Ai fini dell’accertamento sintetico basato sul “redditometro”, rileva il contributo economico del nucleo familiare e non dei conviventi, in particolare solo quello dei familiari stretti. La coabitazione di terzi o affini non è un indice ai fini del calcolo dell'imponibile.
Tale assunto è stato statuito dalla sentenza del 7 marzo 2014 numero 5365 della Corte di Cassazione, sezione Tributaria. Vicenda. Una contribuente, che aveva elargito denaro al proprio figlio per l’acquisto, da parte di quest’ultimo, di due terreni ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento con cui è stato rideterminato il reddito dichiarato in applicazione dei decreti ministeriali 10.09.1992 e 19.11.1992. L'avviso di accertamento ha elevato il suo reddito a causa del grosso investimento che il figlio aveva fatto del suo denaro, circa 500mila euro. I giudici del gravame hanno confermato la validità ed ammissibilità dell’accertamento sintetico concernente la disponibilità di mezzi finanziari ceduti dal contribuente al figlio. Il ricorso della contribuente è stato respinto dal giudice di legittimità. Complessiva produzione reddituale del nucleo familiare. Ad avviso degli Ermellini, l’impugnata sentenza della CTR Sicilia ha tenuto conto della complessiva produzione reddituale del nucleo familiare della contribuente. In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10.09.1992 e 19.11.1992, concernenti il “redditometro”, da un lato, non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti secondari predetti dall’altro, dispensa l’Amministrazione Finanziaria da qualunque altra prova rispetto all’esistenza dei fattori - indice della capacità contributiva individuata nei decreti medesimi. Onere della prova a carico del contribuente. Ne consegue che è a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi c.d. redditometri , la prova contraria, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori. La presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall'Ufficio ai fini dell'accertamento sintetico, trova fondamento nel vincolo che lega le predette persone e non già nel mero fatto della convivenza. La provenienza dei redditi da familiari o da terzi. Occorre valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare. Ai fini dell’accertamento sintetico, si deve necessariamente tener conto, oltre che delle fonti di reddito risultanti dalla dichiarazione del soggetto passivo anche delle disponibilità che a lui possono derivare dagli altri componenti del nucleo familiare. Queste disponibilità, ancorché autonomamente rilevanti a fini fiscali nei confronti del possessore del reddito per la fonte da cui deriva possono, tuttavia, spostarsi e generalmente così accade nell’economia del contribuente soggetto passivo dell’accertamento sintetico. Il richiamo a tale “nucleo” trova evidente fondamento nel legame tra le persone indicate che lo compongono e non già soltanto nella loro convivenza. La provenienza dei redditi da soggetti terzi, diversi dai familiari, deve essere a sua volta adeguatamente provata. Mentre, infatti, è verosimile e perciò non abbisognevole di dimostrazione che familiari conviventi con il contribuente abbiano dato copertura finanziaria al tenore di vita del contribuente, altrettanto non può dirsi per le provviste fornite da terzi non familiari che, conseguentemente, vanno adeguatamente documentate .Non «può sostenersi che il possesso di redditi altrui possa essere desunto dalla mera convivenza di un parente diverso, estraneo al detto nucleo, ovvero di un affine in quanto in tal caso non sussiste affatto la presunzione detta». Asserire la mera convivenza non basta. In altri termini, nel caso di apporti da parte di soggetti diversi dai componenti del nucleo familiare, il contribuente dovrà in ogni caso dimostrare il passaggio del reddito nella sua disponibilità, ciò non potendosi presumere sulla base di una asserita convivenza. Resta inteso che l’onere della prova documentale debba essere assolto anche in relazione a redditi provenienti da familiari del contribuente qualora la disponibilità degli stessi si ricollega non a spese correnti come quelle presupposte dalla elaborazione redditometrica ma ad incrementi patrimoniali di una certa consistenza.
Corte di Cassazione, SEZ. Tributaria, sentenza 10 dicembre 2013 - 7 marzo 2014, numero 5365 Presidente Cappabianca – Relatore Cruciti Svolgimento del processo A seguito di controllo effettuato nei confronti di A.M., il quale aveva dichiarato di avere acquistato due terreni per un valore complessivo di lire 940.000.000 grazie ai conferimenti in denaro della madre C.P., l'Ufficio procedeva alla rideterminazione del reddito dichiarato di quest'ultima in applicazione del d.m. del 10.9.1992 e 19.11.1992. Il ricorso proposto dalla contribuente veniva parzialmente accolto dalla C.T.P. la quale rideterminava il reddito imponibile accertato. La sentenza di primo grado, in accoglimento parziale dell'appello proposto sempre dalla contribuente, veniva riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T.R. della Sicilia - sezione staccata di Caltanissetta la quale riduceva ulteriormente del 50% il reddito complessivo accertato per l'anno di imposta 1997. In particolare, i Giudici di appello ritenevano la validità ed ammissibilità della provenienza dei mezzi finanziari ceduti dall'appellante al figlio con esclusione dell'ammontare percepito per i contributi AIMA e di parte degli altri redditi indennitari e pensionistici conferiti da terzi in quanto non sufficientemente provati. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato, a quattro motivi C.P. Hanno resistono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate i quali hanno, inoltre, proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. La contribuente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.comma Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso -rubricato violazione dell'articolo 1 comma 1, lett della legge numero 413/91, in ragione dell'introduzione del 4° comma dell'articolo 38 dpr numero 600/73, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.comma si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. siciliana nell'avere confermato la valutazione effettuata dal primo Giudice dell'aspetto reddituale di parte ricorrente in relazione alla capacità di sostentamento del nucleo familiare con connessione alla capacità di accumulare risparmio laddove, invece, secondo la prospettazione difensiva, detta comparazione riguarda la media reddituale quinquennale scaturente dall’investimento. 1.1. Il motivo è infondato. In materia, costituisce orientamento consolidato quello per cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti emanati ai sensi dell’articolo 38, comma quarto, del d.P.R. numero 600 del 1973 dall'altro, essa dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore cfr. da recente Cass.numero 9539 del 19/04/2013 . Si è, altresì, affermato che con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 c.d. redditometri , la prova contraria ammessa dal sesto comma di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori la presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall'Ufficio ai fini dell'accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude infatti la possibilità di desumere da quest'ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare. 1.2. La sentenza impugnata ha seguito tale interpretazione della normativa di riferimento tenendo in conto la complessiva produzione reddituale del nucleo familiare onde il motivo va disatteso. 2. Con il secondo motivo, rubricato violazione e falsa applicazione del reg.CEE 2078/1992 reg.CEE 1257/1999 e Piano di sviluppo rurale Sicilia 2000 misura F in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., la ricorrente deduce l'errore commesso dalla CTR siciliana nel non avere ritenuto redditi i contributi erogati dall'AIMA in quanto finalizzati alla copertura di perdite laddove, secondo la prospettazione difensiva, detti contributi avendo la funzione di perequare i minori ricavi conseguiti dagli agricoltori nelle aeree svantaggiate costituivano redditi esenti come tali idonei alla formazione del coacervo dei redditi del nucleo familiare. 2.1. Il motivo va rigettato per inconducenza rispetto al decisum. La sentenza impugnata non contiene l'argomentazione denunciata in ricorso avendo la CTR escluso tali contributi in quanto testualmente non esente ed avente natura di reddito dominicale e come tale partecipe della massa imponibile e dichiarabile . 3. Con il terzo ed il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.comma in relazione rispettivamente al numero 3 ed al numero 5 dell'articolo 360 c.p.comma 4. I motivi, nella loro estrema genericità, sono inammissibili non contenendo alcuna specifica censura alla sentenza impugnata. L'inammissibilità dei mezzi si riverbera, con ulteriore sanzione di inammissibilità ex articolo 366 bis c.p.c., sui quesiti posti a conclusione dei motivi così formulati Dica la Corte se sussiste il vizio di ultra o extra petizione del Giudice di appello allorché la decisione trascende i limiti della domanda segnati dal petitum in relazione alla causa petendi e cioè quando il Giudice abbia attribuito una cosa maggiore o diversa da quella richiesta, ovvero si sia basato su fatti non dedotti dalle parti per il terzo motivo Dica la Corte se ai sensi dell'articolo 112 c.p.comma in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.comma se si sono realizzati i vizi attinenti all'omissione di pronuncia, all'ultrapetizione ed extrapetizione che costituiscono errori in procedendo con conseguente ulteriore effetto di ultra e/o extrapetizione del Giudice dello Appello, allorché la decisione trascende i limiti della domanda segnati dal petitum in relazione alla causa petendi e cioè quando il Giudice abbia attribuito una cosa maggiore o diversa da quella richiesta ovvero si sia basato su fatti non dedotti dalle parti per il quarto motivo . A parte la considerazione, con specifico riferimento al quarto motivo, dell'erroneità della sussunzione nel numero 5, 1 comma, dell'articolo 360 c.p.comma della violazione dell'articolo 112 c.p.c., va rilevata l'inidoneità dei quesiti ex articolo 366 bis c.p.comma nei termini sopra trascritti in cui sono stati formulati meramente ripetitivi dell'enunciato normativo, dovendo darsi seguito al principio secondo cui con riferimento al quesito di diritto richiesto dall'articolo 366 bis c.p.c., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere quali rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone la ricorrente di indicare nel quesito l'errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie Corte Cass. SU 9.7.2008 numero 18759 . 4. Con il ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze deducono, in relazione al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., la violazione dell'articolo 38 del d.p.r. numero 600/73 per avere la C.T.R. siciliana rideterminato il reddito accertato in assenza di prove di segno contrario da parte della contribuente. 4.1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze essendo l'Agenzia delle Entrate, alla data in cui fu pronunciata la sentenza di appello 2.7.2007 , unica titolare dei poteri giuridici strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie in quanto successore a titolo particolare del Ministero in ordine a tali rapporti a decorrere dalla di relativa operatività e, peraltro, già formalmente unica parte in quel giudizio. 4.2 II motivo di ricorso incidentale, ritualmente proposto dall'Agenzia delle Entrate - il cui quesito non appare idoneo ai sensi delle prescrizioni di cui all'articolo 366 bis c.p.comma per genericità ed essendo, anch'esso, limitato alla riproposizione del dettato normativo - è, comunque, inammissibile anche sotto diverso profilo. Con il mezzo, infatti, senza sollevare alcuna specifica censura ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., si prospetta, inammissibilmente in questa sede, un diverso accertamento in fatto rispetto a quello compiuto dal Giudice di merito. 5. In conclusione, dichiarate le inammissibilità del ricorso principale proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del ricorso incidentale proposto da quest'ultimo, vanno rigettati sia il ricorso principale proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che quello incidentale da quest'ultima proposto. La reciproca soccombenza comporta la compensazione tra le parti delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il ricorso incidentale da questo proposto. Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate ed il ricorso incidentale proposto da quest'ultima. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.