Gli eredi del debitore e la loro qualità di successori nel processo

Nessuna prova che legittima la successione degli eredi nel processo. Secondo la Corte di Cassazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 22980/17 depositata il 2 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello aveva ritenuto provato il credito di una società per il mancato pagamento di una fornitura di materiale edile ed aveva, per questo, condannato il debitore, successivamente defunto. Proponevano ricorso per cassazione gli eredi del debitore, lamentando che la Corte di merito aveva ritenuto notificato l’atto di citazione introduttivo del processo di primo grado nonostante la notifica fosse irregolare. Rilevavano inoltre che erano state ingiustamente escluse le prove dedotte dal debitore perché considerate tardive. La società controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata prova del decesso del debitore e della conseguente qualità di eredi dei ricorrenti. Legittimazione alla successione nel processo. Secondo la Corte di Cassazione il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso in Cassazione nella qualità di erede di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, avrebbe dovuto allegare la propria legitimatio ad causam e fornire prova documentale delle circostante che avevano condotto alla legittimazione alla successione nel processo. Nel caso di specie ciò non è stato dimostrato dai ricorrenti, e per questo La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla società controricorrente le spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 4 aprile 2 ottobre 2017, n. 22980 Presidente Matera Relatore Dongiacomo I fatti di causa M.C., M.F., M.A., M.M. e R.C., nella dichiarata qualità di eredi di Ma.Ma., con ricorso notificato in data 25/3/2014 e depositato in data 14/4/2014, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza con la quale, in data 7/2/2013, la corte d’appello di Roma, ritenendo provato il credito della s.r.l. Società Italiana Ceramiche Arredamenti per il mancato pagamento di una fornitura di materiale edile, ha accolto l’appello ed ha condannato Ma.Ma. al pagamento in favore della società appellante della somma di Euro 7.620,00, oltre interessi e spese. Resiste la s.r.l. Società Italiana Ceramiche Arredamenti, con controricorso notificato in data 30/4.2/5/2014 e depositato in data 21/5/2014. La società controricorrente ha depositato tempestiva memoria. Le ragioni della decisione 1. Con un unico articolato motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 232, 116 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la corte d’appello, quanto al primo profilo, ritenuto notificata la citazione introduttiva del processo di primo grado, laddove la notifica di tale atto è irregolare, in mancanza tra gli atti del fascicolo della società dei relativi documenti, e, quanto al secondo profilo, escluso l’ammissibilità delle prove addotte dal M. perché tardive, laddove tali prove erano legittime anche e soprattutto alla luce dei fatti nuovi che dimostrano. 2. La società controricorrente ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata prova, da parte dei ricorrenti, tanto del decesso di Ma.Ma. , quanto della loro qualità di chiamati alla sua eredità. 3. Il ricorso, in effetti, non è ammissibile. È, infatti, noto come il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto, a pena d’inammissibilità, a fornire la prova, con riscontri documentali la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. Cass. n. 22507/2016 conf. Cass. SU n. 4468/2009, in motiv., con riferimento al controricorso ciò che, nella specie, non è accaduto. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre SG nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.