Sorveglianza speciale all’ex carcerato che detiene illegittimamente armi

Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione personali, tra gli autori dei reati contro la sicurezza pubblica vi rientrano coloro i quali abbiano commesso delitti in materia di armi, trattandosi di categoria generica in cui rientrano tutte le fattispecie che offendono la sicurezza dei cittadini.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21350/17 depositata il 4 maggio. Il caso. La Corte, adita dal ricorrente, si è pronunciata, nel caso di specie, in materia di misure di prevenzione personali. Allo stesso, invero, era stata applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ritenuta la sussistenza della sua pericolosità sociale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. c , d.lgs. numero 159/2011. La Corte di merito, infatti, fondava la sua decisione in ragione di una precedente condanna per tentato omicidio ed un successivo arresto solo dopo pochi mesi dalla espiazione della pena definitiva per detenzione e porto di arma clandestina. Con il gravame, tuttavia, si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello tenuto in considerazione, ai fini della esclusione dell’applicabilità della misura, la circostanza che il ricorrente si fosse trasferito in altra località, distante dalla precedente, e avesse ivi avviato un’attività imprenditoriale. Sulla pericolosità sociale. Ebbene, la Corte, ritenendo non fondato il ricorso, risultando il provvedimento impugnato correttamente motivato, ha altresì affermato la non sussistenza dell’asserita attenuazione della pericolosità sociale del proposto, sulla scorta delle ragioni individuate dal ricorrente, posto che la reiterazione delle condotte illecite a distanza di pochissimo tempo dalla scarcerazione dopo la lunga detenzione sofferta, ha evidenziato «lo scarso effetto deterrente» e il «nullo effetto risocializzante» del suo vissuto giudiziario. I soggetti destinatari delle misure di prevenzione. D’altra parte, secondo i giudici di legittimità, l’inquadramento del caso di specie in una delle categorie individuate dall’articolo 1, comma 1, lett. c , d.lgs. numero 159/2011 pare effettivamente esatta. Tale norma, invero, prevede l’applicazione di eventuali misure di prevenzione anche a coloro i quali «per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto [] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». Non a caso si evidenzia quale punto di partenza proprio tale norma. La Corte, infatti, nel dispiegare le proprie argomentazioni, ha precisato che la legge citata se, da un lato, all’articolo 4, prevede un elenco tassativo di destinatari distinti in ragione della tipologia di reato dagli stessi commesso , dall’altro, la stessa norma, alla lettera c , col rinvio all’articolo 1, dispone l’applicazione della misura della sorveglianza speciale anche ai casi ivi previsti. Le ipotesi dell’articolo 1. Si tratta, cioè, «di ipotesi di soggetti a pericolosità generica» come testualmente dicono i giudici. E ciò perché, in effetti, le condotte descritte non hanno contorni ben delineati, ed anzi, necessitano di ulteriori precisazioni. Per tale motivo, è evidente il particolare sforzo interpretativo che occorre ogni qualvolta si debba individuare se un dato reato rientri tra le categorie ivi indicate. Posto che è piuttosto agevole individuare i reati che riguardano «l’integrità fisica o morale dei minorenni», una problematica particolare si pone nei confronti di quei reati che, invece, mettono in pericolo od offendono la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Escluso che tra questi rientrino i reati contro la persona, non essendo stato fatto per tali categorie alcun rinvio al concetto di offesa all’integrità fisica, la Corte precisa i contorni dei generici concetti di “sanità, sicurezza e tranquillità pubblica” indicati dalla norma, quali beni che se lesi legittimano l’applicazione di una misura di prevenzione personale. “Sanità, tranquillità e sicurezza pubblica”. Il concetto di “sanità pubblica” va ricavato dalle disposizioni del r.d. numero 1265/1934. Tuttavia, si sottolinea come, nel tempo, la giurisprudenza lo abbia sovrapposto a quello di “igiene pubblica”, seppur trattandosi di concetti diversi. Invero, la nozione di “sanità pubblica” è certamente più ampia di quella di igiene pubblica, e secondo la Corte si configurerebbe tra le stesse un rapporto di genere a specie. Per “tranquillità pubblica” si deve intendere, invece, il «buon assetto ed il regolare andamento del vivere civile», così come tutelato dalle norme del Capo Primo del Titolo I del codice penale. Infine, il concetto di “sicurezza pubblica” coincide con quello di “sicurezza dei cittadini”, ai sensi dell’articolo 1 TULPS. In tal modo, si escludono le questioni che abbiano ad oggetto dissidi tra privati e quelle che riguardano la polizia edilizia. Secondo la Corte è proprio in quest’ultima nozione che rientra la materia delle armi che tutela la sicurezza dei cittadini da strumenti dotati di particolare capacità offensiva per tale specifica ragione, le armi sono sottoposte a controlli e monitoraggio circa la loro detenzione da parte di privati cittadini, al fine di evitare una gestione incontrollata delle stesse. I reati che li riguardano pertanto, rientrano nella nozione di fattispecie che offendono la sicurezza pubblica e giustificano, data la particolare pericolosità dei soggetti agenti, l’applicazione della sorveglianza speciale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 aprile – 4 maggio 2017, numero 21350 Presidente Carcano – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto nell’interesse di T.P. avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 11 febbraio 2015 con il quale è stata applicata allo stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione, ritenendo sussistere l’ipotesi di pericolosità generica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c , decreto legislativo numero 159 del 2011, in ragione della condanna definitiva per tentato omicidio pena espiata il 9 maggio 2010 e del successivo arresto per detenzione e porto di arma clandestina il 28 settembre 2010 . 2. Ricorre T.P. , a mezzo del difensore avv. Antonino Napoli, che chiede l’annullamento del decreto impugnato, formulando un unico motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione all’articolo 1, comma 1, lettera c , decreto legislativo numero 159 del 2011, e per vizio di motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del prevenuto, senza che sia stato considerato, ai fini di escludere la pericolosità in concreto, il trasferimento in località distante dalla originaria residenza e l’avvio di un’attività imprenditoriale. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. 1.1. Va, preliminarmente, rammentato, in relazione alle impugnazioni in sede di legittimità delle misure di prevenzione personali, il disposto dell’articolo 10, comma 3, decreto legislativo numero 159/2011, il quale espressamente stabilisce Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo . Per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniali, a norma dell’articolo 7, comma 2, decreto legislativo numero 159/2011, deve farsi riferimento alla espressa disposizione che stabilisce Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce . Alla luce di tali chiarissime disposizioni deve concludersi che il ricorso per cassazione nei confronti di provvedimenti che applicano la misura di prevenzione personale e patrimoniale è limitato alla sola violazione di legge, essendo preclusa qualsiasi impugnativa concernente vizi di motivazione. Conclusivamente, con riferimento ai limiti d’impugnazione in sede di legittimità dei provvedimenti che applicano misure di prevenzione, deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’articolo 4 legge 27 dicembre 1956, numero 1423, richiamato dall’articolo 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, numero 575 ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’articolo 606, lett. e , cod. proc. penumero , potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto articolo 4 legge numero 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente Sez. 1, Sentenza numero 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 . 1.2. È utile analizzare brevemente alcuni aspetti fondamentali delle misure di prevenzione. Dovendosi applicare in via giurisdizionale misure tese a limitare diritti della persona costituzionalmente garantiti o a incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà si veda quanto affermato da Corte Cost. numero 93 del 2010 le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in un’accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come fonte giustificatrice di dette limitazioni. Da ciò deriva l’assoluta importanza di porre in evidenza quei fatti idonei a determinare l’iscrizione del soggetto in una delle categorie tipizzate. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione è ritenuto pericoloso in rapporto al suo precedente agire che è elevato a indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale, costituzionale o dell’ordine economico in rapporto all’esistenza delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità articolo 1 e 4, d.lgs. numero 159/2011 . L’iscrizione in tali categorie criminologiche è condizione necessaria, ma non sufficiente per l’applicazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori della pericolosità del soggetto, come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge-delega del 13.08.2010 numero 136 recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia che così esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto . Quanto detto rappresenta il necessario approdo a seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale si veda, in particolare, la sentenza numero 177 del 22.12.1980, con la quale, proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto, venne cancellata la categoria criminologica dei soggetti proclivi a delinquere le quali hanno sempre richiamato l’interprete a una lettura restrittiva delle condizioni di applicabilità delle misure. 1.3. L’articolo 1 d.lgs. numero 259/2011, sotto la rubrica soggetti destinatari , individua il campo di applicazione delle misure di prevenzione applicate dall’autorità amministrativa, enumerando i seguenti soggetti a pericolosità generica a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi b coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose c coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica . Il successivo articolo 4, sotto la rubrica soggetti destinatari , individua il campo di applicazione delle misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria, precisando che esse si applicano a agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p. b ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, numero 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, numero 356 c ai soggetti di cui all’articolo 1 d a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale e a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, numero 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente f a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge numero 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza g fuori dei casi indicati nelle lettere d , e ed f , siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, numero 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, numero 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d h agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati i alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, numero 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive . Si noti, infine, che in forza del richiamo contenuto nell’articolo 4, comma 1, lett. c , d.lgs. numero 259/2011, la misura di prevenzione applicata dall’autorità giudiziaria può colpire anche i soggetti a pericolosità generica indicati all’articolo 1 del decreto. 1.4. Tanto premesso, deve essere evidenziato che se i soggetti indicati all’articolo 4 d.lgs. numero 259/2011 sono, tendenzialmente, ben individuabili mediante il puntuale richiamo alle singole ipotesi delittuose ivi richiamate ovvero alle condotte specificamente ivi descritte, le categorie di pericolosità generica indicate all’articolo 1 del decreto sono certamente più sfumate. Nel prosieguo sarà analizzata esclusivamente la categoria di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c , d.lgs. numero 159/2011. 1.5. Con riguardo all’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c , d.lgs. numero 159/2011, l’interprete è chiamato a un particolare sforzo ermeneutico per individuare i reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica , apparendo per converso più agevole individuare quelli che riguardano l’integrità fisica o morale dei minorenni . Cercando di individuare i reati che concernono la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, deve, innanzitutto, precisarsi che, in ragione del mancato richiamo all’integrità fisica, non si deve trattare di reati che ledono o pongono direttamente in pericolo tale bene, tanto che sembrano esclusi dal novero degli indicati reati quelli contro la persona. Il concetto di sanità pubblica viene, usualmente, riportato alle disposizioni del Regio Decreto 27 luglio 1934, numero 1265, portante approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, anche se la giurisprudenza ha spesso sovrapposto il sintagma a quello di igiene pubblica Sez. 1, Sentenza numero 6838 del 16/12/1996 dep. 1997, Baiano, Rv. 206983 , pur apparendo i due concetti distinti in altre disposizioni di legge, come per esempio nell’articolo 328 cod. penumero , tanto che il primo appare di più ampio contenuto, configurandosi tra i due concetti un rapporto di genere a specie. Il riferimento alla tranquillità pubblica , spesso utilizzata in congiunzione con l’ordine pubblico, è contenuto nella Sezione Prima del Capo Primo del Titolo I del Libro Terzo del codice penale, laddove vengono raggruppate le contravvenzioni concernenti l’ordine e la tranquillità pubblica , inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tanto che la Corte costituzionale ha affermato che l’articolo 650 cod. penumero tutela la tranquillità e l’ordine pubblici sentenza numero 168/1971 e la giurisprudenza di legittimità lo ha considerato in termini analoghi Sez. 3, Sentenza numero 6475 del 05/03/1973, Fogliato, Rv. 125059 ha affermato che l’ordine verbale, più volte reiterato, col quale un sottufficiale dei carabinieri intima a un ubriaco di uscire da un bar costituisce il legittimo presupposto per la configurabilità del reato previsto dall’articolo 650 cod. penumero , in quanto emesso dall’autorità competente, nella forma prescritta e per ragioni di ordine pubblico, e cioè per tutelare la quiete, la tranquillità e l’armonia sociale . Il contenuto protettivo della tranquillità pubblica si apprezza, poi, scorrendo le contravvenzioni riportate nella medesima Sezione Prima, laddove vengono enumerati, tra gli altri, alcuni reati che pongono a rischio la tranquillità del corpo sociale la radunata sediziosa articolo 655 , la pubblicazione o diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico articolo 656 , il procurato allarme articolo 658 e il disturbo delle occupazione o del riposo articolo 659 . La nozione di sicurezza pubblica è stata identificata con la sicurezza dei cittadini a norma dell’articolo 1 T.u.l.p.s. così, esplicitamente, Sez. 1, Sentenza numero 2595 del 01/06/1993, P.M. in proc. Pisano, Rv. 195820 in seguito Sez. 1, Sentenza numero 2353 del 17/01/1997, P.M. in proc. Faye Diogon, Rv. 206994 , così potendosi escludere unicamente le questioni aventi per oggetto i dissidi tra privati e quelle attinenti alla polizia edilizia Sez. 1, Sentenza numero 9971 del 14/07/1994, P.M. in proc. Amato, Rv. 199744 Sez. 6, Sentenza numero 13142 del 03/07/1980, Paganoní, Rv. 147033 , nonché, secondo la parte prevalente della dottrina, la polizia commerciale, ferroviaria, forestale, scolastica, dei costumi e stradale. In tale ampio concetto di sicurezza pubblica rientra, ad avviso del Collegio, la materia delle armi in quanto improntata a evitare che la sicurezza dei cittadini sia posta a rischio da strumenti dotati di specifica capacità lesiva. Infatti, la regolamentazione delle armi è incentrata sul tracciamento e monitoraggio delle stesse e dei soggetti che le detengono e sul generale divieto di porto senza licenza, tanto che appare evidente la finalità di accrescere la sicurezza dei cittadini, limitando l’esposizione di essi al rischio derivante da una gestione libera e incontrollata delle armi. Sotto tale profilo, in effetti, la legislazione di settore è univocamente posta a presidio della sicurezza pubblica. 3. Venendo al caso oggetto del giudizio va, innanzitutto, espunta la censura dichiaratamente rivolta a stigmatizzare il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, censura che viene riferita all’articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero tale censura è del tutto inammissibile nel giudizio di legittimità. 3.1. Per quanto concerne la lamentata violazione di legge con riferimento alle categorie della pericolosità e, in particolare, con riguardo alla ritenuta appartenenza del prevenuto all’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d , d.lgs. numero 159/2011, il ricorso non è, del pari, fondato. La Corte d’appello di Palermo, ma già in precedenza il Tribunale della stessa città, ha ritenuto di iscrivere il ricorrente nella categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica in considerazione dei gravi precedenti penali per omicidio e per detenzione e porto di armi da fuoco, così ravvisando un pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo. Ad avviso del Collegio, la categoria generica in argomento è volta, tra l’altro, a contrastare la pericolosità concernente i reati attinenti le armi, in quanto strumenti principalmente destinati a porre a rischio la sicurezza pubblica, tanto che essa rientra a pieno titolo nell’ipotesi di pericolosità individuata nel provvedimento impugnato. Come si è sopra illustrato, la nozione di sicurezza pubblica attiene alla messa in pericolo della collettività dei cittadini, che appare palesemente sussistente allorquando si tema la commissione di reati attinenti alle armi, strumento tipico univocamente destinato all’offesa alla persona. Così sgombrato il campo dalle questioni attinenti il corretto inquadramento nella categoria di pericolosità generica della condotta passata del ricorrente condannato per omicidio commesso con armi e per detenzione e porto abusivo di armi commesso poco dopo la scarcerazione per il precedente fatto , il provvedimento impugnato non appare affetto da vizi, afferenti il giudizio prognostico di pericolosità, censurabili in sede di legittimità poiché è presente e non meramente apparente la motivazione richiesta sul punto. D’altra parte, la Corte di merito ha, altresì, superato le allegazioni difensive, concernenti l’asserita attenuazione della pericolosità in ragione del trasferimento in altra zona del Paese e dell’avvio di un’attività lavorativa, con argomentazioni che, con giudizio motivato in fatto, non appaiono apparenti o apodittiche poiché riferite al caso concreto essendosi valorizzata, sotto l’angolo visuale della concreta pericolosità del proposto, la reiterazione delle condotte illecite a distanza di pochissimo tempo dalla scarcerazione dopo una lunga detenzione, a dimostrazione dello scarso effetto deterrente e del nullo effetto risocializzante costituito dalle precedenti esperienze giudiziarie. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.