Rottura definitiva per una coppia fatale la relazione extraconiugale di lei. Allo stesso tempo, il marito chiede il ristoro dei danni subiti per il comportamento della moglie. La richiesta viene respinta in appello e tale decisione è confermata dalla Cassazione il ricorso proposto non è sufficiente a mettere in discussione accertamenti e valutazioni compiuti in secondo grado.
Prima la beffa del tradimento subito e ora il danno del mancato risarcimento. Nessuna soddisfazione, quindi, per il marito, che non è riuscito a mettere in discussione le valutazioni che in Appello hanno ridimensionato il comportamento tenuto dalla moglie fedifraga Cassazione, ordinanza numero 9065/2019, Sezione Sesta Civile, depositata il 2 aprile . Relazione. Guerra aperta tra marito e moglie. La separazione è l’unica strada. A essere arrabbiato, però, è soprattutto lui, che prima ha preso atto della relazione extraconiugale della consorte e poi ha dovuto anche fronteggiare lo shock provocato dalla scoperta di non essere il genitore biologico del bambino partorito dalla moglie. Tutti questi elementi lo hanno spinto a chiedere un adeguato risarcimento. Ma la pretesa, ritenuta legittima in Tribunale, è stata considerata priva di fondamento in Corte d’Appello, dove la donna ha potuto tirare un sospiro di sollievo, poiché l’uomo si è visto negare «il risarcimento dei danni subiti» per la relazione extraconiugale di lei. Inutile si è rivelato il ricorso proposto in Cassazione dal legale dell’uomo tradito e ferito nell’orgoglio. In sostanza, è irrilevante il riferimento ai dettagli della vicenda, come «i comportamenti della moglie inadatti a una vita coniugale l’affievolimento progressivo della comunione spirituale tra i coniugi il conseguente logoramento dei rapporti personali tra moglie e marito la convivenza divenuta intollerabile il vivere separati i contatti per addivenire a una separazione consensuale» e, infine, «la rivelazione» che il figlio della coppia è in realtà frutto dell’unione tra la donna e un altro uomo. Tutti questi elementi, difatti, non sono presentati in modo sufficiente a porre in discussione «l’accertamento in fatto e le relative valutazioni» operati dai giudici d’Appello. Inammissibile, quindi, il ricorso proposto dal legale del marito, che deve dire addio all’ipotesi di una ‘vendetta economica’ nei confronti della moglie.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 luglio 2018 – 2 aprile 2019, numero 9065 Presidente Armano – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 19/5/2017 la Corte d'Appello di Torino, rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. Gi. Go., in accoglimento del gravame interposto dalla sig.ra Da. Te. e in conseguente integrale riforma della pronunzia Trib. Vercelli 27/10/2014, ha rigettato la domanda nei confronti di quest'ultima dal primo proposta di risarcimento di danni lamentati in conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della medesima. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Go. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Te Motivi della decisione Con il 1. motivo il ricorrente denunzia violazione dell'articolo 1226 c.c., in riferimento all'articolo 360, 1. co. numero 3, c.p.c Con il 2. motivo denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», in riferimento all'articolo 360, 1. co. numero 5, c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell'articolo 366, 1. co. numero 6, c.p.c. atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [es., all’«atto di citazione notificato in data 30/03/2012», ai «comportamenti inadatti ad una vita coniugale normale» della moglie, alla «progressivamente affievolita . comunione spirituale tra i coniugi», al «conseguente logoramento dei rapporti personali», alla «convivenza . divenuta intollerabile», al «vivere separati», ai «contatti per poter addivenire ad una eventuale separazione consensuale», al «fax inviato dal legale della sig.ra Te.», alla «rivelazione . che Matteo non è figlio biologico del sig. Go. bensì di altra persona», alla sentenza del Tribunale di Vercelli di «Misconoscimento di patemità», ai «verbali della causa di separazione», alla «proposta transattiva»] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte strettamente d'interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, numero 4220 , con precisazione anche dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, numero 6937 Cass., 12/6/2008, numero 15808 Cass., 25/5/2007, numero 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, numero 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr., da ultimo, Cass., Sez. Unumero , 19/4/2016, numero 7701 . A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, numero 8932 Cass., 20/1/2006, numero 1108 Cass., 8/11/2005, numero 21659 Cass., 2/81/2005, numero 16132 Cass., 25/2/2004, numero 3803 Cass., 28/10/2002, numero 15177 Cass., 12/5/1998 numero 4777 sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo v. Cass., 24/3/2003, numero 3158 Cass., 25/8/2003, numero 12444 Cass., 1/2/1995, numero 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione v. Cass., 21/8/1997, numero 7851 . A tale stregua, l'accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell'impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dall'odierno ricorrente. E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso cfr. Cass., 6/7/2015, numero 13827 Cass., 18/3/2015, numero 5424 Cass., 12/11/2014, numero 24135 Cass., 18/10/2014, numero 21519 Cass., 30/9/2014, numero 20594 Cass., 5 19/6/2014, numero 13984 Cass., 20/1/2014, numero 987 Cass., 28/5/2013, numero 13190 Cass., 20/3/2013, numero 6990 Cass., 20/7/2012, numero 12664 Cass., 23/7/2009, numero 17253 Cass., 19/4/2006, numero 9076 Cass., 23/1/2006, numero 1221 . Non può per altro verso sottacersi che, al di là della formale intestazione del motivo, il ricorrente prospetta in realtà doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'articolo 360, 1. co. numero 5, c.p.c. v. Cass., Sez. Unumero , 7/4/2014, numero 8053 , nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà della motivazione ovvero l'omesso e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie cfr. Cass., Sez. Unumero , 7/4/2014, numero 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, numero 19312 . A tale stregua, risulta allora dal ricorrente inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'articolo 366, numero 4, c.p.c. in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative v. Cass., 20/10/2005, numero 20322 , e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito cfr. Cass., 18/4/2006, numero 8932 . Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'articolo 360 c.p.c. il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi cfr. Cass., 14/3/2006, numero 5443 . Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del contro ricorrente. Ai sensi dell'articolo 13, 1. co. quater, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.