Tribunale incompetente, ma anche il gdp ha dei dubbi, fino a quando può chiedere il regolamento?

Quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del tribunale, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui – nella specie per essere la causa già stata rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni - con conseguente preclusione della questione di competenza

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 8964, depositata il 5 maggio 2015. Il caso. Il gdp di Salerno richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, con cui, essendo stata riassunta dinnanzi al suo ufficio una causa di opposizione ex articolo 615 c.p.c. intentata da una società nei confronti di Equitalia agente per la riscossione per la Provincia , riguardo alla quale il Tribunale di Salerno si era dichiarato incompetente per materia, riteneva di essere a sua volta incompetente. La Corte di Cassazione ricorda che il procedimento davanti al gdp è comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento davanti al Tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. Nuovo conflitto di competenza. Quando, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al gdp ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui, con conseguente preclusione della questione di competenza. Nel caso di specie, il gdp, dopo aver compiuto le attività ex articolo 320 c.p.c., aveva rinviato all’udienza successiva per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, le parti avevano precisato le conclusioni, riproponendo in subordine la questione di competenza. Il gdp aveva riservato la decisione, anche sulla preliminare questione di rito, ed aveva concesso il termine di 40 giorni per il deposito degli scritti conclusivi. Decorso questo termine, aveva pronunciato l’ordinanza di richiesta del regolamento di competenza d’ufficio. Secondo gli Ermellini, il potere di elevazione del conflitto di competenza risultava esercitato oltre il termine previsto dall’articolo 38 c.p.c Preclusione da evitare. Infatti, quando il giudice, davanti al quale la causa sia riassunta in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28 c.p.c., ritenga di essere incompetente, «deve richiedere d’ufficio il regolamento di competenza pronunciandosi in tal senso già nell’udienza di trattazione». Per evitare la preclusione prevista dall’articolo 38 c.p.c., il giudice deve pronunciare l’ordinanza ai sensi dell’articolo 47, comma 4, c.p.c., senza passare alla fase decisoria, cioè senza invitare le parti a precisare le conclusioni e senza rimettere la causa in decisione. La circostanza che le parti, nella precisazione delle conclusioni, avessero riproposto la questione di competenza, era irrilevante, «perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla». Perciò, dichiarando inammissibile il regolamento di competenza richiesto dal gdp di Salerno, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui «quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del tribunale, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui – nella specie per essere la causa già stata rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni con conseguente preclusione della questione di competenza».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 marzo – 5 maggio 2015, numero 8964 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto Il Giudice di Pace di Salerno ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza con ordinanza del 6 maggio 2014, con la quale, essendo stata riassunta dinanzi al suo ufficio la causa di opposizione ex articolo 615 cod. proc. civ. intentata dalla Promoservice s.r.l. nei confronti della Equitalia Polis S.p.A., agente per la riscossione per la provincia di Salerno, riguardo alla quale il Tribunale di Salerno si era dichiarato incompetente per materia, ha ritenuto di essere, a sua volta, incompetente. Le parti, alle quali l'ordinanza risulta comunicata, non hanno svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 27 gennaio 2015, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno. Considerato in diritto 1. Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile poiché proposto quando ogni questione di competenza era oramai preclusa, avendo avuto la causa effettiva trattazione ai sensi dell'articolo 320 cod. proc. civ, ed essendosi perciò verificata la preclusione di cui all'articolo 38 cod. proc. civ., applicabile anche in caso di conflitto di competenza d'ufficio ex articolo 45 cod. proc. civ Pare opportuno prendere le mosse dal principio per il quale in tema di conflitto di competenza, nel regime anteriore alla modifica recata all'articolo 38 cod. proc. civ. dalla legge 18 giugno 2009, numero 69 e in riferimento alla disciplina dettata dagli articolo 183 e 184 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, numero 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, numero 80, allorquando - a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ex articolo 183 citato, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza Cass. numero 15951/11 cfr. anche Cass. numero 11185/08 per l'affermazione del principio secondo cui il potere di elevazione del conflitto ai sensi dell'articolo 45 cod. proc. civ. è soggetto a termine di preclusione analogo a quello fissato dall'articolo 38 cod. proc. civ. per il potere di rilevazione d'ufficio dell'incompetenza da parte del giudice . Atteso che il giudizio de quo si è svolto dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, va altresì richiamato quanto questa Corte ha à avuto modo di affermare riguardo al procedimento davanti al giudice di pace esso é comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina cfr., tra le altre, Cass. numero 18498/06,numero 18/10,numero 13250/10,numero 27925/11 . In conclusione, va ribadito il principio di diritto per il quale, quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui con conseguente preclusione della questione di competenza Cass. ord. numero 10845 /11 . 2. Nel caso di specie, il Giudice di Pace, dopo aver compiuto le attività di cui all'articolo 320 cod. proc. civ., ha rinviato all'udienza del 19 novembre 2013 per la precisazione delle conclusioni. A questa udienza le parti hanno effettivamente precisato le conclusioni, riproponendo, in subordine la questione di competenza. Il giudice ha riservato la decisione, anche «sulla preliminare questione di rito», ed ha concesso il termine di giorni quaranta per il deposito degli scritti conclusivi. Decorso il termine di cui sopra, ha pronunciato l'ordinanza di richiesta del regolamento di competenza d'ufficio. 2.1. Le vicende processuali appena esposte comportano che il potere di elevazione del conflitto di competenza risulti esercitato oltre il termine di cui all'articolo 38 cod. proc. civ Ed invero, la questione di competenza, una volta sollevata all'udienza di trattazione ai sensi degli articolo 38 e 183 cod. proc. civ., se ritenuta idonea a definire il giudizio ai sensi dell'articolo 187 cod. proc. civ., comporta che si debba passare alla fase decisoria con la precisazione delle conclusioni. Questa interpretazione, seguita nel vigore dell'articolo 42 cod. proc. civ. prima delle modifiche apportate dalla legge numero 69/2009, è stata ribadita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte anche in riferimento al testo che attualmente prevede la decisione con ordinanza Cass. S.U. numero 20449/14 . Per contro, quando il giudice, dinanzi al quale la causa sia riassunta in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, ritenga di essere a sua volta incompetente, lo stesso deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza pronunciandosi in tal senso già nell'udienza di trattazione. In particolare, per evitare la preclusione di cui all'articolo 38 cod. proc. civ., come sopra interpretato con riferimento al conflitto di competenza, il giudice deve pronunciare l'ordinanza di cui all'articolo 47, comma quarto, cod. proc. civ. «il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanda dal giudice, il quale di pone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione» , senza passare alla fase decisoria, vale a dire senza invitare le parti a precisare le conclusioni e senza rimettere la causa in decisione. Né può rilevare che, nel caso dii specie, le parti, nel precisare le conclusioni, abbiano riproposto la questione di competenza, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla così già Cass. ord. numero 11185/08 . Va perciò affermato che «quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del tribunale, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui nella specie per essere la causa già stata rimessa in decisione dopo la precisazione delle conclusioni con conseguente preclusione della questione di competenza.». L'applicazione dei principio di diritto di cui sopra comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio richiesto dal Giudice di Pace di Salerno. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Giudice di Pace di Salerno.