per il reato di guida in stato d’ebbrezza Cass. numero 25988/2013 , anche nella fattispecie in commento la Cassazione ritiene che sia conforme alla regola di certezza del diritto e costituisce una garanzia per l’imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla data di passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei fatti di reato analoghi già commessi, piuttosto che a quella della loro commissione. Solo da tale data, infatti, si può avere per conclamata l’affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo presumersi. In caso contrario potrebbero essere prese delle decisioni che in seguito risulterebbero ingiuste. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del pm.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 aprile – 1° ottobre 2014, numero 40617 Presidente Brusco – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 19-11-2012, dichiarava M.V. responsabile del reato di cui all'articolo 116 Cod. Strad. per avere guidato un'autovettura senza essere in possesso della prescritta patente di guida, scaduta e mai rinnovata fatto avvenuto l'8-7-2010 . Il giudicante escludeva l'applicazione della recidiva nel biennio non risultando precedenti penali irrevocabili in tal senso . 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli avanzava ricorso per cassazione. Osservava che l'esclusione dell'indicata aggravante era stata effettuata dal Tribunale in violazione di legge, atteso che la norma, nel richiedere per l'integrazione dell'aggravante la reiterazione nel biennio , non presuppone che il reato sia stato commesso entro i due anni da una precedente sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, bensì che nei due anni antecedenti alla denuncia l'imputato abbia riportato altra denuncia per il medesimo fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ritiene la Corte che debba valere con riferimento al reato in argomento il criterio già espresso in tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nell'ambito del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 c. d. s. Questa Corte, occupandosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio, ha avuto modo di affermare che è conforme alla regola di certezza dei diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l'imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla data dei passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi , piuttosto che a quella della loro commissione, poiché solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità dei soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, coi rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste Cass. Sez. 4, Sentenza numero 25988 del 05/03/2013 Rv. 257186 . 2. Tanto premesso, non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalla richiamata impostazione interpretativa con riferimento al reato in questione, nel quale la reiterazione nel biennio rileva ai differenti fini della configurabilità dell'aggravante. Va evidenziato, infatti, che si tratta di un parametro utilizzato dal legislatore, a differenti fini, in norme entrambe rientranti nel medesimo corpo normativo, talché non vi è ragione che giustifichi una divergenza interpretativa. D'altra parte nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita alla mera denuncia, come pretenderebbe il ricorrente, non essendo alla medesima riconducibile alcun effetto in termini di certezza giuridica. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.