Muovendo da una sentenza della Consulta, gli Ermellini hanno qui l’occasione di chiarire che anche ai conducenti definiti «a rischio elevato», nel caso di guida sotto l’influenza di alcool, è applicabile la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Così la Corte di legittimità con sentenza numero 29374/18 depositata il 26 giugno. Il caso. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che disponeva la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei confronti dell’imputato, in relazione al reato di cui all’articolo 186-bis c.d.s. recante «Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose». Conducenti «a rischio elevato». A tal proposito, gli Ermellini affermano che la Corte Costituzionale, decidendo su una questione di legittimità dell’articolo 186-bis, comma 6, c.d.s., sollevata con riferimento agli articolo 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esso non richiama il comma 9-bis che ha introdotto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la guida in stato d’ebbrezza, aveva dichiarato infondata la questione, ritenendo erroneo il presupposto in base al quale le fattispecie di cui all’articolo 186-bis, comma 3, c.d.s. costituirebbero fattispecie autonome di reato, affermandone al contrario la natura circostanziale. In tal senso, la Corte Costituzionale faceva discendere «la piena applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche ai reati di guida in stato d’erbrezza commessi da conducenti a rischio elevato», ossia per coloro che hanno un’età inferiore ai ventuno anni, per i neo-patentati e per colore che trasportano per professione persone o cose. La Cassazione ritiene che quanto affermato dalla Consulta trova un’indiretta conferma nell’articolo 187 c.d.s., il quale prende espressamente in considerazione che il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti possa essere commesso anche da conducenti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 186-bis, comma 1, c.d.s. e, pertanto, anche per costoro trovi applicazione l’articolo 187, comma 8-bis, c.d.s. che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, esclusi i casi in cui sussiste l’aggravante di aver provocato un incidente. Per tutti questi motivi, i Giudici di legittimità rigettano il ricorso del Pubblico Ministero.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 – 26 giugno 2018, numero 29374 Presidente Izzo – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p., emessa dal Tribunale astigiano in data 19 giugno 2017, con la quale è stata inflitta la pena patteggiata nei confronti di B.C.D. in relazione a reato p. e p. dall’articolo 186-bis comma 6, in relazione all’articolo 186, comma 7, Cod. Strada, pena sostituita dal lavoro di pubblica utilità. Quale unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge, per avere il Tribunale disposto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ipotesi nella quale tale sostituzione non è consentita invero, deduce il P.M. ricorrente, l’articolo 186-bis comma 6 Cod. Strada non rinvia al comma 9-bis dell’articolo 186 dello stesso Codice né possono trovare applicazione i dettami della sentenza della Corte Costituzionale numero 167/2012, in quanto l’articolo 186-bis costituisce ipotesi autonoma di reato. 2. Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte ha aderito al motivo di ricorso, associandosi alla richiesta di annullamento formulata dal P.M. ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Decidendo su questione di legittimità dell’articolo 186-bis, comma 6, del Codice della strada, sollevata con riferimento agli articolo 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esso non richiama il comma 9-bis dell’articolo 186 che ha introdotto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la guida in stato d’ebbrezza , la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 167/2012 citata dallo stesso P.M. ricorrente, ha dichiarato infondata la questione, ritenendo erroneo il presupposto, affermato dal giudice remittente, in base al quale le fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 186-bis C.d.S. costituirebbero fattispecie autonome di reato. La natura circostanziale di dette fattispecie emerge sia dal dato testuale che le contraddistingue le sanzioni sono aumentate , con rinvio a quelle di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b e c , sia dalla stessa peculiare disciplina del giudizio di bilanciamento fra circostanze articolo 186-bis, comma 4 , che, proprio per il fatto di costituire deroga rispetto a quella di cui all’articolo 69 c.p., ne accredita la natura circostanziale, sia pure rinforzata . Da ciò la Corte Costituzionale trae il convincimento che, essendosi in presenza di circostanze aggravanti, ne consegue il richiamo implicito all’intera disciplina prevista dalla fattispecie-base, cioè all’articolo 186 C.d.S Dal che viene tratto l’ulteriore corollario della piena applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi da conducenti a rischio elevato , indicati dal comma 1 dell’articolo 186-bis. La conclusione tratta dalla Consulta trova del resto un’ulteriore, indiretta conferma nella disciplina di cui all’articolo 187 Cod. Strada poiché infatti il primo comma di detta disposizione prende espressamente in considerazione l’ipotesi che il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti venga commesso da conducenti appartenenti alle categorie di cui al primo comma dell’articolo 186-bis, è di tutta evidenza che anche a costoro trovi applicazione il comma 8-bis dell’articolo 187, che introduce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche nei casi disciplinati dallo stesso articolo, con la sola esclusione dei casi di cui al comma 1-bis relativo all’aggravante dell’aver provocato un incidente , del tutto simmetrici a quelli di cui al comma 2-bis dell’articolo 186. È di tutta evidenza che sarebbe giuridicamente e costituzionalmente insostenibile una disciplina che prevedesse l’applicabilità della sanzione sostitutiva in parola ai conducenti qualificati di cui al primo comma dell’articolo 186-bis limitatamente alle sole ipotesi di cui all’articolo 187, comma 8-bis, e la escludesse con riferimento alle ipotesi di cui all’articolo 186, comma 9-bis. P.Q.M. Rigetta il ricorso.