IMU terreni montani, il Decreto di esenzione in G.U.

È approdato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, numero 284 del 6 dicembre 2014 il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, che ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, d.l. numero 66/2014 c.d. Decreto IRPEF . I soggetti obbligati al versamento dell’imposta sulla base del decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.

In attesa di sapere se le voci circolate nei giorni scorsi su un possibile rinvio della scadenza del 16 dicembre prossimo si concretizzeranno in un provvedimento d'urgenza, è approdato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, numero 284 del 6 dicembre 2014 il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 «Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h del D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 504» , che ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, d.l. numero 66/2014 c.d. Decreto IRPEF . Esenzione dall’imposta. Il provvedimento, lo ricordiamo, ridefinisce l'ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h d.lgs. numero 504/1992, sulla base dell’Elenco Comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell’ISTAT, formulato sulla base dei dati aggiornati all'ultimo censimento agricoltura anno 2010 . Il decreto dispone, in particolare, che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 d.lgs. numero 99/2004, iscritti nella previdenza agricola o concessi in comodato o in affitto ai medesimi soggetti , dei Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri. L'altitudine va individuata sulla base del suddetto elenco, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro metri ». Sono esenti dall'imposta anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che rientrano nelle due su indicate fattispecie di esenzione. Scadenza. Inoltre, il Decreto dispone che resta ferma l'applicazione della disciplina vigente sull'IMU, di cui all'articolo 13, commi 5 e 8-bis del D.L. numero 201/2011, per i terreni ubicati in Comuni diversi da quelli su indicati e che i soggetti obbligati al versamento dell’imposta per il 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014. fonte www.fiscopiu.it

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