Il solo voto non basta a bocciare l’aspirante avvocato: la motivazione è obbligatoria

L’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione locale su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnata da un’espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale.

È questo, infatti, l’unico modo per comprendere l’iter valutativo della Commissione locale e per vagliare la congruità e la logicità del suo giudizio il solo voto numerico non assolve a questo fine. È quanto deciso dal Tar Sicilia - Catania n. 2371, depositata il 30 settembre, con un revirement rispetto ai suoi stessi precedenti Tar Catania nn. 1033/15, ordd. 811 , 821 e 827/14 alcune, però, convalidavano l’onere di motivazione . Il caso. Classico caso di aspirante avvocatessa che ha impugnato la correzione dei compiti effettuata dalla Commissione di Torino, sessione d’esame del 2015 per assenza di motivazione. Motivazione sì o no? Il Tar rileva come i criteri per effettuare le correzioni delle prove siano stati codificati dall’art. 22, comma 9, r.d. n. 1578/33. La Commissione Centrale in data 1/12/15, li ha integrati con altri parametri, puntualmente recepiti dalla Commissione locale che ha effettuato le correzioni dei contestati compiti dimostrazione della padronanza lessicale lingua italiana e linguaggio giuridico , degli istituti, dei fondamenti giuridici, della prassi, della dottrina, delle tecniche di persuasione e di difesa, capacità di sintesi, saper cogliere profili d’interdisciplinarietà, soprattutto saper far riferimenti al diritto costituzionale e comunitario, corretto uso delle fonti le massime prese dai codici devono essere virgolettate e deve essere citata correttamente la fonte giurisprudenziale citata nel testo etc. Il Tar, come sopra esplicato, ha deciso di aderire all’orientamento che prevede l’onere di motivare il giudizio sulle singole prove d’esame, dato che il solo voto numerico, senza le dovute osservazioni, glosse e/o motivazioni che facciano comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione, sì da dedurne o meno il rispetto dei sopra menzionati parametri, risulterebbe opaco ed incomprensibile Consiglio di Stato nn. 222 e 6941/11 . Alla luce di ciò, come sopra esplicato, la Commissione locale in sede di correzione degli elaborati, avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo. Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale altrimenti impossibile , la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale . In breve avrebbe dovuto indicare i criteri di valutazione non rispettati dal candidato e se necessario, perché non immediatamente evidenti, le ragioni che l’hanno spinta a formulare il voto. L’art. 46 l. n. 247/12 è immediatamente applicabile? È il punto focale su cui si basa il più volte evidenziato contrasto giurisprudenziale. Il Tar evidenzia come questa tesi trovi conferma negli oneri imposti dall’art. 46 l. n. 247/12 Tar Lombardia 253/16 e come questa norma sia ritenuta dalla prassi costante, a sostegno di detta tesi, come una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione. Pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo Tar Lazio nn. 9366 e 9413/15, Lombardia n. 2758/15 e Puglia ord. n. 4373/14 Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 16/14. Contra Tar Campania n. 4271/15, Tar Toscana n. 1371/16 e Consiglio di Stato ord. n. 5167/14 relativa proprio a questo caso .

TAR Sicilia - Catania, sez. IV, sentenza 22 30 settembre 2016, n. 2371 Presidente Pennetti Estensore Savasta Fatto e diritto I. La ricorrente ha partecipato alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte d’Appello di Catania. I relativi elaborati scritti sono stati valutati dalla Sottocommissione di esami nominata presso la Corte d’Appello di Torino. In esito a detta valutazione, gli elaborati della ricorrente hanno riportato i seguenti punteggi diritto civile 25, diritto penale 25, atto giudiziario 30, per un punteggio complessivo di 80. Tale risultato non ha consentito l’ammissione della stessa alle prove orali. Con ricorso notificato il 5.8.2016 e contestualmente depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e gli atti ad esso connessi, affidandosi a varie censure. L’Amministrazione, costituitasi, ha concluso per l’infondatezza del ricorso. All’Udienza camerale del 22.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione. II.Il ricorso, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’udienza camerale di trattazione, può essere deciso con sentenza in forma semplificata. Il Collegio esamina con precedenza la censura con la quale parte ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’assolvimento della valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico, in spregio ai principi e alle disposizioni che impongono l’obbligo di motivazione. Occorre premettere che già l’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933 stabilisce i seguenti criteri di valutazione La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione a chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione b dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici c dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati d dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione . La Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha integrato tale elenco con i seguenti ulteriori elementi di valutazione a correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico b chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica c dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza d dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale e dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche f coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento g capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario h dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033 e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari cfr. nnumero /15 770/15 782/15 , nonché dal C.G.A. cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16 . Secondo tali pronunce, l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale. Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222 diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491 . Nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale ha fatto propri - in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell’1.12.2015 della Commissione centrale - tutti i dettagliati criteri generali da quest’ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame. Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la detta commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo. Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale altrimenti impossibile , la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale. In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc. , nonché, ove necessarie in quanto non di per sé immediatamente evidenti , le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio. Del resto, parte della Giurisprudenza cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. III, 10/02/2016, n. 253 , muovendo dall'art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti , pur ammettendo %& lt %& lt che 1= 14= 2014= 2015= 28= 46= 49= 5167= al= alcun= altro= anche= appare= applicazione= apposizione= art.= caso= che= comunque= con= consiglio= contenuto= cui= de= del= della= di= dicembre= differito= diversa= dovere= entrata= ermeneutica= espressione= estrinsecazione= evidenziato= fino= forma= giurisprudenza= gli= grado= ha= ii= il= imporre= in= indice= la= le= legittima= linea= luglio= motivazione= n.= ne= nel= nello= non= nondimeno= norma= normativo= numerico= ogni= ordinanza= parte= precedente= preclusa= predetto= proprio= puramente= quadro= quanto= quarta= quella= ragioni= rappresenta= relativa= richiesto= ritenere= ritenersi= ritiene= se= semplice= senso= senza= settembre= sezione= si= soluzione= specifica= successivo= t.a.r.= tra= transitoria= un= una= unitamente= valutazione.= vigente= vigore= voto= & gt & gt . Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, pertanto, va disposto che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell’anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri indicati, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania Sezione Quarta - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.