Il pirata della strada patteggia, ma la sospensione della patente non è in sconto

Se la violazione contestata è il cd. reato di fuga, non è prevista nessuna diminuzione di pena per quanto riguarda la sospensione della patente di guida. Nemmeno nel caso in cui il pirata della strada sceglie di patteggiare.

Diminuzione di pena fino a un terzo per aver patteggiato, ma la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, nei casi in cui l'automobilista fugge senza prestare soccorso, non è soggetta a tale sconto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 36352/2011 del 6 ottobre.Il caso. Il reato per cui si procede nei confronti di un automobilista è l'omissione di soccorso articolo 583 c.p. e articolo 189, commi 4 e 7, c.d.s. . In sede di giudizio, l'imputato patteggia la pena articolo 444 c.p.p. , ma non gli viene applicata la diminuzione fino a un terzo - prevista nei casi di applicazione di pena su richiesta delle parti - della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Per questo, l'interessato, propone ricorso per cassazione.Sospensione diminuita se si patteggia La Suprema Corte sottolinea che la diminuzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve ritenersi limitata, nei casi in cui viene applicata la pena su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.p. , ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina stradale .ma non se si commette il cd. reato di fuga. Nel caso di specie, però, la violazione per cui si procede è il cd. reato di fuga, che non rientra in quest'ultima disciplina articolo 222 c.d.s. . Il ricorso viene quindi rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese di processo a carico del ricorrente.Sullo stesso argomento leggi anche La sospensione della patente non si patteggia, 20 settembre 2011

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 luglio - 6 ottobre 2011, numero 36352Presidente Calabrese - Relatore VessichelliFatto e dirittoPropone ricorso per cassazione L.E. avverso la sentenza in data 7 Ottobre 2010 con la quale il Tribunale di Trani - sez. dist. di Ruvo di Puglia -, nell'applicare all'imputato, ex articolo 444 c.p.p. la pena patteggiata col PM in relazione alle imputazioni ex articolo 593 c.p. e 189 comma 4 e 7 cod. strad. fatto del 2008 , disponeva altresì la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.Deduce la violazione degli articolo 218 comma 2, 222 comma 2 bis c.d.s. e il vizio di motivazione.Il Giudice aveva disposto la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida senza dare conto dei criteri adottati per fissarla e senza tenere in considerazione la diminuente del rito.Il PG presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso, sul presupposto che la misura sia stata fissata lontano dal minimo edittale.Il ricorso è infondato.La motivazione sui criteri adottati per la determinazione della sanzione della sospensione della patente non è necessaria quando il giudice l'abbia fissata in misura assai prossima al minimo edittale o addirittura, come nella specie, o in misura pari al detto minimo di anni un o e mesi sei, previsto dall'articolo 189 comma 7 cod. strad Il motivo subordinato articolato dalla difesa è d'altra parte destituito di fondamento come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte.Questa ha rilevato, condivisibilmente, che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'articolo 222, comma secondo bis d.lgs. 30 aprile 1992 numero 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale Vedi Sez. 4, Sentenza numero 41810 del 03/07/2009 Ud. dep. 30/10/2009 Rv. 245451 .Invero può osservarsi che la norma dell'articolo 222 comma 2 bis introdotta con l. numero 120 del 2010 disciplina la applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, così come regolata nei commi precedenti dello stesso articolo, per le ipotesi considerate dal legislatore del 2010, il quale ha riscritto l'intero articolo 222 c.s Lo stesso legislatore non risulta avere richiamato nella detta disposizione la ipotesi, da ritenere speciale, della sospensione della patente come sanzione prevista dall'articolo 189 comma 7 c.p. per il caso del c.d. reato di fuga previsto dal medesimo comma.P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.