Separazione consensuale e attribuzione della proprietà al coniuge: il beneficio resta

La Suprema Corte specifica come l’attribuzione della proprietà al coniuge in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione non costituisca di per sé un’effettiva forma di alienazione dell’immobile, non producendo quindi la decadenza dei benefici prima casa.

È quanto affermato nell’ordinanza numero 3753 depositata il 18 febbraio 2014. Agevolazione decaduta sì o no? Una contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che rigettava l’appello contro l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia dichiarava la decadenza delle agevolazioni per l’acquisto della «prima casa». La Suprema Corte, nel considerare fondato il ricorso, elabora il principio di diritto per cui l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza del beneficio «prima casa» rilevante ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipo-catastali . Allineamento agli indirizzi recenti delle Entrate. Un trasferimento dell’immobile di questo tenore rappresenta una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure contestuale al venire meno della loro convivenza. Gli Ermellini, a suffragio della lettura del relatore, osservano una consonanza con le osservazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 27/E del giugno 2012, documento che chiarisce alcuni aspetti applicativi del T.U.R fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 – 18 febbraio 2014, numero 3753 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La sig.ra S.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 103 /28/11 del 9 giugno 2011, che rigettava l’appello della contribuente avverso avviso di liquidazione con cui l’Agenzia dichiarava la decadenza della Sig.ra S. dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa . 2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio. E’ stata depositata la seguente relazione 3. Il ricorso appare fondato. L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza e proprio in vista - della cessazione della convivenza stessa . Il Collegio ha condiviso le conclusioni del relatore osservando come esse appaiano fondate anche in base alle osservazione formulate dalla stessa Agenzia delle Entrate nel sua circolare numero 27/E del 21 giugno 2012. La controversia può essere decisa anche nel merito. Le spese del giudizio di cassazione vengono poste a carico della soccombente mente si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito condanna la Agenzia alle spese del presente grado che liquida in euro 1500 complessivi, oltre accessori di legge.