Da rottamare i misuratori elettronici obsoleti

Non si possono più usare in strada i vecchi sistemi autovelox con licenza revocata. In ogni caso dopo 20 anni dall’approvazione i sistemi elettronici per il controllo della velocità non possono più essere commercializzati se non è intervenuta un proroga rilasciata dal Ministero dei Trasporti. Attenzione infine all’obbligo di verifica metrologica annuale prevista per i dispositivi che funzionano completamente in automatico, senza la presenza dei vigili o della polizia.

Sono queste le principali indicazioni che si ricavano da una lettura della circolare prot. 300/a/9363/13/144/5/20/5 divulgata dal Ministero dei Trasporti e dell’Interno il 13 dicembre 2013. Quando un autovelox è da rottamare. La verifica della funzionalità dei dispositivi autovelox occupa sempre molto spazio nei ricorsi stradali anche per la complessità delle disposizioni tecniche e normative sottese. Con queste istruzioni a firma congiunta i due Ministeri intendono chiarire quando un autovelox deve essere rottamato e quando invece può continuare ad essere utilizzato apertamente per i controlli stradali. Innanzitutto i misuratori elettronici della velocità per funzionare regolarmente devono essere conformi al modello preventivamente approvato dal ministero dei trasporti. Con il decreto 29 ottobre 1997 il Ministero ha però specificato che dal 1° giugno 1998 non possono più essere utilizzati i dispositivi approvati prima del 1° gennaio 1981, salvo singola eventuale proroga da rilasciare per ciascun dispositivo, previa nuova omologazione ad hoc. In pratica per questi vecchi sistemi se non è intervenuta un nuova licenza non c’è più nulla da fare. Non possono essere più commercializzati e utilizzati. Per tutti i dispositivi più recenti, omologati dopo il 1° gennaio 1981, attenzione al decorso dei 20 anni. Specifica infatti il ministero che dopo la scadenza della licenza i dispositivi non possono più essere commercializzati ma solo utilizzati dagli organi di polizia, salvo revoca dell’approvazione. Per quanto riguarda la verifica iniziale e periodica degli autovelox interviene l’art. 4 del dm 29 ottobre 1997 che rinvia al manuale d’uso dello strumento. Oppure al decreto di approvazione del dispositivo. Obbligatoria la verifica metrologica annuale. Nel caso di sistemi da utilizzare in modalità automatica, senza la presenza della pattuglia, i dispositivi devono essere oggetto di verifica metrologica annuale, prosegue la nota. Per tutti gli altri sistemi occorre verificare attentamente i singoli decreti di approvazione. Per esempio, conclude la circolare, il sistema autovelox mod. 104/C2 richiede una verifica periodica annuale a prescindere dall’impiego automatico o manuale dello strumento.

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