Evidenti i danni riportati dall’automobile. Al proprietario sono destinati 2mila e 100 euro, che, però, dovranno essere versati dalla Provincia. Decisiva la delega da parte della Regione, che ha anche provveduto a fornire una somma ad hoc per gestire i siti a rischio.
Sorpresa davvero poco gradita per l’automobilista, che, lungo una strada provinciale della Campania, si ritrova di fronte, all’improvviso, un cinghiale. Scontro inevitabile, e danni alla vettura. Risarcimento inevitabile a favore dell’uomo. A pagare, però, dovrà essere la Provincia, e non la Regione Cassazione, ordinanza numero 12944, sesta sezione civile, depositata oggi . Frontale con il cinghiale. Vittoria già in primo grado per l’automobilista, il quale si vede riconosciuto un risarcimento pari a «2mila e 100 euro» per i «danni» riportati dalla sua vettura a seguito dello scontro con un cinghiale. Nodo gordiano, però, è quello relativo all’ente pubblico che dovrà allentare i cordoni della borsa Per il Giudice di Pace, non vi son dubbi deve essere la Regione a provvedere al «risarcimento», soprattutto tenendo presente che la normativa «attribuisce la responsabilità per gli incidenti causati dalla fauna selvatica alle Regioni». Di avviso opposto, invece, i giudici del Tribunale, i quali ritengono che la «responsabilità» per la disavventura vissuta dall’uomo – e quindi il relativo onere risarcitorio – sia da addebitare alla Provincia. Decisivi, in questo ragionamento, tre elementi primo, «l’incidente si è verificato su strada di proprietà della Provincia» secondo, la Provincia «ha colposamente omesso di apporre qualunque segnaletica di avvertimento della presenza, in loco, di fauna selvatica» terzo, la Regione ha messo sul tavolo «la deliberazione ed il decreto con cui ha liquidato, in favore delle amministrazioni provinciali delegate, una somma per consentire l’adozione di apposite protezione o segnalazioni nei siti a rischio» per la possibile «presenza di fauna selvatica». Danni e responsabilità. E anche in Cassazione, nonostante le contestazioni mosse dai legali della Provincia, viene sancita la ‘liberazione’ della Regione da ogni responsabilità. Ciò significa che, come già sancito in secondo grado, dovrà essere proprio la Provincia a versare «2mila e 100 euro», a titolo di «risarcimento dei danni», all’uomo, vittima, suo malgrado, di uno scontro tra la propria automobile e un cinghiale. Inequivocabile, e di enorme ‘peso’, il fatto che «le funzioni di controllo e di gestione della fauna selvatica» fossero state, all’epoca, «delegate dalla Regione alla Provincia», a cui, quindi, ribadiscono i giudici del ‘Palazzaccio’, è «imputabile la responsabilità per i danni». E su questo fronte sono decisivi «la delega di funzioni dalla Regione alla Provincia» e, soprattutto, «la somministrazione» alla Provincia dei «mezzi economici» ad hoc per gestire nel migliore dei modi i «siti a rischio».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 aprile – 23 giugno 2015, numero 12944 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo Premesso in fatto E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380bis cod. proc. civ. 1.- Con sentenza 11 marzo 2013 numero 134 il Tribunale di Ariano Irpino, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha attribuito alla Provincia di Avellino la responsabilità del sinistro stradale occorso il 1° marzo 2007 sulla strada provinciale 236, in direzione Ariano Irpino-Villanova del Battista, incidente provocato da un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la strada percorsa dall'automobile condotta da F.B Ha pertanto condannato la Provincia al risarcimento dei danni nella stessa misura che il GdP aveva posto a carico della Regione Campania € 2.100,00 . La Provincia propone ricorso per cassazione. Le intimate, Regione Campania e F.B., non hanno depositato difese. 2.- Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 19 d.lgs. 18 agosto 2000 numero 267-Testo unico sugli enti locali della legge 11 febbraio 1992 numero 157 e della legge regionale della Campania numero 8 del 1996, sul rilievo che la citata normativa attribuisce la responsabilità per gli incidenti causati dalla fauna selvatica alle Regioni, salvo che nei casi in cui siano stati delegati alle province i poteri di amministrazione del territorio, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di gestirne i rischi, ed altresì con il trasferimento dei fondi necessari allo scopo. Soggiunge che ad essa Provincia sono state delegate esclusivamente funzioni di protezione della fauna nella regolamentazione della caccia. 3.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto svolge generiche ed astratte argomentazioni sulla ripartizione di funzioni e di responsabilità fra Regione e province, senza rispondere agli argomenti su cui si basa la rado decidendi della sentenza di appello, la quale ha motivato la sua decisione in base al rilievo che l'incidente si è verificato su strada di proprietà della Provincia che l'ente proprietario ha colposamente omesso di apporre qualunque segnaletica di avvertimento della presenza in luogo di fauna selvatica, e che fin dal suo primo atto difensivo davanti al giudice di pace la Regione ha depositato la deliberazione ed il decreto con cui - nel 2006 e nel 2007 - ha liquidato in favore delle amministrazioni provinciali delegate una somma per consentire l'adozione di apposite protezioni o segnalazioni nei siti a rischio. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che la responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica non può essere desunta dalla competenza meramente normativa, attribuita alle Regioni dalla legge 11 febbraio 1992 numero 157, ma va addebitata agli enti a cui spettino le relative competenze anuninistrative e gestionali ad adottare le misure ritenute di volta in volta idonee a prevenire i rischi di danni cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 numero 80 Idem, 10 ottobre 2014 numero 21395, fra le tante . La sentenza impugnata si è uniformata a questi principi. 4.- Propongo che il ricorso sia respinto con ordinanza in camera di consiglio . - La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti. Considerato in diritto Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive svolte nella memoria non valgono a disattendere. La ricorrente non ha potuto dimostrare l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello ha ravvisato la responsabilità della Provincia, riportata nel § 3 della relazione e fondata sul fatto che l'incidente si è verificato su strada di proprietà della Provincia che l'ente proprietario ha colposamente omesso di apporre la segnaletica di avvertimento della presenza in luogo di fauna selvatica, e che la Regione, fin dal suo primo atto difensivo davanti al giudice di pace, ha depositato la deliberazione ed il decreto con cui - nel 2006 e nel 2007 - ha liquidato in favore delle amministrazioni provinciali delegate una somma per consentire l'adozione di apposite protezioni o segnalazioni nei siti a rischio. Da tali accertamenti risulta che nella specie le funzioni di controllo e di gestione della fauna selvatica sono state delegate dalla Regione alla Provincia, alla quale è quindi imputabile la responsabilità per i danni. La giurisprudenza citata in contrario dalla ricorrente non è in termini, riferendosi a casi e problemi peculiari, estranei a quelli enunciati da questa Corte, secondo cui La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazáone o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge numero 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia staia conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere Cattività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a temi, inerenti alIesercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni' Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 numero 80 Cass. civ. Sez. 3, 6 dicembre 2011 n, 26197, che richiama la necessità di accertare caso per caso se l'ente investito della gestione della fauna selvatica sia stato posto in condizione di adempiere ai compiti affidatigli Cass. civ. 10 ottobre 2014 numero 21395, ed altre . La Corte di appello ha per l'appunto ravvisato gli estremi della delega di funzioni dalla Regione Campania alla Provincia di Avellino e la somministrazione alla stessa dei mezzi economici per farvi fronte. Il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ricorrono gli estremi di cui all'articolo 13, 1 ° comma quater, d.p.r. numero 115 del 2002 per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.