Rendere molteplici dichiarazioni sulla propria identità, tutte diverse tra loro, è reato

Il reato ex articolo 495 c.p. si configura anche se non è stato possibile accertare la veridicità delle generalità del dichiarante e anche se almeno una tra le molteplici era una dichiarazione veritiera.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10044/17 depositata il 1° marzo. Il caso. Un soggetto proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna a suo carico per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, ex articolo 495 c.p Motivo di doglianza consisteva nella mancanza di prova del fatto che le generalità declinate dal ricorrente in due circostanze fossero false. La configurazione del reato. La Corte di Cassazione a tal proposito ripete l’indirizzo di cui è espressione, da ultimo, la sentenza numero 7712/15, secondo cui il reato di cui sopra è integrato con «la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero».

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 gennaio – 1 marzo 2017, numero 10044 Presidente Nappi – Relatore Morelli Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Torino, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino del 12.7.10 che aveva condannato F.M. in ordine al reato di cui agli articolo 61 numero 11 bis, 81 cpv. e 495 co. 1 c.p., riconoscendo l’intervenuta prescrizione quanto ai fatti commessi sino al e rideterminando la pena. 2. Propone tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell’imputato deducendo, con l’unico motivo, violazione dell’articolo 485 c.p. e vizi motivazionali quanto alla condanna in relazione alle ultime generalità declinate dall’imputato nelle occasioni in cui venne identificato, in data 14.8.08 e 8.2.08, non essendovi prova del fatto che le generalità declinate in dette circostanze fossero false. 3. La tesi sostenuta nel ricorso si pone in contrasto con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità di cui è espressione, da ultimo, la sentenza Sez. 5, numero 7712 del 22/10/2014, deo. 19/02/2015, Rv. 262836 Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri articolo 495 cod. penumero la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero . 4. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.