L’IP dinamico è un dato personale accessibile solo con un ordine giudiziario

Gli indirizzi IP dinamici, assegnati in determinati orari ai singoli utenti della rete, sono dati sensibili, tutelati dall’art. 8 Cedu tutela della privacy , non comparendo in alcun elenco pubblico. Ergo questi dati e quelli ad essi connessi sono accessibili per identificare i colpevoli di cyber crimini, solo in forza di un ordine giudiziario, altrimenti costituiscono un’arbitraria ed illecita interferenza nei diritti dei loro titolari tutelati anche da norme internazionali.

È quanto sancito dalla CEDU sez. IV Benedik c. Slovenia ric.62357/14 del 24 aprile 2018. Il caso. La polizia svizzera, nel 2006, ha monitorato gli utenti della cosiddetta rete Razorback . La polizia svizzera ha stabilito che alcuni utenti possedevano e scambiavano materiale pedopornografico sotto forma di immagini o video. I file contenenti contenuti illegali sono stati scambiati attraverso la cosiddetta rete di condivisione file p2p peer-to-peer in cui ciascuno dei computer connessi fungeva sia da client che da server. Quindi, ogni utente può accedere a tutti i file resi disponibili per la condivisione da altri utenti della rete e scaricarli per il suo uso. Tra gli indirizzi del protocollo Internet dinamico IP registrati dalla polizia svizzera c'era anche un certo indirizzo IP dinamico, che in seguito è stato collegato al ricorrente . La polizia slovena, sulla scorta di queste informazioni, identificava i dati relativi a detto IP, acquisendoli, in forza di una disposizione interna, senza autorizzazione giudiziaria dal gestore dei servizi di rete nazionale l’abbonamento ad internet, però, era intestato al padre del ricorrente, il cui nominativo, invece, non figurava da alcuna parte e non è chiaro come sia stato identificato. Gli fu inflitta una severa pena. Vani i ricorsi sull’illiceità dell’acquisizione di questi dati in deroga alla sua privacy per la Consulta, con parere non unanime, il ricorrente ha rinunciato alla protezione della sua privacy rivelando pubblicamente sia il suo indirizzo IP sia il contenuto delle sue comunicazioni, e quindi non può più fare affidamento su di esso per quanto riguarda la divulgazione della sua identità . L’IP è un dato sensibile tutelato dalle leggi internazionali sulla privacy. La CEDU ha stigmatizzato la carenza di certezza del diritto della norma processuale interna che consentiva l’acquisizione di detti dati senza un ordine giudiziario, rilevando come la legge interna non disciplini l’accesso agli stessi e più precisamente l’associazione di IP dinamici ai dati di sottoscrizione di un abbonamento ad internet. Queste lacune sono colmate dal diritto internazionale Convenzioni del COE per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali e sulla criminalità informatica, rispettivamente del 1981 e del 2001 Direttive 95/46 / CE, 2002/58/CE e 2016/680/UE e Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy anche in relazione del settore delle comunicazione elettroniche e delle indagine penali Decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale . Tali disposizioni accordano ampia tutela ai dati di persone fisiche identificate od identificabili , soprattutto se oggetto di indagini penali le informazioni sull’abbonato ai servizi della rete riguardano tutti i dati relativi alle comunicazioni elettroniche, indipendentemente dal fatto che riguardassero quelli relativi al traffico o all'identificazione dell’abbonato o qualsiasi altra informazione sul sito dell'installazione di apparecchiature di comunicazione, disponibile sulla base dell'accordo di servizio o dell'accordo . La fattispecie è strettamente connessa ad una pluralità di delicate tematiche quali la segretezza della corrispondenza e la libera circolazione di dati e di idee, fermo restando che in rete l’anonimato, per quanto esplicato, è apparente. Gli Stati devono tutelare i titolari da questi abusi, fermo restando che la privacy può essere limitatamente ristretta solo in pochi tassativi casi come la lotta al crimine online e solo in forza di un ordine giudiziario. Gli Stati possono adottare tutele più severe di quelle previste dalle norme internazionali. La prassi della CGUE e della CEDU, recependo questi principi, è chiara nel considerare l’IP dinamico un dato sensibile e nell’imporre detto ordine per accedere a queste informazioni ogni volta che è in gioco la tutela della privacy di una persona Barbulescu c. Romania [GC], Trabajo Rueda c. Spagna , EU C 2016 779 e Delfi As c. Estonia [GC] . Infine a livello di diritto comparato la prassi sul punto controverso non è uniforme la Consulta tedesca, in una sentenza del 24/01/12, ha distinto due tipi di IP statico e dinamico , legittimando il recupero manuale, senza un ordine giudiziario, dei dati connessi ai soli IP statici, perché la loro attribuzione è attualmente in ogni caso accessibile pubblicamente nella pratica, è essenzialmente limitata alle istituzioni e agli utenti di grandi dimensioni. La possibilità di recuperare tali numeri ha poco peso in queste circostanze . La S.C. candese, nel caso R. c. Spencer del 2014, ha rilevato come il titolare dell’IP dinamico faccia un legittimo e ragionevole affidamento sulla tutela della propria privacy. La privacy è sacra ed inviolabile. Alla luce di ciò il nostro caso solleva diverse criticità l’IP era relativo ad un terzo estraneo all’indagine. Si noti come sia usuale che l’abbonamento ad internet sia usato dagli altri familiari dell’intestatario, i quali hanno pieno diritto alla segretezza delle loro comunicazioni. La legittima aspettativa della tutela della privacy non viene meno per il solo fatto di non aver nascosto l’IP. Infine la legge slovena è contraddittoria gli artt. 37 e 38 della Costituzione slovena disciplinano la tutela della vita privata della corrispondenza e di altri mezzi di comunicazione e la protezione dei dati personali , imponendo l’acquisizione dei dati solo su ordine di un tribunale così come le suddette disposizioni comunitarie, regolarmente recepite dall’ordinamento interno. La censurata norma, nel silenzio delle legge sul caso specifico, confliggeva con questi assunti. Ergo non era chiara e non prevedeva tutele contro gli abusi e le ingerenze arbitrarie nei diritti del ricorrente previsti dall’art. 8 e da detta normativa internazionale.

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