Nuovi chiarimenti in tema di acconto IVA e split payment

Una circolare diramata il 15 dicembre dalle Entrate illustra le modalità di calcolo dell’acconto IVA che dovrà essere versato entro il prossimo 27 dicembre.

Ai fini dell’acconto IVA da versare entro il prossimo giovedì, 27 dicembre, gli interessati dovranno tenere conto dell’imposta assolta con la scissione dei pagamenti sia in caso di versamento diretto sia nell’ipotesi di doppia annotazione delle fatture di acquisto. Acconto IVA. Questo quanto emerge dalla circolare n. 28/E pubblicata lo scorso 15 dicembre dall’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti in merito all’assolvimento, da parte dei soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti art. 17- ter d.P.R. n. 633/1972 , dell’obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto art. 6, comma 2, l. n. 405/1990 . Come noto, la platea dei soggetti cui si applica lo split payment, a decorrere dallo scorso 1° luglio, è aumentata proprio a tali soggetti sono rivolte le indicazioni della nuova prassi. Split payment. Secondo quanto chiarito, ai fini della determinazione della base di calcolo dell’acconto Iva, tutti i contribuenti soggetti al meccanismo di scissione dei pagamenti dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi optino per il versamento diretto all’Erario art. 5, comma 1, d.m. 23 gennaio 2015 ovvero per la doppia annotazione delle fatture di acquisto art. 5, comma 2 , nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972. Fissato tale principio, la nuova circolare indica le modalità di calcolo sia per soggetti del comma 1 che per quelli del comma 2. Fonte www.fiscopiu.it

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