Solo 6 giorni di servizio e 6 mesi di carcere? No, il fatto non è più reato

Diserta il servizio civile, ma la sentenza non ancora diventata irrevocabile e la cancellazione della fattispecie di reato escludono la condanna.

È la Corte di Cassazione che – con la sentenza numero 41282/2012 depositata il 23 ottobre - ha annullato i 6 mesi di condanna comminati ad un giovane che si era rifiutato di prestare il servizio di obiettore di coscienza. La fattispecie. Un ragazzo veniva condannato, in primo e secondo grado, a 6 mesi di reclusione perché, quale obiettore di coscienza ammesso al servizio civile, si rifiutava di prestare il servizio assentandosi arbitrariamente e prestando di fatto solo 6 giorni di servizio. Il fatto non è più reato. L’imputato presentava ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza visto che era stato abrogato l’articolo che prevedeva la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni per l’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo articolo 14, l. numero 230/1998 . La sentenza di condanna non era irrevocabile. La Corte di Cassazione osserva che il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale l. numero 331/2000 . In pratica – precisa la Corte – per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare e per motivi di coscienza non è più reato. La sentenza impugnata viene, per questi motivi, annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 aprile – 23 ottobre 2012, numero 41282 Presidente Giordano – Relatore Caiazzo Motivi della decisione Con sentenza in data 11.4.2011 la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza in data 1.3.2007 del Tribunale di Ragusa appellata da B.G. , il quale era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'articolo 14 legge 230/1998 perché, quale obiettore di coscienza ammesso al servizio civile, si rifiutava di prestare il servizio assentandosi arbitrariamente e prestando di fatto solo sei giorni di servizio in omissis . Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento, in quanto l'articolo 2268 del D. L.vo 66/2010 aveva espressamente abrogato dal 9.10.2010 la legge 230/98, ad esclusione degli articolo 8, 10, 19 e 20, e quindi era stato abrogato l'articolo 14 della predetta legge che prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a due anni per l'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo. Il ricorso è fondato. Già prima dell'espressa abrogazione intervenuta con la suddetta legge indicata dal ricorrente, la prevalente giurisprudenza di questa Corte riteneva che la sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. numero 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto penale. Sussiste, pertanto, l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma quarto, cod. penumero , con la conseguenza, che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato V. Sez. 1 sent. numero 43709 del 6.11.2007, Rv. 238685 . Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.