Vittime del dovere: stop ad INPS come sostituto d'imposta

La cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti è stata comunicata dall'Istituto, attraverso la pubblicazione del messaggio n. 3505 dell'8 settembre 2017.

Con i messaggi n. 368 del 26 gennaio, n. 1412 del 29 marzo e n. 3274 del 10 agosto 2017, INPS ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 211, della l. n. 232/16, Legge di Bilancio 2017 in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti. Trattamenti pensionistici. Col presente messaggio qui allegato, INPS precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte dell'Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione conseguentemente, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, sempre a decorrere dalla data di cui supra , INPS non potrà più gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016. Fonte www.lavopiu.info.it

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