In tema di simulazione relativa, nel caso in cui non si applichi il rigoroso regime giuridico derivante dalla necessità della forma scritta ad substantiam , le limitazioni poste dal secondo comma dell’articolo 1417 c.c. non riguardano l’interrogatorio formale, ma sono limitate alla prova testimoniale e correlativamente a quella per presunzioni, essendo l’interrogatorio formale un mezzo di prova diretto ad ottenere l’effetto legale tipico della confessione.
E’ quanto emerge dalla sentenza numero 18079/13 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 25 luglio. Il caso. Un istituto di credito otteneva decreto ingiuntivo per scoperto di conto corrente nei confronti di un proprio correntista. Questi si opponeva all’ingiunzione affermando che, in realtà, vi era un accordo simulatorio con la banca tale per cui la sua posizione di correntista serviva solo per «coprire» e «mascherare» una s.r.l. in stato di decozione in favore della quale la banca non avrebbe potuto concedere alcun finanziamento. Si trattava dunque di uno stratagemma in virtù del quale, attraverso una simulazione soggettiva, l’ingiunto figurava beneficiario dei finanziamenti con l’intesa che la sua firma sarebbe stata soltanto di «favore», senza comportare alcun obbligo nei confronti della banca. Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano l’opposizione giudicando inammissibili le prove orali per testi e per interrogatorio formale dedotte dall’ingiunto per violazione degli articoli 1417 c.c. e 2722 c.c La vicenda giungeva così dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. La simulazione e i limiti probatori. Nella sentenza in commento la Corte affronta quindi una complicata vicenda legata a contratti bancari con finanziamenti, aperture di credito e accordi simulazione. Meglio, i giudici dettano le linee, essenzialmente dal punto di vista processuale, affinché la Corte d’Appello di Brescia, cui la causa viene rinviata, riformi la decisione. Il fulcro della vicenda verte sull’istituto della simulazione e sui relativi limiti probatori. Come noto, ai sensi dell’articolo 1414 c.c. la simulazione è l’accordo con il quale due o più parti fanno figurare all’esterno la stipula di un determinato contratto, ma in realtà, nei rapporti interni, non vogliono che si produca alcun effetto simulazione assoluta o desiderano che si producano gli effetti di un altro contratto simulazione relativa . Il punto fondamentale risiede nella dimostrazione di simile «finzione». Essa può essere infatti fornita senza limiti anche con testimoni se la domanda è proposta da creditori dei contraenti o da terzi se invece uno dei contraenti intende far valere l’esistenza dell’accordo simulatorio, allora la prova per testimoni è consentita se il contratto dissimulato è illecito. A ciò si aggiungono gli ulteriori limiti dell’articolo 2722 c.c. tra i quali l’impossibilità della prova per testimoni di un contratto se non vi è un principio di prova per iscritto, cioè un qualsiasi scritto proveniente dalla persona contro la quale essa è diretta. Prova per interrogatorio formale non ammessa. La Corte d’Appello in particolare non aveva ammesso la prova per interrogatorio formale richiesta dal debitore volta a far confessare al legale rappresentante della banca l’esistenza del contratto dissimulato. I giudici avevano ritenuto innanzitutto che la parte non si era munita di un «principio di prova per iscritto», tanto più che per la tipologia di contratto oggetto della controversia cioè i contratti bancari il T.U.B. prevede addirittura la forma scritta ad substantiam articolo 117 e 127 . In secondo luogo i magistrati hanno spiegato che l’interrogatorio formale del legale rappresentante della banca non era ammissibile dal momento che questi non avrebbe mai potuto avere conoscenza diretta della simulazione, dato che il debitore aveva affermato che tale accordo era stato convenuto con alcuni funzionari della banca. La Corte di Cassazione, con una approfondita spiegazione e disamina dei precedenti giurisprudenziali, supera tali argomenti e ribalta le decisioni dei precedenti gradi di giudizio. In ordine al primo aspetto gli Ermellini sostengono che il T.U.B., agli articoli 117 e 127, abbia previsto una nullità di «protezione». Ciò significa che la nullità del contratto bancario per mancanza di forma scritta può essere sollevata solo dal cliente dell’istituto di credito generalmente inteso, non solo il «consumatore» . Da simile regime di tutela e garanzia di «protezione» per l’appunto nei confronti del cliente contraente «debole» discende, ad avviso della Corte, l’impossibilità che della mancanza di forma scritta possa giovarsi proprio la banca cioè il contraente «forte» che si opponeva all’interrogatorio. Limitazioni riferite alla prova testimoniale e per presunzioni. Peraltro, aggiungono i giudici, in tema di simulazione relativa, quando non si applica il regime rigoroso della forma scritta ad substantiam , le limitazioni di cui all’articolo 1417 c.c. non si riferiscono all’interrogatorio formale, ma solo alla prova testimoniale e per presunzioni così Cassazione 13584/1991 . Sotto altro profilo, anche la tesi secondo la quale l’interrogatorio del legale rappresentante non sarebbe ammissibile perché non avrebbe potuto avere conoscenza diretta dell’accordo simulatorio viene sconfessata dalla Suprema Corte. Ciò che rileva in tale tipo di prova orale non è la diretta percezione o conoscenza delle circostanze, bensì il riconoscimento della simulazione da parte dell’istituto di credito. L’interrogatorio formale mira infatti a provocare la confessione diretta della parte in causa, poco importa se essa avesse avuto conoscenza diretta del fatto. Diverso sarebbe il caso della prova testimoniale in questo caso ci troveremmo di fronte a soggetti terzi non le parti del giudizio chiamati a confermare o meno la percezione diretta di determinati fatti salvo i limiti della prova de relato . Alla luce di simili considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso principale e ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d’Appello.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 aprile – 25 luglio 2013, numero 18079 Presidente Carnevale – Relatore Acierno Svolgimento del processo La cassa di Risparmio di Parma e Piacenza otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di G V. , per uno scoperto di conto corrente di L. 1.039.744.081. Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione il V. deducendo di aver sottoscritto un contratto di apertura di credito esclusivamente per consentire il finanziamento della s.r.l. Valtrompia Service, società con la quale la banca non poteva esporsi formalmente e direttamente a causa di altre passività di tale cliente. Deduceva pertanto di essersi prestato ad una simulazione soggettiva al fine di risultare l'apparente beneficiario del finanziamento, con l'intesa che la sua firma sarebbe stata soltanto di favore e non comportante alcun obbligo verso l'istituto. Il giudice di primo grado, previa declaratoria d'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal V. in virtù dell'operatività del divieto disposto dagli articolo 1417 e 2722 cod. civ., in assenza di qualsiasi principio di prova scritta che consentisse l'applicabilità dell'articolo 2724 cod. civ., rigettava la domanda. Proposto appello da parte del V. , la Corte d'Appello confermava la pronuncia del giudice di primo grado sulla base delle seguenti affermazioni - il contratto sottoscritto dal V. non è assoggettato alla forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 117 d.lgs. numero 385 del 1993, dal momento che la norma è posta nell'esclusivo interesse del cliente, unico legittimato ai sensi del successivo articolo 127 t.u.b. a far valere la predetta nullità - il contratto dissimulato concessione di finanziamenti ad imprese in decozione non ha natura illecita con conseguente applicazione del divieto della prova testimoniale previsto dall'articolo 1417 cod. civ. - risulta cruciale, pertanto, verificare l'applicabilità della deroga prevista dall'articolo 2724 numero 1 cod. civ., ovvero se possa sostenersi l'esistenza di un principio di prova scritta proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, che giustifichi l'accesso alle prove testimoniali dedotte dal V. - la Corte aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude che il principio di prova scritta possa essere desunto dal contratto simulato e ritiene gli altri documenti privi dei requisiti richiesti dalla norma in quanto non provenienti dalla parte conto cui è diretta la prova l'istituto bancario - deve ritenersi inammissibile anche il richiesto interrogatorio formale, in quanto riferito a circostanze confessorie non cadute sotto la diretta percezione del legale rappresentante dell'istituto bancario in quanto relative a contatti ed accordi avuti con funzionari della sede di Milano dell'istituto. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione V.G. e controricorso e ricorso incidentale l'istituto bancario. Il V. ha depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Il ricorso non è formalmente articolato in motivi separati ma è agevole desumerne la seguente suddivisione il primo motivo riguarda la violazione degli articolo 1417 e 2724 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata esclude che il principio di prova scritta possa provenire dal contratto simulato, senza ponderare la duplicità di orientamenti che si affaccia nella giurisprudenza di legittimità. Il contratto simulato presentava evidenti anomalie aveva durata di due mesi e non prevedeva garanzie. I documenti prodotti indicano esplicitamente dell'esistenza dell'accordo. Uno è una lettera della Valtrompia alla Cassa di Risparmio nella quale si parla di questo accordo lettera 23/10/95, riportata a pag. 13 del ricorso il secondo è ancora più esplicito lettera del 6 dicembre 1996 nella quale la società fa riferimento all'intervenuto accordo simulatorio, indicando i nomi dei funzionari coinvolti il terzo è un estratto conto 13/3/96 a zero lire. Non ci sono state movimentazioni sul predetto conto a parte il finanziamento in questione. Il ricorrente deduce di non aver ricevuto alcun altro estratto conto, anche se il contratto di conto corrente e l'apertura di credito sono del 21/4/94. il secondo motivo censura la mancata qualificazione come illecito dell'accordo simulatorio. Secondo la parte ricorrente deve ritenersi contrario a norme imperative l'operato della banca in quanto teso alla concessione di un finanziamento a favore di una società in decozione che non poteva beneficiare di alcun affidamento, il terzo motivo censura l'illegittima decisione d'inammissibilità dell'interrogatorio formale formulata dalla Corte d'Appello. Afferma al riguardo il ricorrente che il limite alla prova testimoniale previsto dall'articolo 1417 cod. civ. non poteva estendersi anche all'interrogatorio formale. Aggiunge che dovendosi ritenere, per le ragioni già svolte nel primo motivo, esistente un principio di prova scritta ex articolo 2724 cod. civ., doveva ritenersi ammissibile anche la prova per testi dedotta. Di entrambi i mezzi istruttori vengono riproposti i capitoli e vengono indicati i testi da escutere. Nel quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione in ordine all'omessa o carente giustificazione della mancata adesione all'indirizzo giurisprudenziale relativo alla possibilità di desumere il principio di prova scritta ex articolo 2724 cod. civ., in tema di simulazione, anche dall'atto simulato. Nel primo motivo di ricorso incidentale viene dedotto il vizio di violazione di legge nonché quello ex articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata ritenuto che il contratto oggetto della denuncia di simulazione richiedesse la forma scritta ad substantiam con conseguente inammissibilità ex articolo 2725 cod. civ. della prova per interrogatorio formale e per testi ed inapplicabilità dell'articolo 2724 numero 1 cod. civ. Secondo l'istituto controricorrente soltanto la perdita del documento articolo 2724 numero 3 cod. civ. avrebbe reso possibile l'accesso alle prove orali, dovendo applicarsi, nella specie, l'articolo 117 del d.lgs numero 385 del 1993 che contiene l'obbligo a pena di nullità di redigere i contratti per iscritto. Nel secondo motivo di ricorso incidentale viene censurata la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite in quanto priva dell'enunciazione dei motivi che la dovrebbero giustificare Ritiene il Collegio di dover affrontare preliminarmente il terzo motivo del ricorso principale nella parte in cui censura l'illegittima declaratoria d'inammissibilità dell'interrogatorio formale deferito dal ricorrente al legale rappresentante dell'istituto bancario, contestualmente con il primo motivo del ricorso incidentale, secondo il quale la rigorosa applicazione dell'articolo 117 T.U. numero 385 del 1993 avrebbe escluso in via radicale l'accesso ad ogni tipologia di mezzo di prova orale per interrogatorio formale o per testi essendo il requisito della forma scritta, richiesto ad substantiam. salva l'applicabilità dell'articolo 2724 numero 3 cod. civ. La Corte d'Appello ha giustificato la propria statuizione osservando che i capitoli avevano ad oggetto circostanze di fatto non cadute sotto la percezione di chi era chiamato a rispondere in quanto i contatti finalizzati alla sottoscrizione del contratto asseritamente simulato, erano stati tenuti sempre con funzionari della filiale di XXXXXX. Pertanto il legale rappresentante non poteva confessare fatti di cui non aveva fatto esperienza diretta. L'esame dei motivi richiede preliminarmente l'esame della concreta valenza dell'obbligo di prova scritta nei contratti bancari, alla luce della peculiare disciplina della nullità prevista nel secondo comma dell'articolo 127 T.U. numero 385 del 1993 e successive modificazioni. Al riguardo si deve osservare che la previsione della forma scritta a pena di nullità contenuta nell'articolo 117, terzo comma del T.U. numero 385 del 1993 nel caso d'inosservanza della forma scritta il contratto è nullo deve essere interpretata alla luce della previsione del citato articolo 127 secondo comma, ai sensi del quale le nullità previste dal presente titolo Titolo VI trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti possono essere fatte valere solo dal cliente . La norma, di conseguenza non riguarda soltanto i contratti bancari conclusi con i consumatori, ma si estende ad ogni tipologia di cliente nei rapporti con la banca. Consegue che, come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello, la peculiare disciplina normativa del rilievo delle nullità in questi contratti conduce ad escludere che la mancanza di forma scritta dell'accordo dissimulato possa essere indicata dall'istituto bancario, come ostativa all'ammissibilità dell'interrogatorio formale. Pur potendosi astrattamente collocare la previsione dell'articolo 117 T.U. numero 385 del 1993 nel genus dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, la finalità di protezione esclusiva di uno dei contraenti, ritenuto dal legislatore esposto alle conseguenze di una condizione di asimmetria informativa e di disequilibrio contrattuale desumibili in via generale dalla natura del contratto, dall'elevato tasso tecnico delle pattuizioni e dalle condizioni soggettive dei contraenti, ha determinato una disciplina normativa derogatoria del rilievo officioso della nullità derivante dalla mancata adozione della forma scritta. Da tale premessa consegue l'inapplicabilità, nella specie, dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude l'ammissibilità dell'interrogatorio formale ai fini della prova dell'accordo dissimulato nella simulazione relativa ex multis Cass. 4071 del 2008 in ordine a contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam. Al riguardo deve osservarsi che proprio in tema di simulazione relativa, questa Corte Cass. 19435 del 2008 ha affermato che ove, come nella specie, non si applichi il rigoroso regime giuridico derivante dalla necessità della forma scritta ad substantiam, le limitazioni poste dal secondo comma dell'articolo 1417 cod. civ. non riguardano l'interrogatorio formale in precedenza Cass. 13584 del 1991 ma sono limitate alla prova testimoniale e, correlativamente ai sensi dell'articolo 2729, comma secondo, cod.civ. . a quella per presunzioni, essendo l'interrogatorio formale un mezzo di prova diretto ad ottenere l'effetto legale tipico della confessione. È stato, inoltre, precisato, con affermazione di cruciale rilevanza in ordine al presente giudizio, che, attraverso le risposte date dall'interessato in sede di interrogatorio formale, può essere utilmente acquisita sia la prova piena che un principio di prova, nel caso in cui le risposte siano tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto. Deve, inoltre, osservarsi che la parte ricorrente ha adempiuto all'obbligo di riproduzione dei capitoli d'interrogatorio formale non ammessi, nel ricorso così come richiesto a pena d'inammissibilità della censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, dalla giurisprudenza di legittimità Cass. 5043 del 2009, cfr. p.21-24 del ricorso . Può, pertanto, procedersi all'esame della fondatezza delle ragioni d'inammissibilità del mezzo istruttorio indicate nella sentenza impugnata. Al riguardo deve osservarsi che l'interrogatorio formale è diretto a provocare la confessione giudiziale. Tale effetto può essere realizzato esclusivamente mediante l'escussione del titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso. Non rileva, di conseguenza, come per le prove per testi, la diretta percezione o conoscenza delle circostanze di fatto dedotte ne capitoli, essendo invece ineludibile la qualità di parte dell'interrogando. Non può, di conseguenza condividersi l'affermazione della Corte d'Appello secondo la quale l'interrogatorio formale può essere disposto solo nei confronti di chi ha avuto una diretta percezione dei fatti che è chiamato a confessare. Nella specie il nucleo dei capitoli d'interrogatorio formale dedotti dal V. sono finalizzati a dimostrare cfr. in particolare i cap. 8 e 9 p. 21 del ricorso che la banca non solo era a conoscenza della simulazione soggettiva nell'apertura di credito ma aveva proposto la stipula del contratto simulato al solo fine di poter continuare ad effettuare finanziamenti in favore della società Valtrompia Service, altrimenti non realizzabili. Ne consegue che su tali circostanze, del tutto diversa è l'efficacia probatoria dell'eventuale deposizione dei testi rispetto alla confessione del legale rappresentante dell'istituto bancario, ovvero il soggetto titolare del potere d'impegnare la volontà della società e d'incidere nella sfera giuridico-economica della compagine sociale. L'eventuale confessione non richiede la diretta percezione del fatto, essendo sufficiente il riconoscimento della stipula dell'accordo simulatorio da parte del soggetto l'istituto bancario nei confronti del quali si dispiegano, in via esclusiva, gli effetti del medesimo. L'accertamento dell'esistenza dell'accordo simulatorio mediante l'escussione di testimoni sui medesimi capitoli, richiede, invece, la diretta percezione dei fatti sui quali essa verte salva la limitata efficacia delle deposizioni testimoniali de relato ma il teste, in quanto terzo, non impegna la sfera della volontà ma quella della conoscenza e non esercita alcun potere di disposizione della propria sfera d'interessi. Infine, occorre osservare che l'inammissibilità dell'interrogatorio formale ogni qual volta la parte non sia a conoscenza diretta delle circostanze a contenuto confessorio determinerebbe un regime derogatorio in favore di tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale secondo i parametri dell'articolo 3 e 24 Cost Deve pertanto ritenersi l'ammissibilità della prova per interrogatorio ancorché non vertente su circostanze direttamente percepite dall'interrogando, tanto più alla luce del richiamato orientamento espresso da Cass. numero 19435 del 2008,attesa la concreta possibilità di valutare qualsiasi esito della prova ai fini del raggiungimento di quel principio di prova scritta idoneo ad aprire la possibilità della prova testimoniale ai sensi dell'articolo 2724 numero 1 cod. civ L'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale determina il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, attesa la peculiarità dell'obbligo di forma scritta nei contratti bancari ex articolo 127 secondo comma d.lgs numero 385 del 1993. Il primo ed il secondo motivo di ricorso in quanto logicamente conseguenti alla riapertura dell'istruzione probatoria orale determinata dall'accoglimento del terzo motivo sono da ritenere assorbiti, così come il secondo motivo del ricorso incidentale relativo al regime delle spese di lite. Il terzo motivo del ricorso principale deve, in conclusione, essere accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri. Rigetta il primo motivo di ricorso incidentale. Assorbito l'altro. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione.