In G.U. il decreto che modifica la procedibilità d’ufficio per alcuni reati

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2018, n. 95, è pubblicato il decreto che rientra nel quadro dei provvedimenti in materia penale in applicazione della Riforma Orlando. Il decreto, in particolare, disciplina le disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a e b , e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103 .

Il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a e b , e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103 , è pubblicato nella G.U. del 24 aprile 2018, n. 95. Il provvedimento, emanato in attuazione della Riforma Orlando, entrerà in vigore il 9 maggio 2018, data in cui alcuni reati contro le persone e contro il patrimonio diventeranno procedibili solo a querela. Procedibilità per i delitti contro la persona. Nello specifico il decreto si occupa della modifiche al codice penale alla procedibilità d’ufficio per il reato di minaccia, sopprimendo la procedibilità d’ufficio salvo nei casi in cui la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339 c.p. Circostanze aggravanti . Allo stesso modo viene modificata la procedibilità per i reati di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche, telematiche . Inoltre è previsto che il delitto di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio della poste, dei telegrafi o dei telefoni, è procedibile a querela della persona offesa. Procedibilità per i delitti contro il patrimonio. Inoltre il decreto prevede modifiche per la procedibilità dei reati di truffa, fronde informatica e appropriazione indebita. Vengono infatti modificate le circostanze aggravanti che premettono la procedibilità d’ufficio per il reato di truffa e fronde informatica ed, altresì, viene abrogato il terzo comma dell’art. 646 c.p. Appropriazione indebita il quale prevedeva la procedibilità ufficio per detto reato in alcune circostanze. Infine il decreto detta alcune disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela precisando che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato . Aggiungendo, inoltre, che se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata . Per approfondimenti sul d.lgs. n. 36/2018 si veda il focus a firma di Paolo Pittaro, Professore di diritto penale nell'Università di Trieste, pubblicato sul portale ilpenalista.it .

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