Con il patteggiamento a due anni di carcere si schiva il proiettile delle pene accessorie

L’articolo 445, comma 1, c.p.p. prevede l’esclusione delle sanzioni accessorie, in caso di condanna a pena detentiva inferiore a due anni, in seguito a patteggiamento. Questa norma ha portata generale e prescinde dalla natura del reato per il quale debba essere applicata la pena accessoria, tenendo conto solo dell’entità della pena detentiva, che, se inferiore ai due anni, comporta l’automatica esclusione delle sanzioni accessorie. Le eccezioni sono espressamente stabilite dal legislatore.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 17954, depositata il 29 aprile 2014. Il caso. Il gip del Tribunale di Milano, in seguito a patteggiamento, condannava un uomo per bancarotta fraudolenta, ex articolo 223 l. fall., a 16 mesi di reclusione e alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per dieci anni. No alle pene accessorie. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando l’applicazione della pena accessoria, nonostante la pena detentiva fosse inferiore a due anni, in violazione dell’articolo 445, comma 1, c.p.p., il quale prevede proprio l’esclusione delle sanzioni accessorie, in caso di condanna a pena detentiva inferiore a due anni, in seguito a patteggiamento. Norma di carattere generale. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la previsione, di cui all’articolo 445, comma 1, c.p.p., ha una portata generale. Per questo, anche se la l. fall. prevede una sanzione accessoria, in caso di bancarotta fraudolenta, questa non può considerarsi una norma speciale, prevalente su quella codicistica, in quanto l’articolo 445, comma 1, c.p.p. prescinde dalla natura del reato per il quale debba essere applicata la pena accessoria, tenendo conto solo dell’entità della pena detentiva, che, se inferiore ai due anni, comporta l’automatica esclusione delle sanzioni accessorie. Nel caso in cui il legislatore abbia inteso derogare a questa previsione di carattere generale, lo ha espressamente fatto, come, ad esempio, per il reato di cui all’articolo 609-nonies c.p. reati sessuali . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 febbraio – 29 aprile 2014, numero 17954 Presidente Ferrua – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 dicembre 2012, il Gip del Tribunale di Milano applicava, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., a M.P. la pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, per il delitto di cui agli articolo 110 c.p., 223/ 1 e 2 comma numero 2 in relazione all'articolo 216 R.D. 267/42, nonché la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci. 2. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all'articolo 606 lett. b c.p.p., con riguardo all'applicazione anche della pena accessoria, benché la pena detentiva applicata fosse inferiore ai due anni, ciò in violazione della previsione generale di cui all'articolo 445/1 c.p.p., che non contempla eccezioni o distinzioni, se non con previsioni esplicite, come nel caso dell'articolo 609 novies c.p 3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Ed invero, il chiaro disposto del primo comma dell'articolo 445 c.p.p. preclude la possibilità di applicare con la sentenza di patteggiamento sanzioni accessorie quando la pena, non superi i due anni di reclusione Sez. V, numero 16083 del 23/03/2011 , come nel caso del ricorrente, al quale risulta applicata la pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, in relazione per il delitto di cui agli articolo 110 c.p., 223/ 1 e 2 comma numero 2, 216 R.D. 267/42. 2. Né il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 216 L.Fall. - che comporta per i fatti di bancarotta fraudolenta l'applicazione della sanzione accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni - può ritenersi norma speciale, prevalente su quella di cui all'articolo 445/1 c.p.p., atteso che tale ultima disposizione ha una portata generale, che prescinde dalla natura del reato per il quale debba essere applicata la pena accessoria, tenendo conto solo dell'entità della pena detentiva, che, se inferiore ai due anni, comporta l'automatica esclusione appunto di pene accessorie. Nel caso in cui il legislatore abbia inteso derogare a tale previsione di carattere generale, così come condivisibilmente dedotto dal ricorrente, lo ha espressamente fatto, come è avvenuto, ad esempio nell'ipotesi di cui all'articolo 609 nonies c.p 3. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla inflitta pena accessoria senza rinvio, eliminando detta pena. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla inflitta pena accessoria senza rinvio, eliminando detta pena.