L'avviso di addebito per il mancato versamento dei contributi scatta al decorso del novantesimo giorno dalla notifica del verbale ispettivo.
L'avviso di addebito per il mancato versamento dei contributi scatta al decorso del novantesimo giorno dalla notifica del verbale ispettivo. A precisarlo è l'inps con il messaggio numero 3881 del 16 febbraio scorso.Paga entro 30 gg. Se il debitore paga entro 30 giorni dalla notifica del verbale, può pagare le sanzioni amministrative nella misura minima.Paga il 31° gg. Se il trasgressore paga il debito dal trentunesimo giorno dalla notifica del verbale dovrà regolarizzare la sanzione amministrativa non più nella misura minima ma nella misura ridotta.Non paga entro 90 gg. Se il debitore non paga trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale si procede alla formazione dell'avviso di addebito. L'agente della riscossione procederà poi al recupero dei crediti. In caso di mancato pagamento, il riscossore procederà ad espropriazione forzata.
INPS, messaggio 16 febbraio 2011, numero 3881Circolare numero 168 del 30 dicembre 2010. Precisazione in materia di formazione dell'avviso di addebito a seguito di accertamento ispettivoSi rende necessario integrare le indicazioni contenute nella circolare in oggetto con particolare riferimento a quanto previsto al punto 4 in materia di formazione dell'avviso di addebito all'esito di accertamento ispettivo.Nel confermare quanto già indicato in ordine al momento di formazione dell'avviso di addebito - che resta fissato al decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento - si rende necessario coordinare tali disposizioni con quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2010, numero 183 1 c.d. collegato lavoro .Si precisa, pertanto, che il termine di cui sopra ricorre sia nel caso in cui non sia stata data ottemperanza - mediante il pagamento del debito contestato - alla diffida di regolarizzazione di cui al Legge numero 183/2010, sia nel caso in cui sia mancata la proposizione di ricorso amministrativo nei termini fissati dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo.Per maggiore precisione si ritiene utile schematizzare come segue le diverse situazioni che possono verificarsi in seguito all'accertamento da verbale ispettivo.1. Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo.Il trasgressore, o l'eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. Il pagamento delle sanzioni entro il termine previsto estingue il procedimento sanzionatorio.Il pagamento consente il versamento nella misura minima prevista dalla legge delle sanzioni amministrative ivi compresa, ricorrendo anche tutte le altre condizioni normativamente previste per la regolarizzazione, quella per la maxisanzione contro il lavoro sommerso disciplinata, da ultimo, dall'articolo 4, comma 1, lettera a del c.d. collegato lavoro 2010.2. Pagamento del debito dal 31° giornoIl trasgressore, o l'eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge numero 689/1981.I medesimi soggetti saranno altresì tenuti al pagamento di ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato nel verbale ispettivo.3. Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale.Trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento ovvero sia stato proposto nei termini il ricorso amministrativo si procede alla formazione dell'avviso di addebito.I crediti inseriti nell'avviso di addebito vengono affidati all'Agente della Riscossione che procede al recupero del credito.Gli importi sono maggiorati dell'aggio e delle ulteriori somme di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, numero 112.Più in particolare - con riferimento alla misura del compenso per l'attività di riscossione prevista dalla legge - l'aggio a carico del debitore è pari - al 4,65% dell'importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente AdR entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito - al 9% qualora lo stesso avvenga oltre il predetto termine.In mancanza di pagamento l'Agente della Riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.Per gli ulteriori profili disciplinati dal citato articolo 33 della legge numero 183/2010, si rinvia alla circolare in corso di pubblicazione.Nota 1 Circ. numero 41/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.