80 euro in più in busta paga da maggio, e intanto scende l'IRAP e sale la tassazione sulle rendite finanziarie

Con la pubblicazione in G.U. è entrato subito in vigore il decreto numero 66 del 24 aprile 2014, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale confermato il bonus fiscale di 80 euro al mese da maggio a dicembre per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo tra gli 8 mila e i 24 mila euro. Il bonus decresce fino a zero per i redditi tra i 24 mila e i 26 mila euro. Rinviate le misure a favore degli incapienti. Il decreto numero 66/2014 prevede, tra l'altro, la riduzione del 10% dell'imposta regionale sulle attività produttive l'aliquota ordinaria scende dal 3,9 al 3,5%, ma per gli acconti previsionali da versare nel 2014 si applicherà un'aliquota del 3,75%. La tassazione sulle rendite finanziarie, ad eccezione dei titoli di Stato, aumenta dal 20 al 26%, con decorrenza dal 1° luglio 2014.

Annunciate per la prima volta il 12 marzo 2014, nel “super mercoledì” del Governo, confermate durante la conferenza stampa del 18 aprile scorso, le misure del Governo «per la competitività e la giustizia sociale» sono arrivate finalmente in Gazzetta Ufficiale, contenute nel decreto numero 66 del 24 aprile 2014. Tra i molti interventi disposti dal provvedimento c'è l'atteso bonus fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati con redditi fino a 26 mila euro. La misura si applica per il solo periodo d'imposta 2014 articolo 1, comma 3 , ma il comma 1 dell'articolo 1 del decreto prevede che l'intervento sia reso strutturale con la legge di stabilità per l'anno 2015. Rinviate ad un successivo provvedimento le misure a favore degli incapienti. Soggetti beneficiati e importi del bonus. L'articolo 1 del decreto dispone l'erogazione di un bonus fiscale in misura fissa pari a 80 euro al mese per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8 mila e 24 mila euro. Il credito decresce fino a zero per i lavoratori con reddito compreso tra 24 mila e 26 mila euro. In particolare, la norma prevede che, per il solo periodo d'imposta 2014, venga riconosciuto un credito che non concorre alla formazione del reddito ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, T.U.I.R. Detto credito è pari a 640 euro, se il reddito lordo complessivo non è superiore a 24 mila euro 640 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26 mila euro diminuito del reddito complessivo e l'importo di 2 mila euro formula disponibile nella relazione tecnica alla norma , se il reddito lordo è compreso tra 24 mila e 26 mila euro. Il comma 2 della norma in esame precisa che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno ne consegue che, poiché il bonus si riferisce all'intero periodo d'imposta 2014 e va dunque suddiviso nell'arco di 12 mesi di lavoro pur essendo nella specie suddiviso in 8 mensilità in quanto corrisposto a partire dalla busta paga di maggio , laddove il rapporto di lavoro nell'anno abbia durata inferiore a 12 mesi, il bonus andrà corrisposto in misura proporzionale. Modalità di erogazione del bonus. Il bonus verrà erogato dai sostituti d'imposta, che lo ripartiranno fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto a partire dal primo periodo di paga utile, e verrà attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. Per l'erogazione, i sostituti utilizzeranno l'ammontare delle ritenute disponibili per ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo, in relazione ai quali - limitatamente a quanto necessario per l'erogazione del bonus - non procederanno al versamento della quota. I contributi non versati in ragione dell'applicazione della disciplina in esame verranno recuperati dall'INPS rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. Scende l'IRAP, sale la tassazione sulle rendite finanziarie IRAP giù del 10%, tassazione sulle rendite finanziarie su di 6 punti percentuali. Sono alcune delle misure contenute nel Decreto numero 66/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 24 aprile 2014. IRAP meno 10%. L'articolo 2 del Decreto prevede, a partire dal periodo d'imposta 2014, la riduzione in media del 10% delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, il comma 1 dispone la rimodulazione delle aliquote IRAP secondo il seguente schema l'aliquota ordinaria passa dal 3,9 al 3,5% per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, l'aliquota passa dal 4,20 al 3,80% per le attività bancarie e finanziarie, l'aliquota passa dal 4,65 al 4,20% per le assicurazioni, l'aliquota passa dal 5,90 al 5,30% per le attività agricole, l'aliquota passa dall'1,9 all'1,7%. Tuttavia, il comma 2 precisa che, per la determinazione degli acconti relativi al periodo d'imposta 2014, secondo il criterio previsionale si tiene conto rispettivamente delle seguenti aliquote 3,75% ordinaria 4,00% imprese concessionarie 4,50% banche 5,70% assicurazioni 1,80% attività agricole . Il comma 3 dell'articolo 2 prevede, inoltre, che l'addizionale regionale IRAP possa arrivare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali e non più fino a un punto percentuale, come nella precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 16 del D.Lgs. numero 446/1997 . Rendite finanziarie tassazione in aumento, ma non sui titoli di Stato. L'articolo 3, comma 1, del Decreto fissa al 26% la misura delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 T.U.I.R. redditi di capitale , nonché sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, T.U.I.R. Si tratta di rendite finanziarie attualmente tassate con aliquota al 20% e che comprendono, tra l'altro, gli interessi e gli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del D.P.R. numero 600/1973. La nuova aliquota si applica ai dividendi ed ai proventi percepiti, nonché agli interessi ed altri proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 articolo 3, comma 7 . La norma articolo 3, comma 2 prevede espressamente che restino fuori dall'applicazione della nuova aliquota gli interessi ed i redditi diversi derivanti dai titoli di Stato e degli enti territoriali italiani, nonché quelli derivanti da titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico numero 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati c.d. Stati “white list” . fonte www.fiscopiu.it

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