Integra il reato di diffamazione l'atteggiamento offensivo di chi addita con spregio chi sceglie un credo religioso diverso da quello cattolico.
È reato ledere e sminuire il credo di un uomo all'interno della comunità sociale di appartenenza, mediante la diffusione di una sua immagine di intollerabile inciviltà.Comportamento offensivo. È così che si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7017 sottolineando l'offensività del comportamento di chi voglia ledere e sminuire l'immagine di uomo solo perchè appartiene ad un credo religioso diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella società italiana.Il caso. I giudici ermellini della quinta sezione penale hanno confermato la condanna per diffamazione nei confronti di un piemontese che ha esposto un cartello davanti alla sua casa con l'indicazione per la sfortuna di avere un Testimone di Geova come confinante vendo immobile con progetti di ampliamento .Denunciato dal vicino di casa è stato condannato dal Tribunale di Torino anche a risarcire i danni al vicino offeso. Inutile il ricorso in Cassazione volto a dimostrare che il termine Testimone di Geova non è percepito in modo negativo dalla collettività.Discredito tra gli abitanti della zona. La Cassazione sottolinea come siano evidenti la consapevolezza e l'intenzione dell'uomo di denigrare il vicino comunicando alla cittadinanza della zona territoriale e sociale di aver vissuto quotidianamente e a stretto contatto con persona indegna, sotto tutti i profili, di avere corretti e sereni rapporti interpersonali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 novembre 2010 - 23 febbraio 2011, numero 7017Presidente Calabrese - Relatore BevereFatto e dirittoCon sentenza 8.7.09, il tribunale di Torino, in riforma della sentenza 3.7.08 del giudice di pace di Susa, ha ritenuto integrato il reato di diffamazione in danno di L.R.D. e ha condannato, ex articolo 576 cpp, M.F. al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.Il difensore del M. ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all'articolo 595 c.p. Secondo il ricorrente, il tribunale ha errato ritenendo diffamatoria la scritta Per la sfortuna di avere un testimone di Geova come confinante vendo immobile con progetti di ampliamento, vendo assieme attività di autoriparazione gommista e vendita auto e altro . Queste frasi non esprimono un fatto determinato in termini di tempo e di spazio, e da esse non emerge nessuna potenziale attività disonorevole del L.R. . In altri termini non è individuabile concretamente un fatto determinato, che, sotto il profilo oggettivo, sia sufficiente a integrare il reato. Sul piano soggettivo, non vi è certezza che le frasi siano state scritte allo scopo di ledere la personalità e/o la reputazione del L.R. .D'altra parte, lo stesso giudice esclude il reato, laddove afferma che il termine testimone di Geova , utilizzato per identificare il vicino di caso, non è percepito in modo negativo dalla collettività. La tesi della assenza di potenzialità offensiva dei termini è confermata dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il fatto di diffamazione deve essere valutato nella sua singolarità storica, per trarre dalla sue caratteristiche intrinseche la possibilità di configurare la sussistenza di estremi oggettivi e soggettivi della lesione sez. 17.2.1990 Scalfari, in Giust. Penumero 1990, 413 .Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure sulla valenza offensiva delle espressioni diffuse dal M. sono infondate. Correttamente il giudice di appello ha ritenuto che al L.R. sono stati attribuiti comportamenti e connotazioni del tutto incompatibili con i canoni della civile convivenza, tanto da indurre il vicino di casa a mutare,in maniera radicale e pregiudizievole per i propri interessi, le proprie scelte esistenziali e lavorative. È di tutta evidenza la consapevolezza e la intenzione del M. di comunicare alla cittadinanza della comune area territoriale e sociale di aver vissuto quotidianamente e a stretto contatto con persona indegna, sotto tutti i profili, di avere corretti e sereni rapporti interpersonali.Questa totale e ingiustificata censura nei confronti della personalità del querelante e il riferimento alle sue generali anomalie sono stati resi ancora più pesantemente e convincentemente offensivi con il richiamo alle sua scelta di aderire a un credo religioso, diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella società italiana.Questa volontà di ledere e sminuire il credito del L.R. nella comunità sociale di appartenenza, mediante la diffusione di una sua immagine di intollerabile inciviltà ha quindi integrato la fattispecie della diffamazione, così come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.