di Luigi Giuseppe Papaleo
di Luigi Giuseppe Papaleo *La fattispecie. La sentenza in commento si occupa della vicenda di un imprenditore commerciale che si è visto negare dall'I.N.P.S. il conguaglio degli assegni familiari dal primo, inizialmente anticipati ai lavoratori aventi diritto , con i contributi previdenziali dovuti dall'imprenditore medesimo verso lo stesso Istituto previdenziale.L'indebito oggettivo tra causa, causalità e pretesa del rimborso. In pratica il tutto si sostanzia in un pagamento indebitamente effettuato dall'imprenditore perché non giustificato nell' an debeatur ossia sotto il profilo causale e come tale, legittimamente ripetibile in virtù dell'azione di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda .L'interesse tutelato dalla norma civilistica in discorso, è strumentalmente riconducibile ad un principio egemone del nostro ordinamento giuridico, conosciuto con il nome di principio di causalità , in virtù del quale nessun diritto può essere trasferito, né alcuna obbligazione può sorgere se non per effetto di una causa che sia conforme all'ordinamento giuridico. Le cause , nell'accezione specifica prevista da tale principio, sono la legge, il contratto, il fatto illecito, ecc., ovvero quegli istituti normativi che fungono, altresì, anche da fonti delle obbligazioni vincoli giuridici in forza dei quali taluno, è tenuto all'esecuzione di una prestazione patrimoniale consistente in un dare, fare o non fare .Altra importante caratteristica della figura dell'indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. che giustifica la ripetizione ossia le pretesa del rimborso di quanto già pagato, è data dal momento temporale in cui può verificarsi in concreto la c.d. condictio indebito .Che cos'è la condictio indebiti ? Innanzi tutto, tale condizione può essere tale sin dall'inizio e quindi si parlerà di condictio indebiti ab origine secondariamente, poi, può anche accadere che, tale evento si conclami a seguito della caducazione con effetti retroattivi di una causa da principio, legittimante il pagamento medesimo questo, ad esempio può ricorrere, allorchè, un contratto venga dichiarato nullo con sentenza o, ancora, allorchè sempre un contratto, venga risolto ipso iure oppure previa sentenza giurisdizionale di natura costitutiva .Nei casi innanzi accennati, il contraente che aveva regolarmente adempiuto la sua obbligazione pecuniaria, c.d. solvens ha diritto di ripetere quelle somme di danaro nei confronti del contraente prenditore delle stesse, c.d. accipiens .Qual è il dies a quo per il computo degli interessi? La sentenza in commento, affronta, poi anche la tematica degli interessi spettanti al solvens nei confronti dell'accipiens e precisamente statuisce quale debba essere il dies a quo termine iniziale per il computo di tali interessi, facendolo coincidere nel caso di specie, con il giorno di proposizione della relativa domanda amministrativa con cui l'imprenditore richiedeva il rimborso delle somme indebitamente versate con riferimento a distinti periodi di tempo.La Corte di Cassazione ha al riguardo, in effetti chiarito come, la decorrenza degli interessi dal dì della proposizione della domanda amministrativa non contrasta con l'enunciato linguistico contenuto nella disposizione ex articolo 2033 c.c. nel punto, ove si legge testualmente dal giorno della domanda in quanto, il sostantivo domanda non seguito dall'aggettivo giudiziale ben può essere interpretato come qualsiasi diffida anche stragiudiziale di costituzione in mora ex articolo 1219 c.c., assimilando nel caso di specie, la domanda amministrativa ad un atto stragiudiziale di costituzione in mora.Per quanto concerne la tipologia degli interessi spettanti al solvens per l'indebito pagamento, se ne ribadisce l'appartenenza alla categoria degli interessi moratori ossia quegli interessi dovuti per il ritardo nei pagamenti in generale, e quindi aventi natura sì, risarcitoria, ma con riferimento alle sole obbligazioni pecuniarie ossia quelle aventi ad oggetto una somma di denaro .Quali differenze tra interessi corrispettivi e interessi compensativi? Solo per completezza logico-espositiva è doveroso accennare anche alle altre due categorie riservate agli interessi, quelle, conosciute come interessi corrispettivi ed interessi compensativi , i primi sono da ricondurre a quei contratti tipo il mutuo dove l'obbligazione accessoria degli interessi ha una funzione corrispettiva a fronte della dazione a prestito delle somme di denaro oggetto del contratto i secondi, invece, attengono ad una funzione risarcitoria riconducibile però non alle obbligazioni nascenti sin dall'inizio come pecuniarie per le quali, come detto la funzione risarcitoria è assolta dalla previsione degli interessi moratori bensì alle obbligazioni risarcitorie, ossia a quelle scaturenti da istituti civilistici tra i quali quello esponenziale è certamente il fatto illecito ex articolo 2043 c.c. seguito comunque anche, dall'inadempimento contrattuale.La differenza tra la categoria degli interessi moratori e quella degli interessi compensativi, segna anche la dicotomica figura dei debiti di valuta dove il denaro viene inteso solamente nella sua concezione nominalistica di mezzo di pagamento riconducibili sempre alle sole obbligazioni pecuniarie e dei debiti di valore dove invece il denaro viene inteso quale strumento per la valutazione di un altro bene riconducibili, invece alle sole obbligazioni risarcitorie.Tornando, quindi, alla pretesa del solvens di ripetere quanto indebitamente corrisposto, va ribadito che tale pretesa rileva quale diritto obbligatorio ossia quale diritto a pretendere l'adempimento dell'altrui prestazione ossia della prestazione a cura di un altro soggetto legato dal medesimo rapporto obbligatorio in questo caso dall'accipiens .Il risarcimento comprende anche la svalutazione monetaria. Ci troviamo, dunque, al cospetto di una normale e classica obbligazione pecuniaria il cui termine di adempimento risulta esigibile come detto sin dal dì dell'avvenuta costituzione in mora intimata dal solvens e pertanto il risarcimento che l'ordinamento giuridico riconosce al solvens medesimo, per essere rimasto spossessato del bene denaro per un certo periodo di tempo, non si limita solamente al riconoscimento degli interessi moratori ex articolo 1224, comma 1, c.c. ma, anche al riconoscimento dell'eventuale ulteriore risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria ex articolo 1224, comma 2, c.c Nel quantum infine, questa tutela risarcitoria si concretizza con riferimento agli interessi moratori nell'applicazione del saggio di interesse legale fissato ai sensi della norma ex articolo 1284 c.c. mentre, con riferimento alla svalutazione monetaria, ci si rifà all'eventuale differenza, con decorrenza dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interesse legali ex articolo 1284, comma 1, c.c * Avvocato