Regime MOSS anche per minimi e nuovi forfetari

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione numero 75/E del 28 agosto 2015, anche ai soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed ai lavoratori in mobilità come ai forfetari si applicano le nuove norme in materia di territorialità ai fini IVA dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici.

Disciplina dei minimi e forfetari. Minimi e forfetari non sfuggono alla nuova disciplina sulla territorialità IVA per i servizi elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d'imposta B2B sia di privati consumatori comunitari B2C . Ai fini IVA, infatti, i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità articolo 27, commi 1 e 2, d.l. numero 98/2011 , come pure i soggetti che aderiscono al regime forfetario articolo 1, commi 56 e seguenti l. numero 190/2014 , che rendono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di consumatori comunitari privati B2C , devono identificarsi in ciascuno degli Stati membri in cui sono prestati i servizi o, alternativamente, avvalersi del regime “Mini One Stop Shop” MOSS . Il caso. A specificarlo è stata l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione numero 75/E del 28 agosto 2015, diffusa a fronte dell’interpello presentato da un soggetto che esercita l’attività di commercio elettronico diretto ed applica il regime fiscale di vantaggio. In particolare, la richiesta dell’istante era quella di avere delucidazioni sugli adempimenti IVA da seguire nei confronti dei propri clienti, prevalentemente residenti in Inghilterra e molti senza Partita IVA poiché con volume d’affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede detto adempimento. Come chiarito dall’Agenzia, le prestazioni di servizi rese da chi applica il regime di vantaggio seguono le stesse sorti di quelle effettuate dai soggetti aderenti al regime forfetario rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità di cui alle disposizioni recate dagli articolo 7 ter e segg., d.P.R. numero 633/1972 così come previsto dall’articolo 1, comma 58, lett. d , l. 190/2014 . Pertanto, sia se rese nei confronti di soggetti passivi d'imposta B2B , sia di privati consumatori comunitari B2C , devono essere assoggettate ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Identificazione in ciascuno Stato membro o regime MOSS. A tal fine, nei rapporti B2C, per poter assolvere gli adempimenti IVA, anche gli aderenti al regime di vantaggio, dovranno scegliere alternativamente se identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi avvalersi del regime Mini One Stop Shop cd. MOSS , come previsto dall'articolo 74 sexies, d.P.R. numero 633/1972, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni. Relativamente ai rapporti B2B, l'IVA dovrà essere assolta dal committente nel proprio Paese, essendo l'operazione fuori campo IVA in Italia. fonte www.fiscopiu.it

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