Studente universitario ‘storico’ e con lavoro ‘a singhiozzo’: niente mantenimento

Confermata la decisione dei giudici di revocare l’aiuto originariamente fornito dal genitore a favore del figlio maggiorenne. Rilevante, innanzitutto, l’esperienza lavorativa del giovane, e la relativa indipendenza, anche economica. Eppoi, non si può trascurare il fatto che egli è ‘parcheggiato’ all’Università oramai da 8 anni

Ha già fatto il proprio ingresso nel mondo del lavoro – pur dovendo fare i conti con le difficoltà legate alla crisi occupazionale nazionale –, ma, soprattutto, continua a rimanere ‘congelato’ nel proprio percorso universitario, senza compiere passi in avanti o passi indietro tutto ciò all’età di 28 anni. Di fronte a questo quadro, è corretta la revoca dell’assegno di mantenimento, originariamente fissato a carico del padre del ragazzo. Cass., ord. numero 1585/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi Maturità. Scenario della vicenda è un «procedimento di modifica delle condizioni di divorzio», e passaggio centrale è la decisione dei giudici di azzerare l’«assegno di mantenimento del padre in favore dei figli». Piccata la reazione di uno dei due ragazzi, che richiama la propria «non autosufficienza economica» e punta, addirittura, ad un «aumento del contributo paterno». Ma lo ‘stile di vita’ del giovane legittima, anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, la decisione di revocare l’«assegno di mantenimento». Perché, in sostanza, non si può trascurare il fatto che il ragazzo, «prossimo al raggiungimento del ventottesimo anno di età», ha «svolto attività lavorativa nel settore turistico-alberghiero» e «non frequenta con profitto il corso di laurea a cui risulta formalmente iscritto da più di 8 anni». Da escludere, quindi, «il mantenimento» per il figlio maggiorenne, che ha «iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità». E tale valutazione non può essere modificata da «circostanze ulteriori» – problemi sul fronte lavorativo, ad esempio – che possono anche «renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico». A maggior ragione, poi, tenendo presente «lo scarso profitto» nel percorso di studi universitario.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 ottobre 2013 – 27 gennaio 2014, numero 1585 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti In fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra M.F. e i due figli maggiorenni, A. ed E., il Tribunale di Trapani, con decreto in data 9 dicembre 2010, revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, già convivente con i figli, e deceduta, nonché l'assegno di mantenimento del padre in favore dei figli stessi. La Corte d'Appello, con provvedimento in data 9/5/2011, confermava il decreto impugnato. Ricorre per cassazione M.A. Non ha svolto attività difensiva il padre. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. I motivi proposti, sotto forma di vizio di motivazione, attengono alla insussistenza di domande nuove, alla persistente non autosufficienza economica del ricorrente, alla richiesta di aumento del contributo paterno. In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica del provvedimento impugnato. Il giudice a quo precisa che l'odierno ricorrente, prossimo al raggiungimento del ventottesimo anno di età, ha svolto attività lavorativa nel settore turistico alberghiero e non frequenta con profitto il corso di laurea al quale risulta formalmente iscritto da più di otto anni. Richiama il provvedimento impugnato giurisprudenza consolidata di questa Corte tra le altre, Cass. numero 26259 del 2005 numero 1761 del 2008 per cui il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. Semmai potrebbe sorgere per il genitore un dovere alimentare, che si fonda peraltro su presupposti del tutto differenti. Ancora, il giudice a quo considera circostanze nuove, rispetto a quelle rese note al giudice del divorzio, quelle suindicate l'attività lavorativa seppur legata all'andamento del mercato, nonché lo scarso profitto degli studi universitari. Afferma l'odierno ricorrente di aver già svolto qualche lavoro saltuario al tempo del divorzio, ma, al riguardo il ricorso non è autosufficiente si indica documentazione relativa, senza peraltro precisare se e quando tale documentazione è stata prodotta, ne questa comunque è stata depositata, insieme con il ricorso, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c. Rimane ovviamente assorbita la richiesta di aumento del contributo. Nulla aggiunge alle argomentazioni del ricorso, la memoria difensiva. E' appena il caso di precisare che appare assolutamente irrilevante il riferimento ad una controversia tra diverse parti, asseritamente analoga, nella quale il giudice avrebbe pronunciato in maniera differente. Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'articolo 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.